Cass. civ., sez. I, sentenza 15/05/2001, n. 6655
CASS
Sentenza 15 maggio 2001

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Il provvedimento con il quale il giudice delegato, "ex" art. 25 n. 7 legge fall., respinge la richiesta di liquidazione dei compensi per attività espletata a favore del fallimento e su incarico della curatela, è impugnabile, trattandosi di provvedimento decisorio e quindi non meramente ricognitivo, con il rimedio endofallimentare del reclamo al tribunale, ai sensi dell'art. 26 legge fall., non trovando applicazione la diversa regola per la quale anche il debito cosiddetto "di massa" che sia controverso deve essere verificato attraverso il procedimento previsto dagli artt. 93 e 101 legge fall. come l'unico idoneo ad assicurare il principio della concorsualità anche nella fase della cognizione.

La pretesa incompatibilità del giudice delegato a far parte del collegio chiamato a decidere sul reclamo avverso il decreto emesso dallo stesso giudice non determina nullità deducibile in sede di impugnazione, in quanto la stessa incompatibilità può dar luogo soltanto all'esercizio del potere di ricusazione, che la parte interessata ha l'onere di far valere nelle forme e nei termini di cui all'art. 52 cod. proc. civ..

Rientra nel mandato, conferito ad un legale dal curatore fallimentare su autorizzazione del giudice delegato, di recupero dei crediti vantati dalla società fallita, la difesa, svolta dal suddetto legale, della medesima società fallita creditrice nei giudizi di opposizione alla dichiarazione di fallimento dei suoi debitori, giacché - aprendo il fallimento, ai sensi dell'art. 52 legge fall., il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito al fine del soddisfacimento in misura proporzionale delle loro ragioni, salvo il rispetto delle cause di prelazione - la costituzione del creditore istante nei suddetti giudizi di opposizione ha, almeno in astratto, finalità recuperatoria, essendo diretta a contrastare la richiesta di revoca del fallimento, cui conseguirebbe la cessazione delle attività di liquidazione e di ripartizione dell'attivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 15/05/2001, n. 6655
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6655
    Data del deposito : 15 maggio 2001

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