Sentenza 8 ottobre 2014
Massime • 1
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 169, comma secondo, del D.Lgs. n. 196 del 2003, per contrasto con gli artt. 2, 3, 21, 24 e 25 Cost., nella parte in cui prevede, per il trasgressore dell'obbligo di adottare le misure minime di sicurezza nel trattamento dei dati personali, la possibilità di estinguere il reato mediante il pagamento di una somma fissata in misura eccessiva (nella specie, euro 30.000) rispetto all'entità del fatto, atteso che rientra nella piena discrezionalità del legislatore la determinazione dell'importo necessario a perfezionare l'oblazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/10/2014, n. 1986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1986 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 08/10/2014
Dott. ANDREAZZA Gastone - Consigliere - SENTENZA
Dott. ACETO Aldo - Consigliere - N. 2737
Dott. PEZZELLA Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro - rel. Consigliere - N. 5867/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BE MA, nato l'[...];
avverso la sentenza del Tribunale di Genova del 17 aprile 2012;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. ANDRONIO Alessandro M.;
udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale, Dott. MAZZOTTA Gabriele, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. - Con sentenza del 17 aprile 2012, il Tribunale di Genova, a seguito di giudizio abbreviato, ha - per quanto qui rileva - condannato l'imputato alla pena dell'ammenda, per il reato di cui al D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 169, per avere, nella sua qualità di titolare di un'impresa individuale, omesso di adottare le misure minime previste nel caso di trattamento di dati sensibili, non provvedendo a nominare, tra i soggetti preposti alla realizzazione all'aggiornamento del suo sito Internet, gli incaricati del trattamento di dati sensibili acquisiti mediante i moduli di compilazione per i visitatori.
2. -Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. - Si propone, in via preliminare, questione di legittimità costituzionale della disposizione incriminatrice, per contrasto con gli artt. 2, 3, 21, 24 e 25 Cost.. Essa prevede, al comma 2, la possibilità per il trasgressore di estinguere il reato, previo adeguamento alle prescrizioni impartitegli, pagando una somma pari al quarto del massimo della sanzione pecuniaria stabilita per la violazione amministrativa dall'art. 162, comma 2-bis, dello stesso D.Lgs., fissato in Euro 120.000,00; lamenta la difesa che la somma da pagare sarebbe di Euro 30.000,00 e, dunque, eccessiva rispetto all'entità del fatto. La normativa in questione impedirebbe, inoltre, al cittadino di estrinsecare la sua personalità e di comunicare liberamente con terzi attraverso Internet, se non avvalendosi di un costoso apparato logistico-organizzativo, che prevede il conferimento dell'incarico al trattamento di dati sensibili a soggetti terzi appositamente preposti alla gestione del sito. La disposizione incriminatrice, la quale fa rinvio all'art. 33 del medesimo D.Lgs., nonché al disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza di cui all'allegato B, sarebbe, inoltre, una norma penale in bianco non sufficientemente specifica.
2.2. - In secondo luogo, si contesta la motivazione della sentenza impugnata circa la responsabilità penale, sul rilievo che il Tribunale si sarebbe basato sull'avvenuta apertura del sito Internet con possibilità di raccolta di dati personali e sulle ammissioni fatte dall'imputato alla polizia giudiziaria.
Quanto a tale ultimo profilo, le dichiarazioni confessorie sarebbero inutilizzabili, in quanto ricevute in violazione dell'art. 62 c.p.p., comma 2. E non vi sarebbero altri accertamenti effettuati dagli operanti, i quali si sarebbero limitati a raccogliere tali dichiarazioni senza preoccuparsi di individuare quei soggetti che avrebbero dovuto essere formalmente designati quali incaricati del trattamento dei dati, ne' di effettuare un accesso al sito al fine di verificare se esistessero effettivamente moduli di compilazione per i visitatori nei quali questi avrebbero potuto inserire i loro dati. CONSIDERATO IN DIRITTO
3. - Il ricorso è inammissibile.
3.1. - La questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 169, proposta dalla difesa in riferimento agli artt. 2, 3, 21, 24 e 25 Cost., è manifestamente infondata. Non sussiste,
infatti, alcun contrasto di tale disposizione con gli artt. 3 e 24 Cost., perché rientra in generale nella piena discrezionalità del legislatore la fissazione dell'ammontare dell'oblazione ai fini dell'estinzione del reato, come avvenuto, attraverso il richiamo all'art. 162, comma 2-bis, in ragione di Euro 30.00000. Nè la norma reca alcun vulnus alla libertà di comunicazione e manifestazione del pensiero del gestore del sito Internet, perché non si riferisce in alcun modo a tali profili, ma al diverso profilo della raccolta e della gestione di dati sensibili di terzi da parte di quest'ultimo. Il richiamo all'art. 33 del medesimo testo unico e al disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza di cui all'allegato B (che si riferisce, sul punto, ai responsabili e agli incaricati di cui agli artt. 29 e 30) non viola, infine, il principio di tassatività di cui all'art. 25 Cost. perché consente una chiara individuazione della condotta sanzionata che è, appunto, l'omessa nomina dell'incaricato del trattamento di dati sensibili di terzi acquisiti sul sito Internet.
3.2. - Il motivo di doglianza relativo alla responsabilità penale è inammissibile, perché formulato in modo generico. Il ricorrente si incentra, infatti, su un dato espressamente ritenuto non rilevante dal Tribunale, rappresentato dalle dichiarazioni confessorie rese dall'imputato alla polizia giudiziaria. La responsabilità penale è stata, del resto, positivamente accertata dalla Guardia di Finanza nel corso delle indagini preliminari, attraverso l'accertamento diretto della mancata designazione dell'incaricato del trattamento in relazione ad un sito Internet nel quale era possibile la raccolta di dati personali sensibili relativi a una serie indeterminata di persone.
4. - Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2015