Sentenza 26 febbraio 1997
Massime • 1
Poiché la sentenza emessa all'esito della procedura di cui agli artt. 444 e segg. cod. proc. pen. non ha natura di sentenza di condanna, nella parte in cui prescinde dall'accertamento giudiziale del reato e dall'affermazione di responsabilità dell'imputato, essa non può costituire titolo idoneo alla revoca, a norma dell'art. 168, comma primo, n. 1, cod. pen., di sospensione condizionale della pena precedentemente concessa. (In motivazione, la S.C. ha precisato che la pena applicata all'esito di "patteggiamento" legittimamente può essere ostativa alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena, in quanto, "applicando la pena", essa, sotto tale profilo, è legittimamente equiparabile a una pronuncia di condanna).
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RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Genova ha applicato a Piercarlo B., per il reato di cui agli artt. 81 e 495 c.p., la pena di mesi tre e giorni dieci di reclusione, in continuazione con quelle già inflittegli in due precedenti occasioni, rideterminando per l'effetto la pena complessiva in anni uno, mesi nove, giorni dieci di reclusione. Il giudice ha contestualmente concesso la sospensione condizionale della pena, subordinandola alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per quattrocento giorni e complessive sei ore settimanali, da svolgere presso il Comune di Bogliasco, ai sensi della …
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RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Genova ha applicato a Piercarlo B., per il reato di cui agli artt. 81 e 495 c.p., la pena di mesi tre e giorni dieci di reclusione, in continuazione con quelle già inflittegli in due precedenti occasioni, rideterminando per l'effetto la pena complessiva in anni uno, mesi nove, giorni dieci di reclusione. Il giudice ha contestualmente concesso la sospensione condizionale della pena, subordinandola alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per quattrocento giorni e complessive sei ore settimanali, da svolgere presso il Comune di Bogliasco, ai sensi della …
Leggi di più… - 3. Le Sezioni Unite intervengono sulla sospensione condizionale della pena: vediamo in che modoDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 21 giugno 2022
Indice Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le questioni prospettate nell'ordinanza di rimessione Le valutazioni giuridiche formulate dalle Sezioni Unite Conclusioni 1. Il fatto Il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Genova applicava ad un imputato, per il reato di cui agli artt. 81 e 495 cod. pen., la pena di mesi tre e giorni dieci di reclusione, in continuazione con quelle già inflittegli in due precedenti occasioni, rideterminando per l'effetto la pena complessiva in anni uno, mesi nove, giorni dieci di reclusione. In particolare, il giudice di merito aveva contestualmente concesso la sospensione condizionale della pena, subordinandola alla prestazione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 26/02/1997, n. 3600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3600 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Prof. Antonio LA TORRE Presidente del 26.2.1997
Dott. PE VIOLA Componente
". Renato TERESI " SENTENZA
" Nicola MARVULLI (Rel.) " n.1
" Umberto PAPADIA " REGISTRO GENERALE
" OR EL " n.24905/96
" AN ST "
" PE RI IN "
" TO AL "
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ricorso proposto da:
OU RE nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del GIP presso il Tribunale di Torino in data 23 febbraio 1996;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Nicola MARVULLI;
Udito il Pubblico Ministero in persona dell'Avvocato Generale dott. Umberto TOSCANI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 23 febbraio 1996 il GIP presso il Tribunale di Torino, a conclusione del procedimento previsto dall'art.444 C.P., applicava a UN MA la pena di mesi sei di reclusione e di lire tre di multa in relazione ai reati di cui agli artt.73 comma 5° D.P.R. 9 ottobre 1990 n.309 e 495 C.P.. Con la stessa sentenza il GIP disponeva, di ufficio, la revoca della sospensione condizionale della pena concessa all'imputato dal Tribunale di Torino con la sentenza del 10 marzo 1994, ritenendo applicabile l'art. 168 comma 1° n.1 C.P.. Avverso la suddetta sentenza UN MA ha proposto ricorso per cassazione ed ha denunciato la violazione degli artt. 168 comma 1° n. 1 C.P. e 444 C.P.P., sostenendo che non poteva essere disposta la revoca della sospensione condizionale della pena perché tale statuizione, travalicando i limiti oggettivi del contenuto dell'accordo intervenuto tra le parti, si fondava su di un presupposto erroneamente ritenuto sussistente, e cioè sull'accertamento giudiziale della sua responsabilità per i reati che avevano formato oggetto della sentenza impugnata, accertamento, invece, non contenuto in tale pronuncia.
