Art. 5.
Il diritto previsto dall'art. 23-bis aggiunto alla legge 23 luglio 1896, n. 318 , dal regio decreto-legge 5 aprile 1928, n. 912 , convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3116 , e modificato dal regio decreto-legge 24 settembre 1936, n. 2042 , convertito nella legge 7 gennaio 1937, n. 186 , e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 665 , per le navi a propulsione meccanica e a vela nazionali ed estere equiparate che compiono crociere turistiche, e' portato a lire 260 per ogni passeggero.
Il deposito, di cui al quarto comma dell'art. 1 del regio decreto-legge 24 settembre 1936, n. 2042 , e' elevato a lire 440 per ogni passeggero.
Il diritto previsto dall'art. 23-bis aggiunto alla legge 23 luglio 1896, n. 318 , dal regio decreto-legge 5 aprile 1928, n. 912 , convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3116 , e modificato dal regio decreto-legge 24 settembre 1936, n. 2042 , convertito nella legge 7 gennaio 1937, n. 186 , e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 665 , per le navi a propulsione meccanica e a vela nazionali ed estere equiparate che compiono crociere turistiche, e' portato a lire 260 per ogni passeggero.
Il deposito, di cui al quarto comma dell'art. 1 del regio decreto-legge 24 settembre 1936, n. 2042 , e' elevato a lire 440 per ogni passeggero.