Sentenza 26 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/02/2003, n. 2933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2933 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2003 |
Testo completo
Aula 'A' _ 1.2.9 33/0 3 REPUBBLICA ITALIA. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ettore MERCURIO Presidente R.G. N. 15039/00 Consigliere Cron.6666 Dott. Bruno BATTIMIELLO MINICHIELLODott. Florindo Consigliere Rep. Dott. Gabriella COLETTI - Rel. Consigliere Ud. 29/11/02 Dott. Giovanni AMOROSO Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TEN ZA sul ricorso proposto da: I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
PIZZI ESTERINA, PIZZI GIACINTO, PIZZI CELESTE, (in qualità di eredi di TORAZZI GIOVANNA), 2002 ROSATI FIRMINA, PAMPANA QUINTILIA, elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA MARTIRI DI BELFIORE 2, 4941 -1- presso lo studio dell'avvocato DOMENICO CONCETTI, che li rappresenta e difende, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistenti con mandato
contro
POLLEGGIONI AMERINA, RANISSI PARSI PASQUALETTI ELDA, ROMANINA;
RICCI ALBINA", - intimati avverso la sentenza n. 288/00 del Tribunale di VITERBO, depositata il 04/04/00 R.G.N. 548/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/11/02 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso, con estinzione. -2- Svolgimento del processo Con sentenza in data 4 aprile 2000 il Tribunale di Viterbo, in parziale riforma della decisione del Pretore della stessa sede che aveva accertato il diritto di IC Albina e degli altri otto attuali intimati, meglio indicati in epigrafe, alla integrazione al trattamento minimo della seconda pensione fino al 30 settembre 1983 e alla conservazione "cristallizzata" del relativo importo anche dopo questa data, ha dichiarato estinto il giudizio, in applicazione degli artt.1, commi 181-183, della legge n.662/96 e dell'art.36, quinto comma, della legge n.448/98, relativamente alla disposta cristallizzazione, mentre ha respinto l'appello dell'INPS con riguardo alla statuizione affermativa del diritto alla integrazione al minimo e alla spettanza di rivalutazione e interessi in cumulo sulle somme a detto titolo dovute. Per la cassazione di questa sentenza ricorre l'INPS con un motivo. Gli intimati hanno depositato la procura speciale al proprio difensore. Motivi della decisione L'INPS, con l'unico motivo, denunciando, ai sensi dell'art.360 nn. 3 e 5 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 181 e segg., legge n.662/96, dell'art.36 legge n.448/98 (comma 5° in particolare), assume che il Tribunale ha erroneamente riferito la controversia ad una richiesta di integrazione al trattamento minimo ed alla conseguente cristallizzazione, mentre questione dibattuta tra le parti sarebbe solamente la spettanza o meno, dopo il 30 settembre 1983, dell'importo "cristallizzato" della integrazione riconosciuta dall'INPS fino a tale data;
una questione, pertanto, rispetto alla quale si imponeva la totale estinzione del giudizio, anche in punto di interessi e rivalutazione (significativamente concessi dal Pretore esclusivamente in relazione alla cristallizzazione), ai sensi della normativa citata in premessa. Aggiunge il ricorrente che la sentenza è comunque da riformare anche nella parte in cui ha limitato 3 la compensazione delle spese al grado di appello, anziché estenderla anche al giudizio di primo grado. Il ricorso fondato. I limiti di applicabilità che la giurisprudenza della Corte ha individuato come propri della speciale disciplina dell'estinzione di cui all'art.1 della legge n.662/96 e 36, comma quinto, della legge n.448/98 riguardano i soli giudizi nei quali vengano in discussione per legge o per domanda di parte (sicché il relativo accertamento ricada nell'ambito non solo dei poteri cognitori, ma anche di quelli decisori) diritti diversi da - quelli nascenti dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, ancorché fra gli uni e gli altri sussista un rapporto di pregiudizialità - dipendenza, che condizioni l'applicabilità degli effetti di tale sentenze. Con precipuo riguardo ai giudizi in materia di prestazioni previdenziali di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 240 del 1994, si è avvertito che in essi: a) devesi distinguere fra le questioni concernenti l'esistenza del diritto all'integrazione al trattamento minimo della seconda (o ulteriore) pensione e quelle concernenti l'esistenza del diritto alla cristallizzazione del trattamento stesso per il periodo successivo al 30 settembre 1983; b) gli effetti della citata sentenza operano esclusivamente su questo secondo versante;
