Sentenza 5 aprile 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/04/2019, n. 15085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15085 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2019 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LD LO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 21/03/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA ANNA SARACENO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FELICETTA MARINELLI che ha concluso chiedendo r--- pf--ócurato—re Generale cor_511._ex l'annullamento senza rinvio per prescrizione udito il difensore In fatto e in diritto 1. Con la decisione in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa in data 28 aprile 2010 dal Tribunale di Torre Annunziata nella parte in cui aveva dichiarato NG AL responsabile del reato di cui agli artt. 2 e 7 L. n. 895 del 1967 per avere illegalmente detenuto un silenziatore per pistola, fatto accertato il 28 settembre 2007; ha dichiarato non doversi procedere in ordine alla contravvenzione ex art. 697 cod. pen. perché estinta per prescrizione, rideterminando, previo scomputo dell'aumento apportato per il reato satellite, la pena inflitta in mesi otto di reclusione ed euro 140 di multa.
2. Per la cassazione della decisione di appello ha proposto ricorso l'imputato con il ministero del difensore, denunziando: - violazione del disposto dell'art. 157 cod. pen., per non avere la Corte territoriale rilevato l'estinzione anche del concorrente delitto per decorso del corrispondente termine prescrizionale, già perento al momento della celebrazione del processo di secondo grado, avuto riguardo alla concessa attenuante del fatto di lieve entità di cui all'art. 5 L. n. 895 del 1967; - violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento all'affermata responsabilità. In difetto di una verifica tecnica, non v'era prova certa della "idoneità" del "tubicino" trovato nella disponibilità dell'imputato a fungere da silenziatore, stante la rudimentalità dell'oggetto, malamente descritto dai verbalizzanti privi di specifiche competenze tecniche.
3. Osserva il Collegio che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
3.1 Il primo motivo è manifestamente infondato. Il ricorrente trascura di considerare che, ai fini del calcolo di prescrizione del reato, rileva la contestata e ritenuta recidiva specifica e infraquinquennale che, nel giudizio di bilanciamento, ha neutralizzato l'effetto alleviatore delle circostanze attenuanti generiche e della concorrente attenuante di cui all'art. 5 L. n. 895/1967. Essa, quale circostanza ad effetto speciale, incide sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato ai sensi dell'art. 157 cod. pen., comma 2, e, in presenza di atti interruttivi, anche e contemporaneamente su quello del termine massimo ex art. 161 cod. pen., comma 2. Nel caso di specie, sul massimo edittale della pena stabilita per il reato contestato (anni cinque mesi quattro) va operato l'aumento massimo di pena previsto dall'aggravante pari alla metà (anni due mesi otto); il risultante termine ordinario di anni otto deve poi essere aumentato della metà (anni quattro) ai sensi dell'art. 161, secondo comma, cod. pen., sicché il termine complessivo è pari ad anni dodici: termine che, avuto riguardo al tempus commissi delicti (28.9.2007) non risultava ancora decorso al momento della pronunzia della sentenza di appello (21.3.2016).
3.2 Parimenti inammissibile è il secondo motivo, che ripete censure stereotipate, senza alcuna considerazione degli elementi evidenziati e degli argomenti spesi. Sia il Tribunale sia la Corte di appello, con motivazione conforme, hanno plausibilmente rilevato che l'oggetto, rinvenuto nel corso della perquisizione, custodito in un sacchetto di plastica unitamente a numerose cartucce di diverso calibro, utilizzabili per svariate tipologie di pistole, benché di fattura artigianale aveva tutte le caratteristiche tipiche del silenziatore, senza necessità di nessun ulteriore approfondimento istruttorio, tantomeno di una perizia, in quanto si trattava di un tubo metallico, di comprovata consistenza e resistenza, di foggia cilindrica, dotato di dispositivo che ne consentiva l'innesto all'interno della canna di pistola, compatibile con pistole semiautomatiche cal. 7,65 o cal. 9, e terminava, al lato opposto, con un restringimento atto a sortire l'effetto dell'attutimento del colpo, come compiutamente descritto e riferito dai verbalizzanti. Tanto bastava, anche in ragione delle specifiche competenze tecniche dei testi qualificati e, in difetto di contrarie allegazioni circa la destinazione dell'oggetto, a ritenere integrato il contestato reato. Il fatto che il ricorso non consideri in alcun modo tali risposte, limitandosi a ripetere pedissequamente quanto scritto nell'atto d'appello in chiave di mera contrapposizione argomentativa, rende dunque l'impugnazione generica, perché essa non si rivolge alla sentenza impugnata e non ne censura le risposte, che risultano come detto corrette in diritto e che sono sorrette in fatto da dati esaurientemente esposti e adeguatamente valutati.
4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. cost. n. 186 del 2000), di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 maggio 2