La sesta sezione penale della Corte di Cassazione, alla quale il ricorso era stato assegnato, con ordinanza in data 16 ottobre 1996 lo rimetteva alle Sezioni Unite, avvalendosi della facoltà prevista dall'art.618 C.P.P., in quanto rilevava che benché il problema prospettato dall'imputato ricorrente, concernente la revocabilità di ufficio della sospensione condizionale della pena con la sentenza di applicazione della pena concordata tra le parti, fosse stato già negativamente risolto dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 11 dell'8 maggio 1996 (ric. De Leo), si ravvisava l'opportunità di un riesame, perché con quella decisione le Sezioni Unite avevano escluso la possibilità di disporre la revoca della sospensione condizionale della pena unicamente perché avevano ritenuto che la sentenza con la quale venga applicata all'imputato la pena indicata dalle parti e ritenuta congrua dal giudice in relazione alle ipotesi contestate non è assimilabile ad una vera e propria sentenza di condanna. Sennonché, pur essendo tale affermazione pienamente condivisibile, non si era tenuto conto degli altri rilievi che erano stati prospettati, in quel procedimento, nella requisitoria del Procuratore Generale, rilievi che, se esaminati e giudicati fondati, avrebbero potuto giustificare una diversa decisione. In particolare, nella citata ordinanza si osservava che le Sezioni Unite non avevano esaminato il contenuto del 1° comma dell'art. 445 C.P.P., norma che equipara la sentenza conclusiva di quel procedimento speciale ad una sentenza di condanna in relazione a tutti gli effetti che non siano diversamente disciplinati dalla legge, sicché, in assenza di qualsiasi deroga, non sarebbe stato arbitrario dedurne che tra tali effetti poteva essere compresa la revoca della sospensione condizionale della pena allorquando ricorrevano le condizioni previste dall'art. 168 comma 1° n.1 C.P.. Si armonizzava con tale conclusione, giustificata dall'interpretazione letterale dell'art.445 C.P.P., il contenuto del secondo comma dello stesso articolo nella parte in cui stabiliva che la pena "patteggiata", pur dopo il verificarsi degli effetti estintivi, poteva essere preclusiva alla concessione di una successiva sospensione condizionale, tranne nei casi in cui fosse stata applicata una pena pecuniaria ovvero una sanzione sostitutiva:
tale possibilità, correlata agli effetti penali tipici di una sentenza di condanna, secondo quanto affermato nell'ordinanza di rimessione, offriva un argomento logico di indubbia rilevanza a sostegno della tesi opposta a quella indicata dalle Sezioni Unite con la citata sentenza.
Veniva quindi giudicato necessario un nuovo intervento del Supremo Collegio, anche al fine di prevenire la possibile riproposizione del contrasto giurisprudenziale che già su tale problema si era manifestato.
Il Primo Presidente Aggiunto di questa Suprema Corte, assegnato il ricorso alle Sezioni Unite, fissava l'odierna udienza per la sua trattazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che non sussistono motivi per giustificare una decisione diversa rispetto a quella assunta dalle Sezioni Unite con la precedente sentenza dell'8 maggio 1996. È doveroso, innanzi tutto, precisare che la Corte era pervenuta a quella conclusione non già perché avesse riduttivamente limitato la sua indagine a quell'affermazione di principio, secondo la quale la sentenza che applica la pena concordata tra le parti ed emessa a conclusione del procedimento previsto dall'art.444 C.P. non è una "sentenza di condanna", ma a questa è soltanto "equiparata": vero è, invece, che quell'affermazione di principio ha rappresentato soltanto la necessaria premessa dell'ampia analisi compiuta. Quella premessa, certamente non suggerita da una opinabile scelta interpretativa, bensì imposta dall'inequivocabile contenuto della norma prevista dall'art. 445 C.P.P., proprio perché evidenziava l'esclusione di un rapporto di identità tra la sentenza conclusiva di quel procedimento speciale e la "sentenza di condanna", imponeva all'interprete l'onere di individuare i limiti entro i quali il rapporto di affinità poteva sussistere e spiegare i suoi effetti. Ed a tale doverosa indagine le Sezioni Unite non si erano certamente sottratte, come risulta dal contenuto complessivo della motivazione di quella decisione.
Non a caso, infatti, in quella sede erano già state evidenziate le differenze formali, strutturali, genetiche e funzionali, ravvisabili sulla base della vigente normativa, tra la sentenza emessa a conclusione del procedimento previsto dall'art. 444 C.P.P. e ogni altra "sentenza di condanna" e non si era mancato di osservare che mentre nella prima viene applicata la pena così come tra le parti concordata e dal giudice ritenuta congrua rispetto alla qualificazione giuridica del fatto ed alle circostanze, pur esse dalle parti indicate, in tutte le altre sentenze, invece, la diversità della loro genesi e dei loro conseguenti presupposti si dissolveva di fronte ad una costante, essenziale caratteristica:
in esse, infatti, la pena è sempre autonomamente disposta dal giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale, e non già sulla base della sola contestazione del fatto-reato, bensì dopo che si è accertata e, quindi, dichiarata, la colpevolezza dell'accusato.
