CASS
Sentenza 14 luglio 2023
Sentenza 14 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/07/2023, n. 30615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30615 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da TO GG, nato a [...] il [...] rappresentato ed assistito dall'avv. Giacomo Dipaola, di fiducia avverso la sentenza n. 121/17 in data 13/04/2022 della Corte di appello di Bari, prima sezione penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che non è stata richiesta dalle parti la discussione iDrale ai sensi degli artt. 611, comma 1 -bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 23 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato da ultimo in forza dell'art.
5 -duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e che, conseguentemente, il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020, convertito nella L. 18/12/2020, n. 176, prorogato da ultimo in forza dell'art. 5 -duodecies del d.l. 162/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199; letta la memoria difensiva con conclusioni a firma dell'avv. Dipaola in data 16/05/2023; udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Pellegrino;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 30615 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: PELLEGRINO ANDREA Data Udienza: 06/06/2023 letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif., con la quale il Sostituto procuratore generale, Luigi Orsi, ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN IFATTO 1. Con sentenza in data 13/04/2022, la Corte di appello di Bari confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Trani che, in data 07/07/2016, aveva condannato GG TO alla pena di anni due di reclusione ed euro 600 di multa per il reato di ricettazione;
nel medesimo contesto veniva confermata l'assoluzione per il delitto di cui all'art. 496 cod. pen., per insussistenza del fatto. Secondo l'originaria imputazione al TO venivano attribuiti i delitti previsti e puniti dagli artt. 81 cpv., 648 e 496 cod. pen. per aver, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso e in tempi diversi, interrogato sulla propria identità dai carabinieri che sottoponevano a controllo l'autovettura da lui condotta, rendeva dichiarazioni mendaci dicendo di chiamarsi CI GG n. a Trani il 18/08/1978 ed all'uopo produceva una carta d'identità di provenienza delittuosa poiché contraffatta (carta nr. AN 9857295); carta che, apparentemente rilasciata dal Comune di Barletta il 03/02/2010 a CI GG, era stata effettivamente rilasciata ad altra persona, tale AN QU,, deteneva, inoltre, una carta bancomat n. 26969891 di provenienza delittuosa poiché contraffatta mercè falsa intestazione all'ignaro HI TO. Fatti accertati in Andria 1'8/2/2011. Con la contestazione della recidiva reiterata. 2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di GG TO, è stato proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Primo motivo: violazione di legge e travisamento probatorio per illegittimità della sentenza avendo la Corte territoriale, oltrepassando i limiti della sua cognizione, senza che vi fosse un'impugnazione da parte del pubblico ministero, ha introdotto un'ipotesi di colpevolezza per un reato non accertato con la sentenza di primo grado, introducendo così un dato probatorio non ricompreso nell'oggetto su cui poggia l'accertamento espletato in primo grado: da qui il travisamento probatorio nonché la violazione dell'art. 597, comma 1, cod. proc. pen. Secondo motivo: erronea applicazione della legge penale in merito alla mancata sussunzione del fatto nella fattispecie di lieve entità nonché manifesta illogicità della motivazione laddove, nel punto è valutata l'ipotesi attenuata della 2 ricettazione, ritiene non necessari riscontri circa il concreto utilizzo del bene ricettato e non valuta tutti i parametri descritti dall'art. 133 cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Manifestamente infondato è il primo motivo. 2.1. Se è indubitabile che il primo giudice ha condannato l'imputato per la ricettazione della sola carta d'identità di provenienza delittuosa, applicando il minimo edittale della pena detentiva (anni due di reclusione) e una pena pecuniaria di poco superiore al minimo (euro seicento di multa, in luogo di euro cinquecentosedici), è altrettanto vero che nessuna censura sul punto risulta essere stata presentata dalla difesa del TO in sede di gravame, anche in ragione dell'evidente carenza di interesse. La pena inflitta in primo grado ha poi trovato conferma in secondo grado. 2.1.1. Invero, come rilevato dalla Procura generale, la sentenza di primo grado si è soffermata sulla ricettazione della carta d'identità per le implicazioni che questo reato presenta rispetto a quello di cui all'articolo 496 c:odice penale per il quale è stata pronunciata assoluzione. 2.1.2. Né si può ritenere che il riferimento da parte della Corte d'appello, ai fini del giudizio sulla gravità della condotta, a due condotte di ricettazione possa aver spiegato alcun pregiudizio in concreto sull'imputato, ferma l'oggettiva ed incontestata materialità del fatto (contestuale disponibilità di ben due documenti diversi, entrambi intestati fittiziamente a soggetti estranei ed ignari) e - come detto - la misura della pena confermata. 3. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo. La Corte territoriale rende ampia motivazione sulle ragioni del diniego dell'ipotesi attenuata di ricettazione facendo riferimento alla "personalità negativa dell'imputato, il quale all'epoca del fatto aveva già tre condanne irrevocabili e successivamente ne ha riportata un'altra irrevocabile per fatti del 2011 ed una in secondo grado per gravi reati, tra cui falso e truffa commessi nel 2010, quindi per fatti non di certo remoti ... rispetto alla condotta commessa nel 2011 e contestata nel procedimento in esame". 4. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 3
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 06/06/2023.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che non è stata richiesta dalle parti la discussione iDrale ai sensi degli artt. 611, comma 1 -bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 23 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato da ultimo in forza dell'art.
