Sentenza 18 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/07/2002, n. 10464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10464 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' 104 64/ 02 E DE POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Bruno D'ANGELO Presidente R.G.N. 1943/00 Dott. Michele DE LUCA Consigliere Cron.28067 Dott. Donato FIGURELLI Consigliere Rep. Dott. Giuseppe CELLERINO Consigliere Ud. 16/05/02 Dott. Aldo DE MATTEIS Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: PR BA AN & SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell'avvocato ENRICO che lo rappresenta e difendeROMANELLI, all'avvocato GIUSEPPE DI PRIMA, giusta unitamente delega in atti;
- ricorrente
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, 2002 " 2193 presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, -1- rappresentato e difeso dagli avvocati DOMENICO PONTURO, FABIO FONZO, FABRIZIO CORRERA, giusta procura speciale atto notar FRANCO LUPO di ROMA del 31.05.00, rep. n. 32691; resistente con procura avverso la sentenza n. 1236/99 del Tribunale di TREVISO, depositata il 15/10/99 - R.G.N. 588/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/05/02 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito l'Avvocato PAFUNDI per delega ROMANELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. -2- Svolgimento del processo Il Tribunale di Treviso, con sentenza 12/15 ottobre 1999 n. 1236, ha respinto la pretesa della s.n.c. Impresa BA AN e C. che l'indennità di trasferta corrisposta ai propri dipendenti fosse assoggettata a contribuzione al 50%, e non al 100% come preteso dall'Inps. Il Tribunale, rilevato che la BA aveva pagato la indennità di trasferta in aggiunta al trasporto degli operai nei luoghi di lavoro ed alla spese di vitto per i dipendenti in trasferta, fino al 31.01.91, ha desunto il retributivo, quale indennizzo per il carattere interamente maggior disagio derivante al lavoratore fuori sede. Riteneva poi indimostrato l'assunto dell' appellante, secondo cui il suo unico scopo era di ristorare gli stessi di spese diverse da quelle di trasporto, vitto e alloggio, appellante dedotto nemmeno quali potesseronon avendo 1' documentabili", per l'importo essere tali "spese non esposto nel verbale di accertamento ed in sé non contestato, considerato anche che gli operai lavoravano in cantieri che raggiungevano quotidianamente. Riteneva perciò fondata la pretesa dell'Inps al pagamento di L. 33.175.646, a titolo di differenza, per l'ulteriore 50%, oltre il 50% già corrisposto dal datore di lavoro, dei contributi dovuti sulla indennità di trasferta, oltre alle somme aggiuntive ed agli interessi legali. 3 Quanto poi alla somma di £.3.318.088, per omesso versamento dei contributi dovuti sull'indennità sostitutiva di mensa, contrattualmente prevista e non corrisposta dall'impresa al personale che non fosse in trasferta, per il periodo 1.1.1989/31.3.1991, il Tribunale rilevava che 1' appellante non aveva fornito alcuna prova della circostanza esonerativa addotta, e cioé di aver fornito, nel periodo considerato, "a tutti i dipendenti il servizio mensa presso esercizi convenzionati". Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la s.n.c. BA, con due motivi. L' intimato Istituto si è costituito con sola procura. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso la ricorrente, deducer.do violazione e falsa applicazione dell'art.3 comma 5 cel D.Lgs. 2 settembre 1997, 314, in relazione all'art.360 n. n.3 c.p.c, censura la sentenza impugnata nella parte in cui non ha considerato l'intervenuto mutamento legislativo per opera del citato D.Lgs. 314/1997, il cui art.3, comma 5, ha espressamente riconosciuto la compatibilità tra indennità di trasferta e rimborso per spese di vitto, alloggio O trasporto. Argomentava che tale nuovo regime contributivo dell'indennità di trasferta, pur entrato in vigore dal 1° gennaio 1998, fissa un principio generale di compatibilità applicabile anche ai giudizi in corso, come sostenuto anche 4 dall'INPS con circolare n.41 del 19/2/1998, richiamandosi alla nota del Ministero dei Lavoro dell'8.10.1997 n. 6/PS/51792/RI. La ricorrente spende comunque il principio generale di compatibilità tra indennità di