Ed una volta individuata tale profonda differenza, apprezzabile anche in relazione ai requisiti formali e sostanziali di così eterogenei modelli processuali, è stato agevole dedurne che il provvedimento conclusivo dello speciale procedimento previsto dall'art. 444 C.P.P., non contenendo un accertamento completo sulla sussistenza del fatto-reato e sulla sua effettiva riferibilità ad un determinato soggetto, giammai avrebbe potuto giustificare la revoca della sospensione condizionale della pena, giacché questa anche quando è conseguente alla doverosa ricognizione di una decadenza dal beneficio avvenuta "ope legis", in virtù di quanto disposto dall'art. 168 comma 1° n. 1 C.P., "postula sempre un accertamento dotato di quelle caratteristiche di completezza in ordine alla commissione del reato e, quindi, alla colpevolezza dell'imputato, accertamento che è conseguibile solo mediante una sentenza pronunciata in esito ad un giudizio con "plena cognitio" del reato e della pena".
E tale conclusiva affermazione, coerente, sul piano logico e giuridico, con le promesse dalle quali è stata tratta, non può che essere in questa sede ribadita.
L'atipicità della sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 C.P.P. è strettamente correlata alle particolari caratteristiche del procedimento del quale rappresenta il naturale epilogo, con la conseguenza che in essa non sono riconoscibili tutti gli elementi essenziali, idonei a qualificare una sentenza come sussumibile, a pieno titolo, nella categoria delle "sentenze di condanna". Se essa, infatti, è assimilabile ad una sentenza di condanna solo sotto l'astratto profilo del provvedimento giurisdizionale con il quale si dispone l'applicazione della pena nei confronti di un soggetto per un determinato reato, da quella si dissocia per la mancanza di una essenziale componente, l'accertamento giudiziale della responsabilità penale, formalmente estrinsecabile in una espressa dichiarazione di colpevolezza. Invece, in quella sentenza l'accertamento completo del fatto-reato e della sua commissione da parte di un determinato soggetto sono sostituiti dalla ricognizione dell'accordo intervenuto tra le parti sul merito del processo e sulla pena da applicare.
Infatti, anche dopo l'intervento della Corte Costituzionale (cfr. sent. n. 313 del 1990) che ha indubbiamente comportato un ampliamento del controllo giurisdizionale in relazione alla valutazione della congruità della pena indicata dalle parti, queste restano pur sempre le protagoniste esclusive della commisurazione pattizia ed al giudice non resta che la sola possibilità di esercitare un diritto di veto, essendogli interdetto il compito di modificare il contenuto dell'accordo.
Ma non è soltanto la commisurazione della pena ciò che rende eccentrici, rispetto al sistema, quel procedimento e la sentenza che lo conclude: ancora più rilevante è l'atipicità nella parte in cui la determinazione della pena, pur rimanendo correlata ad una specifica ipotesi di reato, prescinde dall'accertamento giurisdizionale, completo ed esauriente, della oggettiva sussistenza di quella ipotesi e della colpevolezza dell'accusato, tant'è vero che la conclusione del procedimento non è preclusa dal fatto, peraltro neppure infrequente, che le risultanze disponibili all'atto della decisione si identifichino e si esauriscano nell'ambito riduttivo dell'apprezzabilità della sussistenza di una semplice "notitia criminis", e cioè di una mera ipotesi, certamente non corroborata da riscontri probatori resi affidabili dal contributo dialettico delle parti.
Nè, d'altronde, il controllo del giudice, pur non esaurendosi in una funzione "notarile" e pur dovendo investire la valutazione complessiva delle circostanze di fatto risultanti dagli atti messi a disposizione dal pubblico ministero, può ripercorrere le discrezionali ed insindacabili determinazioni che hanno indotto l'accusato alla scelta di quel procedimento ed all'indicazione della sanzione penale ritenuta adeguata al reato contestato: il suo resta un controllo estrinseco, esauribile solo nell'ambito delle risultanze disponibili e, comunque, sempre strettamente condizionato, anche ai fini del provvedimento conclusivo del procedimento, dal contenuto dell'accordo intervenuto tra le parti e da queste manifestato.
Non a caso, infatti, la disciplina normativa di tale procedimento speciale, più di ogni altro istituto del nuovo codice, ha dovuto formare oggetto di così numerosi interventi della Corte Costituzionale, ripetutamente chiamata a dissolvere dubbi e perplessità su alcune compatibilità costituzionali, messe in discussione dalla struttura di un procedimento che, per poter avere concrete prospettive applicative in chiave deflattiva, non poteva non presentarsi con connotati di spiccata eccentricità rispetto al sistema processuale, anche perché privo di concrete radici nella nostra tradizione culturale e scientifica.
