Cass. pen., SS.UU., sentenza 26/02/1997, n. 3600
CASS
Sentenza 26 febbraio 1997

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Poiché la sentenza emessa all'esito della procedura di cui agli artt. 444 e segg. cod. proc. pen. non ha natura di sentenza di condanna, nella parte in cui prescinde dall'accertamento giudiziale del reato e dall'affermazione di responsabilità dell'imputato, essa non può costituire titolo idoneo alla revoca, a norma dell'art. 168, comma primo, n. 1, cod. pen., di sospensione condizionale della pena precedentemente concessa. (In motivazione, la S.C. ha precisato che la pena applicata all'esito di "patteggiamento" legittimamente può essere ostativa alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena, in quanto, "applicando la pena", essa, sotto tale profilo, è legittimamente equiparabile a una pronuncia di condanna).

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  • 1Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/

    RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Genova ha applicato a Piercarlo B., per il reato di cui agli artt. 81 e 495 c.p., la pena di mesi tre e giorni dieci di reclusione, in continuazione con quelle già inflittegli in due precedenti occasioni, rideterminando per l'effetto la pena complessiva in anni uno, mesi nove, giorni dieci di reclusione. Il giudice ha contestualmente concesso la sospensione condizionale della pena, subordinandola alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per quattrocento giorni e complessive sei ore settimanali, da svolgere presso il Comune di Bogliasco, ai sensi della …

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  • 2Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/ · 15 luglio 2022

    RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Genova ha applicato a Piercarlo B., per il reato di cui agli artt. 81 e 495 c.p., la pena di mesi tre e giorni dieci di reclusione, in continuazione con quelle già inflittegli in due precedenti occasioni, rideterminando per l'effetto la pena complessiva in anni uno, mesi nove, giorni dieci di reclusione. Il giudice ha contestualmente concesso la sospensione condizionale della pena, subordinandola alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per quattrocento giorni e complessive sei ore settimanali, da svolgere presso il Comune di Bogliasco, ai sensi della …

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  • 3Le Sezioni Unite intervengono sulla sospensione condizionale della pena: vediamo in che modo
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 21 giugno 2022

    Indice Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le questioni prospettate nell'ordinanza di rimessione Le valutazioni giuridiche formulate dalle Sezioni Unite Conclusioni 1. Il fatto Il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Genova applicava ad un imputato, per il reato di cui agli artt. 81 e 495 cod. pen., la pena di mesi tre e giorni dieci di reclusione, in continuazione con quelle già inflittegli in due precedenti occasioni, rideterminando per l'effetto la pena complessiva in anni uno, mesi nove, giorni dieci di reclusione. In particolare, il giudice di merito aveva contestualmente concesso la sospensione condizionale della pena, subordinandola alla prestazione …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 26/02/1997, n. 3600
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3600
Data del deposito : 26 febbraio 1997

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