Cass. pen., sez. III, sentenza 08/10/2014, n. 1986
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Sentenza 8 ottobre 2014

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È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 169, comma secondo, del D.Lgs. n. 196 del 2003, per contrasto con gli artt. 2, 3, 21, 24 e 25 Cost., nella parte in cui prevede, per il trasgressore dell'obbligo di adottare le misure minime di sicurezza nel trattamento dei dati personali, la possibilità di estinguere il reato mediante il pagamento di una somma fissata in misura eccessiva (nella specie, euro 30.000) rispetto all'entità del fatto, atteso che rientra nella piena discrezionalità del legislatore la determinazione dell'importo necessario a perfezionare l'oblazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 08/10/2014, n. 1986
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1986
    Data del deposito : 8 ottobre 2014

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