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Sentenza 31 marzo 2026
Sentenza 31 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 31/03/2026, n. 12215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12215 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da IN NZ nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 01/10/2025 della Corte di appello di Bologna udita la relazione svolta dal Consigliere OL MA;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale Aldo Esposito che ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 12215 Anno 2026 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: MASI PAOLA Data Udienza: 13/02/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 01 ottobre 2025 la Corte di appello di Bologna, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza proposta da ZO IN per il riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati con due sentenze di condanna relative l'una al delitto di bancarotta fraudolenta commessa il 03/08/2001 e l'altra ad analogo delitto commesso, insieme ad altri complici e ad altri reati, tra il 2006 e il 2007, fatti tutti commessi agendo nella qualità di amministratore di fatto di società diverse. La Corte ha escluso la sussistenza della continuazione per l'assenza di indicatori di un medesimo disegno criminoso, ad esclusione della sola omogeneità dei titoli di reato, trattandosi di fatti commessi ad una distanza temporale rilevante, in Regioni diverse, con modalità operative differenti, elementi che inducono a ritenere che essi siano frutto di deliberazioni autonome.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso ZO IN, per mezzo del suo difensore avv. Stefania Pettinacci, articolando un unico motivo, con il quale deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione. L'ordinanza non ha correttamente valutato che le due sentenze evidenziano l'unicità del disegno criminoso tra le condotte, disegno consistente in una strategia imprenditoriale di svuotamento patrimoniale di società amministrate di fatto dal ricorrente, tra l'altro agendo in concorso sempre con la medesima persona. Anche la distanza temporale non è elevata, contestando la seconda sentenza delle condotte tenute fino al 23/08/2007, data del fallimento, ma logicamente iniziate molto tempo prima. La distanza temporale, peraltro, non osta al riconoscimento della continuazione. Le varie condotte, perciò, benché riferite a società diverse, sono omogenee nelle modalità esecutive, nonché commesse dalle medesime persone e con la identica finalità di sottrarre beni alla garanzia dei creditori mediante il fallimento pilotato delle imprese.
3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato, generico e privo di specificità, e deve perciò essere dichiarato inammissibile.
2. Il ricorrente afferma la sussistenza degli elementi indicatori dell'unicità del disegno criminoso individuandoli nella omogeneità dei reati, nella presenza del 2 medesimo complice, nella vicinanza temporale tra le condotte e nella medesima finalità di sottrarre beni alla garanzia dei creditori attraverso il fallimento pilotato di imprese, senza confrontarsi con l'ordinanza impugnata, che ha evidenziato la insussistenza di tali specifici elementi, ad esclusione della sola omogeneità dei titoli di reato. L'ordinanza ha evidenziato, infatti, la rilevante distanza temporale tra i fatti giudicati con le due sentenze, in quanto commessi il primo nel 2001 ed il secondo consistente in più reati commessi tra il dicembre 2006 e l'agosto 2007. Il ricorrente afferma, genericamente, che i reati contestati come commessi “fino al 23/08/2007” risalirebbero ad un'epoca anteriore indeterminata, ma non la individua in alcun modo, e non nega, peraltro, che la sentenza in questione abbia giudicato diversi delitti, ritenuti in continuazione tra loro, tutti commessi però non prima del dicembre 2006 e quindi ad oltre cinque anni di distanza dal delitto giudicato con la prima condanna. La presenza del medesimo complice non è stata ritenuta rilevante, perché i fatti di cui alla seconda condanna sono stati commessi in concorso con un terzo imputato, non coinvolto nella vicenda precedente, circostanza che esclude l'identità degli autori del reato, elemento che non costituisce peraltro, di per sé, un elemento dimostrativo della unicità del disegno criminoso. L'elemento della medesima finalità di sottrarre beni ai creditori, poi, è palesemente insussistente, essendo il reato di cui alla prima condanna consistente in una bancarotta documentale, ed essendo solo il fatto giudicato con la seconda sentenza costituito, tra gli altri, da una condotta di bancarotta distrattiva, tenuta quindi con la specifica finalità di sottrarre beni alla garanzia dei creditori. Il ricorrente, inoltre, non si confronta con la specifica indicazione, da parte del giudice dell'esecuzione, degli elementi più significativi che contrastano con l'ipotesi di una programmazione unitaria di entrambi i reati, ed in particolare con la rilevante diversità delle modalità esecutive, ampiamente descritta alla pagina 2 dell'ordinanza impugnata. Dall'esame delle due sentenze in questione, infatti, risulta che le società fallite giudicate nella prima sentenza erano delle mere “cartiere”, che non svolgevano alcuna attività, mentre la società di cui alla seconda sentenza era una struttura operativa, che ha acquistato beni poi distratti, ha commerciato con Paesi esteri sottraendo le merci ai diritti di confine, si è fittiziamente interposta in favore di una diversa società, reale acquirente delle merci. 3. La valutazione della mancanza di elementi indicativi di una programmazione unitaria, e della presenza, al contrario, di elementi che 3 depongono in senso contrario, è stata quindi ampiamente e logicamente motivata, sulla base del contenuto delle sentenze di merito. Il ricorso non si confronta con tale motivazione, eludendo il suo contenuto più specifico e approfondito, nonché lamentando una insussistente illogicità ed un insussistente contrasto con il contenuto delle predette sentenze, che non viene richiamato neppure genericamente, e fondando la diversa affermazione dell'unicità del disegno criminoso su elementi palesemente insussistenti. Esso, pertanto, deve essere dichiarato generico e privo di specificità, oltre che manifestamente infondato, in applicazione del consolidato principio di questa Corte, secondo cui «E' inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591, comma primo, lett. c), cod. proc. pen. all'inammissibilità del ricorso» (Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Rv. 230634).
