Articolo 2 della Legge 8 maggio 1989, n. 187
Articolo 1Articolo 3
Versione
28 maggio 1989
Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo XI dell'accordo stesso.
Entrata in vigore il 28 maggio 1989