c) ogni questione di integrazione, ivi compresa quella concernente l'eccezione di decadenza dal beneficio ex art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, come un prius rispetto a quelle di cristallizzazione>>; d) la previsione di estinzione, espressamente riferita all'applicazione di quella sentenza, non può estendersi all'ambito corrispondente a questo prius (v. Cass. 19 giugno 1999, n. 6171 e successive conformi); e) la questione dell'esistenza del diritto alla cristallizzazione rientra nel novero di quelle rispetto alle quali opera la previsione di estinzione, secondo il sistema elaborato in materia dalle sopra citate leggi speciali. Ciò posto è agevole osservare che i ricorsi introduttivi (poi riuniti) del giudizio di primo grado evidenziano che gli attuali intimati, affermando di essere titolari di pensione diretta e di reversibilità e che quest'ultima era stata integrata al minimo fino al 30/9/1983, mentre dal 1/10/1983 era stata riportata a calcolo, avevano chiesto la condanna dell'INPS a corrispondere loro la pensione di reversibilità nell'importo "cristallizzato” a tale data anche per il periodo successivo. Coerenti con un siffatto contenuto della domanda sono la motivazione della sentenza pretorile - che espressamente menziona la sentenza n.240/94 della Corte costituzionale come pure il of dispositivo, il quale contiene la condanna dell'INPS a corrispondere ai pensionati, a far tempo dal 1/10/1983, le differenze tra gli importi integrati in atto al 30/9/1983 e quelli corrisposti dopo tale data, oltre a rivalutazione ed interessi legali sulle relative somme. Anche il ricorso in appello dell'INPS fa espresso richiamo alla citata pronuncia costituzionale, anche se per censurarne l'applicazione sotto il profilo, in particolare, del mancato accertamento del requisito reddituale. Ritenendo che la domanda dei pensionati si estendesse all'accertamento del diverso e pregiudiziale diritto alla integrazione al minimo della seconda pensione fino al 30.9.1983, il giudice di appello si è, quindi, pronunciato su una questione diversa da quello che, nella specie, costituiva l'effettivo thema decidendum e ciò comporta, in accoglimento del ricorso, la cassazione della impugnata sentenza nella parte recante (attraverso la conferma della sentenza di primo grado) statuizioni di condanna dell'Istituto ricorrente e la declaratoria di totale estinzione del giudizio in corso, alla quale questa Corte deve direttamente provvedere in applicazione della disciplina sopra richiamata, in ragione della riscontrata sussistenza, giusta le osservazioni di cui sopra, delle condizioni che impongono l'adozione di un provvedimento siffatto anche in sede di legittimità (Cass. 20 gennaio 2001, n. 825). 5 Corollario ne è, poi, il provvedimento di compensazione fra le parti delle spese dell'intero processo. Invero, stante l'effetto espansivo interno (art. 336, primo comma, c.p.c.) della riforma e della cassazione: a) il provvedimento pretorile in materia di spese è stato travolto dalla riforma in appello della sentenza di primo grado (anche se, essendosi il giudice del gravame espressamente pronunciato solo sulle spese del secondo grado, deve ritenersi che abbia implicitamente reso una statuizione sulle spese del giudizio pretorile in senso conforme a quello indicato nella decisione riformata); b) la cassazione, sia pure parziale, della sentenza di riforma ha avuto uguale effetto sul capo di quest'ultima in tema di spese e sulle statuizioni espresse ed implicite nel medesimo contenute;
c) questa Corte si trova, pertanto, a dovere provvedere sulle spese dell'intero processo (che davanti ad essa si chiude) e così a disporne la integrale compensazione tra le parti, in applicazione della disposizione in tal senso dettata dalle stesse norme che disciplinano l'estinzione.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata;
dichiara estinto il giudizio e compensa fra le parti le spese dell'intero processo. Così deciso in Roma il 29 novembre 2002 IL PRESIDENTE ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI IL CONSIGLIERE - ESTENSORE REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASIA falie DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi,26 FEB 2083 CANDELLIERE 6