4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità fa seguito la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che la parte «abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 febbraio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente OL MA US IA 4 5
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale Aldo Esposito che ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 12215 Anno 2026 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: MASI PAOLA Data Udienza: 13/02/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 01 ottobre 2025 la Corte di appello di Bologna, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza proposta da ZO IN per il riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati con due sentenze di condanna relative l'una al delitto di bancarotta fraudolenta commessa il 03/08/2001 e l'altra ad analogo delitto commesso, insieme ad altri complici e ad altri reati, tra il 2006 e il 2007, fatti tutti commessi agendo nella qualità di amministratore di fatto di società diverse. La Corte ha escluso la sussistenza della continuazione per l'assenza di indicatori di un medesimo disegno criminoso, ad esclusione della sola omogeneità dei titoli di reato, trattandosi di fatti commessi ad una distanza temporale rilevante, in Regioni diverse, con modalità operative differenti, elementi che inducono a ritenere che essi siano frutto di deliberazioni autonome.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso ZO IN, per mezzo del suo difensore avv. Stefania Pettinacci, articolando un unico motivo, con il quale deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione. L'ordinanza non ha correttamente valutato che le due sentenze evidenziano l'unicità del disegno criminoso tra le condotte, disegno consistente in una strategia imprenditoriale di svuotamento patrimoniale di società amministrate di fatto dal ricorrente, tra l'altro agendo in concorso sempre con la medesima persona. Anche la distanza temporale non è elevata, contestando la seconda sentenza delle condotte tenute fino al 23/08/2007, data del fallimento, ma logicamente iniziate molto tempo prima. La distanza temporale, peraltro, non osta al riconoscimento della continuazione. Le varie condotte, perciò, benché riferite a società diverse, sono omogenee nelle modalità esecutive, nonché commesse dalle medesime persone e con la identica finalità di sottrarre beni alla garanzia dei creditori mediante il fallimento pilotato delle imprese.
3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato, generico e privo di specificità, e deve perciò essere dichiarato inammissibile.
2. Il ricorrente afferma la sussistenza degli elementi indicatori dell'unicità del disegno criminoso individuandoli nella omogeneità dei reati, nella presenza del 2 medesimo complice, nella vicinanza temporale tra le condotte e nella medesima finalità di sottrarre beni alla garanzia dei creditori attraverso il fallimento pilotato di imprese, senza confrontarsi con l'ordinanza impugnata, che ha evidenziato la insussistenza di tali specifici elementi, ad esclusione della sola omogeneità dei titoli di reato. L'ordinanza ha evidenziato, infatti, la rilevante distanza temporale tra i fatti giudicati con le due sentenze, in quanto commessi il primo nel 2001 ed il secondo consistente in più reati commessi tra il dicembre 2006 e l'agosto 2007. Il ricorrente afferma, genericamente, che i reati contestati come commessi “fino al 23/08/2007” risalirebbero ad un'epoca anteriore indeterminata, ma non la individua in alcun modo, e non nega, peraltro, che la sentenza in questione abbia giudicato diversi delitti, ritenuti in continuazione tra loro, tutti commessi però non prima del dicembre 2006 e quindi ad oltre cinque anni di distanza dal delitto giudicato con la prima condanna. La presenza del medesimo complice non è stata ritenuta rilevante, perché i fatti di cui alla seconda condanna sono stati commessi in concorso con un terzo imputato, non coinvolto nella vicenda precedente, circostanza che esclude l'identità degli autori del reato, elemento che non costituisce peraltro, di per sé, un elemento dimostrativo della unicità del disegno criminoso. L'elemento della medesima finalità di sottrarre beni ai creditori, poi, è palesemente insussistente, essendo il reato di cui alla prima condanna consistente in una bancarotta documentale, ed essendo solo il fatto giudicato con la seconda sentenza costituito, tra gli altri, da una condotta di bancarotta distrattiva, tenuta quindi con la specifica finalità di sottrarre beni alla garanzia dei creditori. Il ricorrente, inoltre, non si confronta con la specifica indicazione, da parte del giudice dell'esecuzione, degli elementi più significativi che contrastano con l'ipotesi di una programmazione unitaria di entrambi i reati, ed in particolare con la rilevante diversità delle modalità esecutive, ampiamente descritta alla pagina 2 dell'ordinanza impugnata. Dall'esame delle due sentenze in questione, infatti, risulta che le società fallite giudicate nella prima sentenza erano delle mere “cartiere”, che non svolgevano alcuna attività, mentre la società di cui alla seconda sentenza era una struttura operativa, che ha acquistato beni poi distratti, ha commerciato con Paesi esteri sottraendo le merci ai diritti di confine, si è fittiziamente interposta in favore di una diversa società, reale acquirente delle merci. 3. La valutazione della mancanza di elementi indicativi di una programmazione unitaria, e della presenza, al contrario, di elementi che 3 depongono in senso contrario, è stata quindi ampiamente e logicamente motivata, sulla base del contenuto delle sentenze di merito. Il ricorso non si confronta con tale motivazione, eludendo il suo contenuto più specifico e approfondito, nonché lamentando una insussistente illogicità ed un insussistente contrasto con il contenuto delle predette sentenze, che non viene richiamato neppure genericamente, e fondando la diversa affermazione dell'unicità del disegno criminoso su elementi palesemente insussistenti. Esso, pertanto, deve essere dichiarato generico e privo di specificità, oltre che manifestamente infondato, in applicazione del consolidato principio di questa Corte, secondo cui «E' inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591, comma primo, lett. c), cod. proc. pen. all'inammissibilità del ricorso» (Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Rv. 230634).
4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità fa seguito la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che la parte «abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 febbraio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente OL MA US IA 4 5