Neppure può essere dimenticato che la richiesta di applicazione della pena, ovvero il consenso manifestato dall'imputato alla proposta formulata dal pubblico ministero, contrariamente a quanto, talvolta, si è affermato sia in dottrina che in giurisprudenza, non impongono affatto un riconoscimento, esplicito o implicito, della responsabilità penale: il riconoscere di non possedere elementi utili, allo stato degli atti, per dimostrare l'insussistenza del reato contestato, o, comunque, la propria innocenza, non può certo equivalere ad un riconoscimento della propria colpevolezza. Trattasi, invece, di una scelta processuale che può essere fatta addirittura ancor prima che si sia conclusa l'acquisizione degli elementi necessari per giustificare il rinvio a giudizio, scelta che può trovare la sua appagante e legittima giustificazione nei più disparati motivi, tutti confluenti nell'ampia prospettiva dei numerosi benefici previsti dal legislatore per chi a quel procedimento faccia ricorso.
Il fatto che persista una latente resistenza a recepire, nella sua totale estensione, tale conclusione, non può certamente indurre questa Suprema Corte ad una diversa decisione.
Non si può ignorare che se la richiesta di applicazione della pena da una delle parti non è condivisa, o se, pur accolta, non è dal giudice ritenuta legittima e congrua, essa resta priva di qualsiasi effetto giuridico, e pur allorquando non sussistono condizioni ostative alla conclusione positiva del procedimento, l'accordo intervenuto tra le parti e dal giudice ratificato non esonera quest'ultimo dall'onere di verificare, sulla base degli atti acquisiti, se emergono cause di proscioglimento, nei limiti previsti dall'art. 129 C.P.P.. Non è comunque superfluo ricordare che nel nostro sistema processuale, a differenza di quanto accade negli ordinamenti anglosassoni, nei quali l'esercizio dell'azione penale è discrezionale e le parti conservono la completa disponibilità dell'oggetto del processo, la stessa confessione giammai può esonerare l'accusa dall'onere della prova, non foss'altro perché non sono le parti a poter disporre dell'interesse pubblico alla punizione di un reato.
Nè tanto meno può fondatamente sostenersi che il sistema della prova penale abbia subito nel procedimento previsto dall'art.444 C.P.P. una così radicale trasformazione, da far assurgere alla mancata contestazione del reato da parte dell'accusato l'efficacia sostitutiva di un accertamento giudiziale della sua responsabilità, perché un tale accertamento, per espressa scelta del legislatore, conforme ai principi costituzionali, resta un compito esclusivo del giudice, ad altri non delegabile, ne' in alcun modo surrogabile. A ciò si aggiunga, e per mera completezza d'indagine, che lo stesso principio della "non contestazione", certamente neppure assimilabile alla "confessione", principio che pura ha una sua rilevanza nel processo civile, non poteva certamente avere alcun diritto di cittadinanza nel processo penale per l'ovvia considerazione che, una volta ripudiata qualsiasi presunzione legale di colpevolezza, il legislatore poteva affidare alle parti solo il compito di attivare la funzione conoscitiva del giudice sulla fondatezza di una determinata accusa, com'è stato già osservato, non senza ragione, da parte della dottrina più attenta a tale problematica. Deve quindi concludersi che il ricorso al procedimento speciale previsto dall'art.444 C.P.P. altro non può significare, sul piano dell'accertamento delle responsabilità penali, che le parti hanno rinunciato ad ampliare il quadro probatorio in ordine all'esistenza di un fatto-reato, alla sua sussumibilità nell'ipotesi contestata, ed alla sua riconducibilità ad un determinato soggetto, sicché ogni verifica deve esaurirsi nell'ambito dei risultati, sempre incompleti e provvisori, che l'indagine preliminare, nei limiti in cui è stata eseguita dal pubblico ministero, può avere acquisito:
ed in tal senso l'accertamento giudiziale non può che essere partecipe dei limiti che discendono oltre che dal suo intrinseco contenuto, soprattutto dalle modalità con le quali quel contenuto è stato al procedimento acquisito, e cioè senza il prezioso contributo dialettico delle parti.
E non è certamente senza significato il fatto che mentre per la sentenza emessa a conclusione del giudizio abbreviato viene espressamente richiamata la disciplina prevista per la decisione emessa a conclusione del giudizio (artt. 529 e segg. C.P.P.), un analogo richiamo manca per la sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, non potendo, essa, ovviamente, contenere una dichiarazione di colpevolezza per la carenza del presupposto che la legittimerebbe.
