Sentenza 7 ottobre 2004
Massime • 1
La disciplina transitoria prevista dall'art. 64 comma secondo ultima parte del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, nel prevedere che nei procedimenti relativi a reati attribuiti alla competenza del giudice onorario commessi dopo la pubblicazione del decreto citato (6 ottobre 2000), per i quali alla data della sua entrata in vigore (2 gennaio 2002) non sia ancora avvenuta l'iscrizione della notizia di reato, siano applicabili anche le disposizioni previste nel titolo I dello stesso decreto, presuppone che, sussistendo le condizioni suindicate, la competenza a conoscere di tali reati spetti al giudice di pace. (In motivazione la Corte ha escluso che tale regola di competenza intertemporale violi il principio del giudice naturale precostituito per legge, ben potendosi intendere quale giudice naturale quello competente al tempo dell'iscrizione della notizia nell'apposito registro, a condizione che l'iscrizione stessa sia avvenuta dopo l'entrata in vigore della legge istitutiva della competenza penale del giudice di pace).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/10/2004, n. 47899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47899 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COCO Giovanni Silvio - Presidente - del 07/10/2004
Dott. DE GRAZIA Benito Romano - Consigliere - SENTENZA
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - N. 1305
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 010883/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE di ROMA;
nei confronti di:
1) IN FE N. IL 23/09/1981;
avverso SENTENZA del 10/01/2003 GIUDICE DI PACE di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. LICARI CARLO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Sott. Giovanni D'Angelo che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Giudice di Pace per l'ulteriore corso. OSSERVA
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma ricorre per cassazione avverso la sentenza del 10/1/2003 con la quale il Giudice di pace della stessa città ha dichiarato la propria incompetenza per materia a decidere nel procedimento penale a carico di NI ED in ordine al reato di guida in stato di ebbrezza alcoolica commesso in data 30/10/2001, disponendo la trasmissione degli atti al P.M..
Il ricorrente deduce violazione di legge, sul rilievo che sarebbe erroneo il convincimento del Giudice di pace di Roma, secondo cui l'art. 64, comma 2, del D.L.vo n. 274 del 2000 andrebbe interpretato nel senso che per i reati, come quello ascritto al NI, commessi in epoca antecedente all'entrata in vigore (2/1/2002) della competenza penale del Giudice di pace, competente a decidere sarebbe, in base alle norme anteriormente vigenti, il Tribunale in composizione monocratica, essendo quello di determinazione della competenza in relazione al dies delicti l'unico criterio garante del principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge, al contrario di quello affidato alla data di iscrizione della notizia di reato ad opera del P.M..
Il ricorso, in quanto diretto contro una sentenza di incompetenza che abnormemente comporta la regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari, appare ammissibile e, nel merito, fondato per le ragioni di seguito spiegate.
Risulta che, nel caso in esame, il reato di guida in stato di ebbrezza alcoolica è stato commesso in data 30/10/2001, ed iscritto nel registro generale delle notizie di reato in data 19/7/2002, cioè dopo l'entrata in vigore del D.L.vo n. 274/2000, il quale all'art. 4 indica espressamente detto reato tra quelli devoluti alla competenza penale del Giudice di pace.
Orbene, la disposizione transitoria di cui all'art. 64, comma 2, ultima parte, del citato D.L.vo n. 274, non lascia spazio ai dubbi interpretativi prospettati dal giudice a quo, essendo evidente, anche sulla scorta dell'inequivoco significato letterale delle parole, la volontà del Legislatore di devolvere alla cognizione del Giudice di pace i reati, come quello addebitato al NI, commessi nell'intervallo di tempo intercorrente tra la data di pubblicazione del D.L.vo suddetto (6/10/2000) e la data della sua entrata in vigore (2/1/2002), qualora l'iscrizione della notizia di reato sia avvenuta successivamente a quest'ultima data.
È d'uopo precisare che la particella anche, usata nella citata disposizione, va interpretata, contrariamente all'opinione espressa nella sentenza impugnata, nell'univoco senso di congiunzione rafforzativa tra le norme più favorevoli, contenute nel Titolo 2 del D.L.vo n. 274/2000 e le norme procedurali regolatrici della competenza del Giudice di pace previste nel Titolo 1 dello stesso decreto.
Il principio del giudice naturale precostituito per legge non appare essere stato violato da tale disposizione transitoria, come sostiene il giudice a quo, ben potendosi intendere quale giudice naturale quello competente al tempo della iscrizione della notizia di reato nell'apposito registro, a condizione, però, che l'iscrizione sia avvenuta dopo l'entrata in vigore della Legge istitutiva della competenza penale del Giudice di pace.
Tale condizione, sottraendo gli spazi di discrezionalità al P.M. soprattutto nel caso in cui il ritardo nell'iscrizione dipenda da cause strutturali estranee alla volontà del singolo magistrato, conferma la volontà del Legislatore di individuare, in relazione a casi particolari di regime intermedio, un criterio rigoroso di individuazione del giudice competente, tale da scongiurare eventuali dubbi di incostituzionalità della disposizione in esame. Consegue dall'annullamento della sentenza impugnata la trasmissione degli atti al Giudice di pace di Roma per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Giudice di pace di Roma per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2004.
Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2004