Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/10/2004, n. 47899
CASS
Sentenza 7 ottobre 2004

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La disciplina transitoria prevista dall'art. 64 comma secondo ultima parte del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, nel prevedere che nei procedimenti relativi a reati attribuiti alla competenza del giudice onorario commessi dopo la pubblicazione del decreto citato (6 ottobre 2000), per i quali alla data della sua entrata in vigore (2 gennaio 2002) non sia ancora avvenuta l'iscrizione della notizia di reato, siano applicabili anche le disposizioni previste nel titolo I dello stesso decreto, presuppone che, sussistendo le condizioni suindicate, la competenza a conoscere di tali reati spetti al giudice di pace. (In motivazione la Corte ha escluso che tale regola di competenza intertemporale violi il principio del giudice naturale precostituito per legge, ben potendosi intendere quale giudice naturale quello competente al tempo dell'iscrizione della notizia nell'apposito registro, a condizione che l'iscrizione stessa sia avvenuta dopo l'entrata in vigore della legge istitutiva della competenza penale del giudice di pace).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/10/2004, n. 47899
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 47899
    Data del deposito : 7 ottobre 2004

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