Inoltre, anche il fatto che l'art.445 C.P.P. abbia espressamente voluto escludere l'efficacia vincolante di quella sentenza nei giudizi civili ed amministrativi, lungi dall'essere espressione di un'offerta di un ulteriore incentivo premiale, è, invece, la coerente conseguenza della impossibilità giuridica di trasferire in altra sede, con il crisma del giudicato, l'esito di un accertamento giudiziale che non può mai avere in quel procedimento il carattere della completezza e, quindi, della oggettiva certezza processuale. E non è neppure casuale, ne', tanto meno, ingiustificato, il fatto che l'art.444 C.P.P. abbia condizionato la possibilità di applicare la pena dalle parti concordata alla verifica negativa, da parte del giudice, delle condizioni per l'applicazione dell'art. 129 dello stesso codice: l'espresso rinvio a quella norma, anziché agli artt. 529 e 530, non è certamente spiegabile, come pure talvolta si è affermato, con il fatto che soltanto l'art. 129 sarebbe applicabile alla fase delle indagini preliminari. Vero è, invece, che quella norma si applica in "ogni stato e grado del processo", sicché quel richiamo, senza del quale quella verifica neppure si sarebbe potuta compiere, giacché l'esistenza di un "processo" presuppone, com'è evidente, che il pubblico ministero abbia assunto le sue definitive determinazioni sull'esercizio dell'azione penale (e tale condizione non è richiesta per l'ammissibilità del patteggiamento), altro non può significare che l'accertamento delle possibili cause di non punibilità in quel procedimento è più compatibile nell'ambito delimitato da quella norma, anziché secondo la più ampia ed articolata prospettiva delineata dall'art. 530 C.P.P. Tale compatibilità è giustificata dal fatto che l'indagine preliminare, del cui solo contributo il giudice può avvalersi in quel procedimento, sia essa già conclusa o soltanto iniziata, può offrire soltanto risultati parziali, sommari, se non addirittura provvisori, e, comunque, sempre depauperati di quella rilevanza probatoria che soltanto la garanzia del contraddittorio può essere capace di determinare: è, quindi, la stessa riduttiva possibilità dell'accertamento giudiziale che ha il giudice in quel procedimento speciale ad avere privilegiato una scelta più consona a quei limiti oggettivi.
Non è poi in alcun modo condivisibile l'affermazione secondo la quale la Corte Costituzionale in numerose occasioni, proprio al fine di conciliare la struttura di quel procedimento speciale e la sentenza che lo conclude con i principi contenuti negli artt. 27 e 111 della Costituzione, sarebbe pervenuta a conclusioni del tutto diverse rispetto a quelle già indicate da questa Corte nella sentenza dell'8 maggio 1996. Vero è, invece, che un'attenta e completa disamina di quelle decisioni indica chiaramente, e senza possibilità di equivoci, che anche la Corte Costituzionale ha costantemente ribadito che la sentenza pronunciata a conclusione di quel procedimento non contiene un "accertamento completo" della fondatezza dell'accusa e, quindi, della colpevolezza dell'imputato. Infatti la Corte Costituzionale, pur dopo aver posto in luce (cfr. sent. n. 313 del 1990) la natura giurisdizionale della funzione esercitata dal giudice nell'applicazione della pena richiesta dalle parti, nonché ai fini dell'accertamento delle cause di non punibilità, della configurabilità di eventuali circostanze ed in relazione al giudizio da esprimere sulla congruità della pena, ha avvertito la necessità di precisare, al fine di dissolvere ogni possibile equivoco sulla interpretazione delle sue stesse decisioni, che "la giurisprudenza costituzionale non ha inteso riferire alla sentenza adottata a seguito di patteggiamento la natura propria della sentenza di condanna disposta sulla base di un accertamento pieno della fondatezza dell'accusa e della responsabilità dell'imputato" ed ha ribadito che "il giudizio di colpevolezza non può essere desunto da una sentenza con la quale venga applicata la pena su richiesta delle parti, perché questa non presuppone quell'accertamento pieno ed incondizionato sui fatti e sulle prove che rappresenta, nel rito ordinario, la premessa necessaria per l'applicazione della sanzione penale" (cfr. sent. n. 251 del 1991). Ad analoga conclusione la Corte Costituzionale è pervenuta con la successiva sentenza n. 499 del 1995, nella quale ha nuovamente ribadito che "alla sentenza prevista dall'art. 444 C.P.P. non si può certamente riconoscere natura di vera e propria sentenza di condanna, stante il profilo negoziale che la caratterizza e la conseguente carenza di quella piena valutazione dei fatti e delle prove" che caratterizza, invece, ogni altra sentenza di condanna. Infine, la Corte Costituzionale non ha modificato tale suo consolidato orientamento neppure dopo la pronuncia alla quale era questa Corte pervenuta con la più volte citata sentenza dell'8 maggio 1996: ed infatti nella sentenza n. 155 del 13 maggio 1996 la Corte Costituzionale, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 34 comma 2° C.P.P. nella