CASS
Sentenza 2 ottobre 2023
Sentenza 2 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 02/10/2023, n. 39892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39892 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CA IO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 26/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NO TO che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio. I. Penale Sent. Sez. 3 Num. 39892 Anno 2023 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO Data Udienza: 09/06/2023 . RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Napoli con sentenza indicata in epigrafe ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato AL AN alla pena di anni 2 e mesi 2 di reclusione ed euro 53.000,00 di multa, relativamente ai reati contestatigli in rubrica (art. 25, 282 e 291 bis d.P.R. 43 del 1973 - capo A;
art. 1, 67 e 70 d.P.R. 633 del 1972 - capo B;
reati commessi il 13 marzo 2014). 2. FreTro—C3W-0 propone ricorso in cassazione per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2. 1. Violazione di legge (art. 296, d.P.R. n. 43 del 1973), per pena illegale, pena superiore a quella massima prevista nella norma. La Corte di appello ha rilevato che i tabacchi erano inferiori a 10 kg, all'esito delle verifiche dei Monopoli ma ha confermato la pena della sentenza di primo grado. L'originaria ipotesi dell'art. 291 bis (peso superiore a 10 kg) doveva ritenersi quella di cui all'art. 296, d. P.R. n. 43 del 1973, che prevede oltre alla multa la reclusione fino ad un anno. 2. 2. Violazione di legge (art. 1, 5 e 8, d. Igs n. 9 del 2016), depenalizzazione della fattispecie penale. Il reato deve ritenersi depenalizzato, per la retroattività della disposizione più favorevole (ex art. 2 cod. pen. e 8, d. Igs. n. 8 del 2016). La Corte di appello avrebbe dovuto verificare se sussisteva la recidiva prevista dalla norma, relativamente ad illeciti commessi dopo l'entrata in vigore del d. Igs. 8 del 2016. Ha chiesto quindi l'annullamento della sentenza impugnata. 3. La procura Generale della Corte di Cassazione, Sostituto Procuratore Generale Stefano TO, ha chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il ricorso è fondato limitatamente al primo motivo, il trattamento sanzionatorio illegale. Infondato nel resto. Il secondo motivo risulta manifestamente infondato in quanto il reato non risulta depenalizzato come già ritenuto da questa Corte di Cassazione: "Il delitto di contrabbando doganale aggravato dalla recidiva previsto dall'art. 296, comma 2, d.P R. 23 gennaio 1973, n. 43, in quanto fattispecie di reato autonomo, non rientra nella previsione generale di depenalizzazione di cui all'art. 1, comma 1, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, pur quando i delitti sui quali è fondata la contestazione della recidiva siano stati oggetto di "abolitio criminis" Sez. 3, Sentenza n. 32868 del 06/07/2022 Cc. (dep. 07/09/2022 ) Rv. 283645 - 01). 5. La pena applicata risulta illegale in quanto l'art. 291 bis d.P.R. n. 43 del 1973 si applica solo alle ipotesi di un peso superiore ai 10 kg di tabacco lavorato estero;
nel nostro caso la sentenza impugnata rileva un peso inferiore ai 10 kg, dopo il controllo effettuato sul tabacco dai Monopoli;
considerate le circostanze attenuanti generiche, riconosciute in misura equivalente alla recidiva, la pena finale di anni 2 e mesi 2 di reclusione risulta illegale (con l'aumento per la continuazione di mesi 2 di reclusione), superiore al massimo edittale previsto dall'art. 296, secondo comma d. P.R. n. 43 del 1973. La sentenza deve, quindi, annullarsi con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli, limitatamente al trattamento sanzionatorio. Rigetto nel resto. Si dichiara irrevocabile l'accertamento di responsabilità ex art. 624, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 9/06/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NO TO che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio. I. Penale Sent. Sez. 3 Num. 39892 Anno 2023 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO Data Udienza: 09/06/2023 . RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Napoli con sentenza indicata in epigrafe ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato AL AN alla pena di anni 2 e mesi 2 di reclusione ed euro 53.000,00 di multa, relativamente ai reati contestatigli in rubrica (art. 25, 282 e 291 bis d.P.R. 43 del 1973 - capo A;
art. 1, 67 e 70 d.P.R. 633 del 1972 - capo B;
reati commessi il 13 marzo 2014). 2. FreTro—C3W-0 propone ricorso in cassazione per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2. 1. Violazione di legge (art. 296, d.P.R. n. 43 del 1973), per pena illegale, pena superiore a quella massima prevista nella norma. La Corte di appello ha rilevato che i tabacchi erano inferiori a 10 kg, all'esito delle verifiche dei Monopoli ma ha confermato la pena della sentenza di primo grado. L'originaria ipotesi dell'art. 291 bis (peso superiore a 10 kg) doveva ritenersi quella di cui all'art. 296, d. P.R. n. 43 del 1973, che prevede oltre alla multa la reclusione fino ad un anno. 2. 2. Violazione di legge (art. 1, 5 e 8, d. Igs n. 9 del 2016), depenalizzazione della fattispecie penale. Il reato deve ritenersi depenalizzato, per la retroattività della disposizione più favorevole (ex art. 2 cod. pen. e 8, d. Igs. n. 8 del 2016). La Corte di appello avrebbe dovuto verificare se sussisteva la recidiva prevista dalla norma, relativamente ad illeciti commessi dopo l'entrata in vigore del d. Igs. 8 del 2016. Ha chiesto quindi l'annullamento della sentenza impugnata. 3. La procura Generale della Corte di Cassazione, Sostituto Procuratore Generale Stefano TO, ha chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il ricorso è fondato limitatamente al primo motivo, il trattamento sanzionatorio illegale. Infondato nel resto. Il secondo motivo risulta manifestamente infondato in quanto il reato non risulta depenalizzato come già ritenuto da questa Corte di Cassazione: "Il delitto di contrabbando doganale aggravato dalla recidiva previsto dall'art. 296, comma 2, d.P R. 23 gennaio 1973, n. 43, in quanto fattispecie di reato autonomo, non rientra nella previsione generale di depenalizzazione di cui all'art. 1, comma 1, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, pur quando i delitti sui quali è fondata la contestazione della recidiva siano stati oggetto di "abolitio criminis" Sez. 3, Sentenza n. 32868 del 06/07/2022 Cc. (dep. 07/09/2022 ) Rv. 283645 - 01). 5. La pena applicata risulta illegale in quanto l'art. 291 bis d.P.R. n. 43 del 1973 si applica solo alle ipotesi di un peso superiore ai 10 kg di tabacco lavorato estero;
nel nostro caso la sentenza impugnata rileva un peso inferiore ai 10 kg, dopo il controllo effettuato sul tabacco dai Monopoli;
considerate le circostanze attenuanti generiche, riconosciute in misura equivalente alla recidiva, la pena finale di anni 2 e mesi 2 di reclusione risulta illegale (con l'aumento per la continuazione di mesi 2 di reclusione), superiore al massimo edittale previsto dall'art. 296, secondo comma d. P.R. n. 43 del 1973. La sentenza deve, quindi, annullarsi con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli, limitatamente al trattamento sanzionatorio. Rigetto nel resto. Si dichiara irrevocabile l'accertamento di responsabilità ex art. 624, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 9/06/2023