Sentenza 6 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/08/2001, n. 10867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10867 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2001 |
Testo completo
1 0867 /01 REPUBBLICA ITALIANA R. G. N. 5455/97 Oron23487 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rep. SEZIONE CIVILE V - TRIBUTARIA- Composta dai Sigg. Magistrati: Ud. 08/02/2001 Giovanni OLLA - Presidente - Giovanni PAOLINI - Consigliere - Mario CICALA >> Antonio MERONE >> Antonino DI BLASI rel. >> ha pronunciato la seguente SENTENZA Oggetto: IRPEF Indennità di buonuscita sul ricorso n. 5455/97 R.G. proposto da Tassazione -Domanda di rimborso MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro-tempore, per legge rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici è legalmente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, - Ricorrente-
contro
CH VA, residente in [...], non costituito,
- Intimato -
per la cassazione della sentenza n. 97110010 resa dalla Commissione Tributaria Regionale di Roma, Sez. 11, in data 14-01-1997, depositata il 28- 02-1997; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'8 febbraio CORTE SUPREMIA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE N. 57110 0 5 2 2001 dal Relatore Consigliere Dott. Antonino Di Blasi;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Nardi che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO In occasione del collocamento a riposo, al signor OS AT, sulla liquidata indennità di fine rapporto, veniva operata la trattenuta per IRPEF. Successivamente, detto contribuente, ai sensi della Legge 26-9-1985 n. 482, avanzava, in data 15-2-1986, istanza di rimborso della somma corrispondente al prelievo fiscale subito, che veniva rigettata dall'Amministrazione, nella considerazione che non potesse trovare ingresso per il fatto che l'indennità percepita non risultava essere stata esposta nella dichiarazione dei redditi presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 DPR 29-9-1973 n. 600. La proposta impugnazione veniva accolta dalla Commissione Tributaria di primo grado di Roma, giusta decisione n. 276/37/94. L'appello dell'Ufficio veniva rigettato con la sentenza in epigrafe indicata, dalla Commissione Tributaria Regionale di Roma, sulla base del duplice rilievo che la Legge n. 482/1985 non subordina la riliquidazione del trattamento tributario relativo alla indennità di fine rapporto al presupposto indicato dall'Ufficio, e che il contribuente aveva integralmente adempiuto agli obblighi fiscali connessi alla percezione dell'indennità. Il Ministero delle Finanze ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. L'intimato non si è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo, l'Amministrazione censura l'impugnata decisione 2 per violazione e falsa applicazione degli artt. 4, comma V° della Legge 26-9- 1985 n. 482, 39 e 42 bis del D.P.R. 29-9-1973 n. 602, in relazione all'art.360 n.3 C.p.C.. Il dedotto vizio viene ricollegato alla circostanza che la Commissione Regionale ha riconosciuto il diritto al rimborso del prelievo fiscale, subito in sede di liquidazione dell'indennità di buonuscita, malgrado la stessa non fosse stata indicata nella dichiarazione dei redditi. La doglianza è infondata. La questione se la liquidazione dell'IRPEF, dovuta sul trattamento di fine rapporto a seguito della entrata in vigore della Legge 26-9-1985 n.482, ed il rimborso delle somme eventualmente corrisposte oltre il dovuto, siano strettamente subordinate alla circostanza che il contribuente abbia esposto la percezione di quella indennità nella dichiarazione dei redditi, è stata in passato variamente risolta dai giudici di merito e la stessa Corte di legittimità non aveva raggiunto univocità di soluzioni. Il registrato contrasto è stato, da ultimo, composto dalle SS.UU. di questa Corte, le quali, con sentenza n.25 del 21-2-2000, hanno affermato il che principio che "la domanda di riliquidazione della imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sulle indennità ed altre somme di cui alla lett. e) dell'art. 12 del D.P.R. 29 settembre 1973 n.597, come modificata dall'art. 1 della legge 29 settembre 1985 n.482, corrisposte sia prima che dopo il 1° gennaio 1980, al fine di ottenere il rimborso, totale o parziale, delle ritenute operate, non è preclusa dalla mancata indicazione delle somme percepite a tale titolo nella dichiarazione dei redditi". Ritiene il Collegio, ricorrendone i presupposti, di dover decidere il ricorso di che trattasi in coerenza con tale principio, che condivide, dal quale 3 non ravvisa ragioni per discostarsi e cui la sentenza della Commissione Tributaria Regionale si è sostanzialmente attenuta. In effetti, gli artt. 4 e 5 della Legge n. 482 del 1985, ai fini della riliquidazione e del conseguente rimborso, delle indennità percepite o finite di percepire a decorrere dal 1° gennaio 1980, non pongono alcuna condizione per la riliquidazione. Peraltro, deve escludersi, possa trovare applicazione nel caso in esame, il comma 4° dell'art. 39 D.P.R. 29-9-1973 n. 602, secondo cui non è ammesso il rimborso delle ritenute di acconto di reddito non dichiarato o che non hanno formato oggetto di accertamento d'Ufficio: Ciò in quanto tale disposizione opera con riferimento alla domanda di rimborso delle somme corrisposte a titolo di imposta, ma non anche in relazione alle domande di riliquidazione delle indennità di cui al primo comma dell'art. 4 della Legge n. 482 del 1985, dal momento che il procedimento di riliquidazione, seppure riguarda le indennità in precedenza corrisposte, si presenta come istituto nuovo, al quale intanto si possono applicare le ури disposizioni particolari in tema di denuncia dei redditi in quanto espressamente richiamate. Né a diverso opinamento può indurre il richiamo all'art. 42 bis del D.P.R. n. 602/73, operato dall'art. 4, comma 5° della Legge n. 482/1985, giacchè tale disposizione riguarda esclusivamente, come è reso evidente dalla rubrica, l'esecuzione del rimborso d'ufficio tramite procedura automatizzata, ma non costituisce condizione ostativa alla domanda di riliquidazione. Conclusivamente il ricorso va, quindi, rigettato. Nulla va disposto per le spese in assenza dei relativi presupposti.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma l'8 febbraio 2001. Il Presidente Giovanni Olla from the Doy Il Consigliere Relatore - Estensore Dott. Antonino Di Blasi чис IL CANCELLERE C1 Innocenzo Battista DEPOSITATO AGO. 2001 Oggi IL CANCI 01 Innocento E sta A I R 5 6 A E 8 . 9 T N N 1 / - U O I 4 B B / Z I 6 . A 2 R L R . L T T R . A S P I . . B G D A E A I L T R E R 1 D E A 3 I T 1 S D N . A E E N S T M I N A E S E 5