trasferta e rimborso a piè di lista, già riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità sul presupposto che l'indennità di trasferta corrisposta in aggiunta al rimborso spese fosse preordinato al ristoro di spese non documentabili. Il motivo è fondato. Come è ben noto, l'art. 12 Legge 30 aprile 1969, n. 153, anteriore alla sostituzione operata dall'art.6 nel testo del d.lgs. 2 settembre 1997, n. 314, pone una presunzione legale per la quale la indennità di trasferta assoggettata a contribuzione nella misura della metà, perché la legge presume che essa sia unitariamente destinata sia a compensare il lavoratore del particolare disagio derivante dall'esecuzione della prestazione fuori sede (e per questa parte costituisce retribuzione imponibile), sia a ristorarlo della maggiori spese che deve affrontare. Sotto tale regime normativo, e indipendentemente dall'innovazione legislativa richiamata dalla ricorrente, la giurisprudenza di legittimità aveva ritenuto che la presunzione stabilita dall'art. 12 opera anche nel caso in cui al lavoratore in trasferta (e successivamente anche al 5 trasfertista, per effetto dell' art. 9 ter d.l. 29-3-1991, n. 103 convertito in legge 1-6-1991, n. 166) sia corrisposto il rimborso a pié di lista (Cass. 15-6-1999 n. 5954, in fattispecie analoga alla presente, nella quale il lavoro aveva corrisposto il rimborso a pié didatore di il pasto fuori sede, provveduto a fornire il lista per mezzo di trasporto, corrisposto una indennità die trasferta;
Cass. 2-3-2001 n. 3081, che ha enunciato identico principio). Tale statuizione va confermata e seguita, perché trova Axy fondamento nella presunzione legale stabilita dall'art. 12 Legge 30 aprile 1969, n. 153, la quale prescinde dalla verifica se la indennità di trasferta in concreto corrisposta abbia svolto una effettiva funzione paritaria retribuzione, verifica alla cuitra risarcimento e difficoltà la presunzione legale intende sopperire;
presunzione che opera sia nel caso presente, sia in quellc, opposto, in cui l'importo stabilito dal contratto collettivo per la indennità di trasferta sia di livello tale da coprire appena le spese vive di vitto e alloggio. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente ritiene che costituisca violazione e falsa applicazione dell'art.2697 C.C. in relazione all'art.360 n.3 c.p.c., l'affermazione della sentenza impugnata che l'onere di provare la fruizione del servizio mensa, tramite esercizi convenzionati, gravava sulla società opponente. 6 La ricorrente assume che, posto che era l'INPS a reclamare il mancato versamento dei contributi sull'indennità sostitutiva della mensa, avrebbe dovuto anche provare che tale indennità non era mai stata corrisposta. Il motivo non è fondato. dell' obbligo contributivo è l'obbligo Presupposto nascente dal contratto collettivo di retributivo la indennità sostitutiva di mensa. Non corrispondere essendo tale fonte obbligatoria contestata, è onere del datore di lavoro fornire la prova di una circostanza eccettuativa di tale obbligo. Va pertanto accolto il primo motivo di ricorso, respinto il secondo;
la sentenza impugnata va cassata, e gli atti trasmessi alla Corte d'appello di Venezia, la quale deciderà la causa attenendosi al seguente principio di diritto: “La regola della sottoposizione della indennità di trasferta a contribuzione solo per il 50%, posta dall'art. 12 Legge 30 aprile 1969, n. 153, nel testo anteriore alla sostituzione operata dall'art.6 del d.lgs. 2 settembre 1997, n. 314, è applicabile anche nel caso in cui il datore di lavoro rimborsi le spese affrontate dal lavoratore per la prestazione fuori sede". Il giudice del rinvio provvederà altresì alle spese del presente giudizio. 7
p.q.m.
accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Venezia. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della nothe Sezione Lavoro, il 16 maggio 2002. Il Presidente Il Consigliere Estensore Aldno Де масми I A IL CANCELLIERE S D S Depositato in Cancelleria , 3 A 0 O 18 LUG. 2002 3 T 1 L 5 L . A O . T B R N oggi, I A D 3 IL CANCELLIERE 7 N A . T T C 3 R - S O O O 1 I C A 1 S P D N M E I E E S , G A I O G D R A E T E L S O T I T N G T A E E I L S R R E I L E D D O prev\cp-trasferta+rimborso RG 1943/2000 0 08