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19 agosto 2014
19 agosto 2014
Art. 24-bis. (( (Obblighi di trasparenza per le pubbliche amministrazioni).)) (( 1. L' articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 11. - (Ambito soggettivo di applicazione). - 1. Ai fini del presente decreto, per 'pubbliche amministrazioni' si intendono tutte le amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e successive modificazioni, ivi comprese le autorita' amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.
2. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche:
a) agli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati;
b) limitatamente all'attivita' di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, agli enti di diritto privato in controllo pubblico, ossia alle societa' e agli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attivita' di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell' articolo 2359 del codice civile da parte di pubbliche amministrazioni, oppure agli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi.
3. Alle societa' partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, in caso di partecipazione non maggioritaria, si applicano, limitatamente all'attivita' di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, le disposizioni dell' articolo 1, commi da 15 a 33, della legge 6 novembre 2012, n. 190 ". ))
"Art. 11. - (Ambito soggettivo di applicazione). - 1. Ai fini del presente decreto, per 'pubbliche amministrazioni' si intendono tutte le amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e successive modificazioni, ivi comprese le autorita' amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.
2. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche:
a) agli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati;
b) limitatamente all'attivita' di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, agli enti di diritto privato in controllo pubblico, ossia alle societa' e agli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attivita' di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell' articolo 2359 del codice civile da parte di pubbliche amministrazioni, oppure agli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi.
3. Alle societa' partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, in caso di partecipazione non maggioritaria, si applicano, limitatamente all'attivita' di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, le disposizioni dell' articolo 1, commi da 15 a 33, della legge 6 novembre 2012, n. 190 ". ))
Commentari • 6
- 1. Comunicato del Presidente dell'Autorità del 25/11/2015 - rif.Autorità nazionale anticorruzione · 25 novembre 2015 · 17.272192
[…] dovrà avvenire entro il 31 gennaio 2016; - le società e gli enti destinatari delle Linee guida debbono adeguare tempestivamente i propri siti web con i dati e le informazioni da pubblicare, tenuto conto che le disposizioni in materia di trasparenza di cui al d.lgs. n. 33/2013 si applicano a tali soggetti già in virtù di quanto previsto dall'art. 24 bis del d.l. n. 90/2014. È compito delle amministrazioni che vigilano, partecipano e controllano gli enti di diritto privato e gli enti pubblici economici promuovere l'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza da parte degli enti stessi.
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Giurisprudenza • 22
- 1. Consiglio di Stato, sez. I, parere interlocutorio 26/01/2017, n. 249Provvedimento: […] fondando la propria richiesta sull'assunto che la fabbriceria, come tipologia di ente giuridico, possa essere considerata “ente di diritto privato in controllo pubblico”, ai sensi del citato art. 24-bis del decreto-legge n. 90/2014. […] Il Ministero richiedente rileva che l'iniziativa A.N.A.C. potrebbe estendersi a tutte le fabbricerie, o almeno a quelle più rilevanti; ed evidenzia per questo la necessità d'individuare un unico regime per tutti quei soggetti giuridici, e di chiarire in termini generali se la loro natura sia tale da consentirne un'inclusione nel novero degli “enti di diritto privato in controllo pubblico” ai quali si riferisce l'art. 24-bis del decreto-legge n. 90 del 2014. […]Leggi di più...