parte in cui tale norma non prevede che non possa disporre l'applicazione della pena su richiesta delle parti il giudice che si è pronunciato sull'ordinanza che dispone una misura cautelare nei confronti dello stesso indagato o imputato, pur dopo aver considerato che il giudice in quel procedimento speciale è chiamato a svolgere valutazioni fondate sulle risultanze in atti, ed aventi natura di "giudizi di merito" e non di "mera legittimità", ha per l'ennesima volta ribadito che lo stesso accertamento negativo conseguente all'esclusione delle cause di non punibilità "non equivale ad una pronuncia positiva di responsabilità", di talché la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 C.P.P. "non assume le caratteristiche proprie di una pronuncia di condanna basata sull'accertamento pieno della fondatezza dell'accusa penale", tant'è che la riconosciuta incompatibilità del giudice è stata correlata non già alla funzione decisoria che si estrinseca con la pronuncia di quella sentenza, bensì soltanto con riferimento agli aspetti della valutazione di merito che, sia pure in forma di controllo sulle determinazioni delle parti, dev'essere compiuta. Passando all'esame degli altri rilievi critici che sono stati evidenziati sia nell'ordinanza con la quale il ricorso dell'imputato è stato rimesso alla Sezioni Unite che nella requisitoria del Procuratore Generale, deve osservarsi che in effetti il primo comma dell'art. 445 C.P.P., dopo aver elencato gli effetti che non conseguono alla sentenza conclusiva di quel procedimento ha stabilito che, "fatte salve diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata ad una sentenza di condanna".
Partendo da tale esplicita enunciazione si è quindi obiettato che il contenuto della norma non lascerebbe spazio all'interprete per escludere a quella sentenza la capacità di produrre effetti penali tipici di una pronuncia di condanna, se questi non sono diversamente disciplinati.
Il rilievo, pur se apparentemente suggestivo, perché mostra di avere il suo punto di forza nel contenuto letterale della norma, in realtà, non giustifica in alcun modo la conclusione che si è pensato di poterne trarre.
Già sono state enunciate le ragioni per le quali il dichiarato rapporto di "equiparazione" tra quella sentenza ed una pronuncia di condanna non può essere indicativo di un sovrapponibile rapporto di "identità".
Orbene, quel rapporto dev'essere riconosciuto, ma, nel contempo, è esauribile, solo nell'ambito in cui è possibile cogliere gli aspetti positivi della suddetta affinità, e tali aspetti, come già si è messo in luce, concernono esclusivamente l'applicazione di una pena ad un soggetto per un determinato reato: il rapporto di affinità si dissolve e la sentenza pronunciata ai sensi dell'art.444 C.P.P. manifesta la sua singolare tipicità rispetto ad ogni altra pronuncia di condanna proprio con riferimento all'altra, essenziale componente, e cioè l'accertamento della responsabilità dell'accusato. Ed infatti anche sul piano formale della estrinsecazione della decisione assunta dal giudice l'applicazione della pena, indicata dalle parti, si dissocia completamente dalla dichiarazione di colpevolezza nei confronti del destinatario della sanzione, per l'assoluta incompatibilità di una siffatta dichiarazione con i limiti genetici e strutturali del procedimento al quale si ricollega.
E non a caso, infatti, allorquando l'art. 445 C.P.P. indica gli incentivi premiali che, secondo le prospettive del legislatore, dovrebbero favorire il ricorso a quel procedimento ed esclude, in deroga alla disciplina generale sugli effetti penali della condanna, alcuni di essi, si riferisce soltanto a quelli che, per essere correlati all'applicazione della pena e non già al riconoscimento giudiziale della responsabilità dell'indagato, non potevano che confluire, a pieno titolo, nell'ambito operativo di quel rapporto di affinità che dalla stessa norma era stato riconosciuto tra il provvedimento conclusivo di quel procedimento speciale e la categoria delle sentenze di condanna: una deroga alla disciplina generale concernente gli effetti di una pronuncia di condanna in tanto poteva essere razionalmente ideata e organicamente disposta in quanto quegli stessi effetti potessero avere una loro concreta possibilità di attuazione, e, quindi, potessero trarre origine dal contenuto del provvedimento al quale si ricollegavano. Ed allora, non potendo l'art. 445 C.P.P. occuparsi di effetti che da quella sentenza giammai avrebbero potuto derivare per l'ovvia ragione che in essa era assente la componente capace di produrli, e cioè il riconoscimento giudiziale completo della responsabilità penale dell'accusato, una volta fatta salva la disciplina delle deroghe, ha, con una norma di chiusura, evidenziato che in relazione agli altri effetti si applicava la disciplina generale, però pur sempre nell'ambito di quel rapporto di equiparazione che in tanto era giustificato in quanto poggiava su di una componente costante della pronuncia di condanna, e cioè l'applicazione di una sanzione penale.