5 -duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e che, conseguentemente, il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020, convertito nella L. 18/12/2020, n. 176, prorogato da ultimo in forza dell'art. 5 -duodecies del d.l. 162/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199; letta la memoria difensiva con conclusioni a firma dell'avv. Dipaola in data 16/05/2023; udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Pellegrino;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 30615 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: PELLEGRINO ANDREA Data Udienza: 06/06/2023 letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif., con la quale il Sostituto procuratore generale, Luigi Orsi, ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN IFATTO 1. Con sentenza in data 13/04/2022, la Corte di appello di Bari confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Trani che, in data 07/07/2016, aveva condannato GG TO alla pena di anni due di reclusione ed euro 600 di multa per il reato di ricettazione;
nel medesimo contesto veniva confermata l'assoluzione per il delitto di cui all'art. 496 cod. pen., per insussistenza del fatto. Secondo l'originaria imputazione al TO venivano attribuiti i delitti previsti e puniti dagli artt. 81 cpv., 648 e 496 cod. pen. per aver, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso e in tempi diversi, interrogato sulla propria identità dai carabinieri che sottoponevano a controllo l'autovettura da lui condotta, rendeva dichiarazioni mendaci dicendo di chiamarsi CI GG n. a Trani il 18/08/1978 ed all'uopo produceva una carta d'identità di provenienza delittuosa poiché contraffatta (carta nr. AN 9857295); carta che, apparentemente rilasciata dal Comune di Barletta il 03/02/2010 a CI GG, era stata effettivamente rilasciata ad altra persona, tale AN QU,, deteneva, inoltre, una carta bancomat n. 26969891 di provenienza delittuosa poiché contraffatta mercè falsa intestazione all'ignaro HI TO. Fatti accertati in Andria 1'8/2/2011. Con la contestazione della recidiva reiterata. 2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di GG TO, è stato proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Primo motivo: violazione di legge e travisamento probatorio per illegittimità della sentenza avendo la Corte territoriale, oltrepassando i limiti della sua cognizione, senza che vi fosse un'impugnazione da parte del pubblico ministero, ha introdotto un'ipotesi di colpevolezza per un reato non accertato con la sentenza di primo grado, introducendo così un dato probatorio non ricompreso nell'oggetto su cui poggia l'accertamento espletato in primo grado: da qui il travisamento probatorio nonché la violazione dell'art. 597, comma 1, cod. proc. pen. Secondo motivo: erronea applicazione della legge penale in merito alla mancata sussunzione del fatto nella fattispecie di lieve entità nonché manifesta illogicità della motivazione laddove, nel punto è valutata l'ipotesi attenuata della 2 ricettazione, ritiene non necessari riscontri circa il concreto utilizzo del bene ricettato e non valuta tutti i parametri descritti dall'art. 133 cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Manifestamente infondato è il primo motivo. 2.1. Se è indubitabile che il primo giudice ha condannato l'imputato per la ricettazione della sola carta d'identità di provenienza delittuosa, applicando il minimo edittale della pena detentiva (anni due di reclusione) e una pena pecuniaria di poco superiore al minimo (euro seicento di multa, in luogo di euro cinquecentosedici), è altrettanto vero che nessuna censura sul punto risulta essere stata presentata dalla difesa del TO in sede di gravame, anche in ragione dell'evidente carenza di interesse. La pena inflitta in primo grado ha poi trovato conferma in secondo grado. 2.1.1. Invero, come rilevato dalla Procura generale, la sentenza di primo grado si è soffermata sulla ricettazione della carta d'identità per le implicazioni che questo reato presenta rispetto a quello di cui all'articolo 496 c:odice penale per il quale è stata pronunciata assoluzione. 2.1.2. Né si può ritenere che il riferimento da parte della Corte d'appello, ai fini del giudizio sulla gravità della condotta, a due condotte di ricettazione possa aver spiegato alcun pregiudizio in concreto sull'imputato, ferma l'oggettiva ed incontestata materialità del fatto (contestuale disponibilità di ben due documenti diversi, entrambi intestati fittiziamente a soggetti estranei ed ignari) e - come detto - la misura della pena confermata. 3. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo. La Corte territoriale rende ampia motivazione sulle ragioni del diniego dell'ipotesi attenuata di ricettazione facendo riferimento alla "personalità negativa dell'imputato, il quale all'epoca del fatto aveva già tre condanne irrevocabili e successivamente ne ha riportata un'altra irrevocabile per fatti del 2011 ed una in secondo grado per gravi reati, tra cui falso e truffa commessi nel 2010, quindi per fatti non di certo remoti ... rispetto alla condotta commessa nel 2011 e contestata nel procedimento in esame". 4. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 3
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 06/06/2023.