Deve quindi concludersi che quella norma, se correttamente interpretata nella sua organica formulazione, pur se soltanto apparentemente espressa in termine generali che non consentirebbero di escludere effetti penali di quella sentenza diversi da quelli indicati e sottoposti ad una diversa disciplina, in realtà, proprio perché ricollega tutti gli effetti al dichiarato rapporto di affinità con la pronuncia di condanna, è soltanto nell'area riduttiva in cui quel rapporto può esprimersi che quella disciplina normativa può legittimamente operare.
Il legislatore non poteva comprendere la revoca della sospensione condizionale della pena tra gli effetti penali che non dovevano conseguire alla pronuncia della sentenza conclusiva di quel procedimento, perché trattavasi di un effetto estraneo alla sfera di previsione dell'art. 445 C.P.P., se è vero che, come già questa Corte, a Sezioni Unite, aveva avuto modo di ribadire, da un lato la revoca della sospensione condizionale della pena, allorquando ricorrono le condizioni di cui all'art. 168 comma 1° n. 1 C.P. è correlata non già all'applicazione di una pena, bensì all'accertamento giudiziale di un fatto-reato attribuito ad un soggetto e, dall'altro, che la sentenza pronunciata in base all'art.444 C.P. prescinde da tale accertamento, ditalché la sua strutturale incapacità a provocare quell'effetto ne rendeva del tutto superflua la menzione.
Nessuna superfluità sussisteva, invece, per gli effetti penali riconducibili all'applicazione di una pena, non solo perché questi erano correlati ad un presupposto esistente in quella sentenza, ma anche perché quelli per i quali operava la deroga non esaurivano l'intera categoria: basti pensare agli effetti operanti nella fase esecutiva di una sentenza di condanna, sicché non era affatto superfluo disporre a quale regime normativo andavano sottoposti, tanto più che non tutti neppure assumevano una possibile rilevanza nella contenuta area degli incentivi previsti per chi avesse fatto ricorso a quel procedimento.
A nulla certamente rileva il fatto che la disciplina legislativa sulla revoca della sospensione condizionale della pena, per essere precedente all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, neppure poteva porsi il problema della possibile estensione di quella decadenza di fronte ad una sentenza di condanna così diversa rispetto alla categoria delle "sentenze di condanna" allora esistente: tale rilievo critico ignora che qualsiasi ordinamento positivo ha un suo progressivo sviluppo e che è proprio la successiva sovrapposizione delle sue componenti normative ciò che rende insostituibile il compito dell'interprete e ne esalta la funzione.
Nè a diversa conclusione può il Collegio pervenire sol perché il secondo comma dell'art. 445 C.P.P. ha espressamente stabilito che l'applicazione della pena concordata tra le parti può avere efficacia preclusiva rispetto alla concessione della sospensione condizionale della pena, pur dopo il verificarsi degli effetti estintivi, purché il procedimento non si sia concluso con l'applicazione di una pena pecuniaria ovvero di una sanzione sostitutiva.
Questa previsione normativa oltre a rappresentare una deroga rispetto alla disciplina generale degli effetti estintivi del reato e, come tale non è suscettibile di interpretazione estensiva, si armonizza compiutamente con una delle finalità perseguite dal legislatore attraverso l'introduzione di quel procedimento speciale, finalità che s'identifica nell'avvertita necessità di favorire, comunque, la risocializzazione, ricorrendo a mezzi idonei a scoraggiare la reiterazione di comportamenti penalmente illeciti. Infatti, i benefici che conseguono all'adozione del procedimento previsto dall'art. 444 C.P.P., pur rappresentando incentivi idonei a favorire quella scelta, non tutti si esauriscono contestualmente alla conclusione del procedimento: anzi, proprio l'effetto più rilevante, cioè quello che s'identifica nell'estinzione del reato e di tutti gli effetti penali ad esso conseguenti, si realizza non solo se la persona nei cui confronti è stata applicata la pena non si sottrae volontariamente alla sua esecuzione (cfr. art. 136 Disp. Att. C.P.P.), ma anche se nel termine previsto dal secondo comma dell'art. 445 l'imputato non commette un altro delitto o un'altra contravvenzione della stessa indole.
Però, una cosa è affermare che una condanna a pena detentiva è ostativa alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena, altra cosa, ben diversa, è sostenere che da una sentenza applicativa di una sanzione penale, ma priva del completo accertamento della colpevolezza del soggetto nei cui confronti quella sanzione va applicata, possa scaturire la revoca di un beneficio già concesso: una equazione di tal genere, per l'eterogeneità dei presupposti e degli effetti, non può che essere ripudiata, tanto più che proprio l'ordinamento positivo prospetta una diversa disciplina, del tutto autonoma e distinta, per la revoca di un beneficio già ottenuto e la preclusione al conseguimento di futuri vantaggi.
Inoltre quella previsione normativa, contenuta nel secondo comma dell'art. 445 C.P.P., si armonizza sia con i presupposti richiesti dall'art.164 C.P. per la concessione della sospensione condizionale della pena, che con il contenuto della sentenza conclusiva di quel procedimento speciale: l'art. 164 C.P. non consente che sia concessa la sospensione condizionale a chi "ha riportato una precedente condanna" e non si può certo negare che la sentenza prevista dall'art.444 C.P.P., proprio perché "applica una pena" ad un soggetto in relazione ad un determinato reato, sotto tale aspetto sia legittimamente equiparabile ad una pronuncia di condanna. Del resto le pene, una volta applicate, quale che sia il provvedimento dal quale traggono origine, se non ricorrono cause estintive o sospensive, debbono essere eseguite e, una volta disposte, ad esse conseguono tutti gli effetti che costituiscono la loro diretta e naturale conseguenza. Senonché, mentre il diniego della sospensione condizionale della pena è dalla legge posto in relazione soltanto all'esistenza di una precedente "condanna", sempre che, beninteso, non siano stati superati i limiti stabiliti dall'art. 163 C.P., la revoca della sospensione già concessa presuppone non solo una successiva condanna, ma anche l'accertamento giudiziale dell'avvenuta "commissione" del fatto- reato e, quindi, della colpevolezza dell'accusato; ma tale accertamento, imposto dal contenuto del primo comma n.1 dell'art.168 C.P., non è compreso, come già ripetutamente evidenziato, nella sentenza con la quale si applica ad un soggetto una determinata pena sulla base della concorde richiesta delle parti.
Nè può fondatamente contestarsi che la revoca della sospensione condizionale della pena, nella ipotesi in esame, trovi il suo fondamento giustificativo in un giudizio di immeritevolezza, idoneo a porre nel nulla la prognosi di ravvedimento che era stata formulata. Per contestare tale realtà non è certamente corretto fare riferimento alla diversa ipotesi prevista dall'art.168 comma 1° n.2 C.P., per l'assoluta diversità dei presupposti: in quest'ultima ipotesi si è in presenza di una condanna che interviene dopo la concessa sospensione, ma per un reato commesso prima e sanzionato con una pena che, cumulata con quella dichiarata sospesa, supera i limiti indicati dall'art.163 C.P.. Pertanto, dovendo tenersi conto del reato precedente ma punito con la successiva sentenza, se ne deve trarre la conclusione che il beneficio della sospensione non si sarebbe, comunque, potuto concedere, per l'ovvia ragione che una tale concessione era preclusa dall'entità complessiva della pena.
Viceversa, nell'ipotesi prevista dal prima comma n.1 dell'art. 168 C.P., che costituisce oggetto della nostra indagine, la revoca del beneficio già concesso è soltanto conseguente ad un sopravvenuto evento che pone nel nulla, per la sua indubbia sintomaticità, la prognosi di ravvedimento che era stata formulata nella sentenza che quel beneficio aveva concesso: e tale evento, dovendo necessariamente identificarsi nella "commissione di un nuovo reato", non può essere supposto sulla base di una mera ipotesi, ma deve avere i connotati qualificanti della certezza processuale e, quindi, non può essere sottratto alla completezza di un accertamento giudiziale che ne' il procedimento previsto dall'art. 444 C.P.P., nè la sentenza che questo procedimento conclude, sono in grado di assicurare.
In conclusione, appare evidente che anche dal contenuto del secondo comma dell'art. 445 C.P.P. non può trarsi alcuna argomentazione idonea a rimettere in discussione il risultato al quale questa Corte, a Sezioni Unite, era già pervenuta: e, tale decisione va ribadita, non sulla base di un'acritica accettazione del suo contenuto, ne', tanto meno, sulla scia di una suggestiva esigenza, da più parti avvertita, quale è quella di favorire il ricorso a quel procedimento speciale attraverso un'estensione anche degli incentivi che potrebbero giustificare quella scelta, bensì alla luce di una completa rimeditazione, alla quale ha dato il suo rilevante contributo proprio l'individuazione dei limiti strutturali e funzionali di quel procedimento nella sua attuale disciplina normativa e del provvedimento che ne rappresenta il fisiologico epilogo.
Sulla base di tutti i su esposti motivi, il ricorso dell'imputato UN MA dev'essere accolto e l'impugnata sentenza dev'essere annullata senza rinvio, limitatamente alla statuizione della revoca della sospensione condizionale della pena.
P.Q.M.
la Corte, a Sezioni Unite, annulla senza rinvio l'impugnata sentenza limitatamente alla revoca della sospensione condizionale della pena che elimina.
Roma, lì 26 febbraio 1997.