Sentenza 21 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 21/02/2003, n. 2673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2673 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2003 |
Testo completo
VINVIN¤IN 02 673 / 03 A N # TY #VI [SI 'N " 7/9% VIN N 1Q ISNIS TYI N TO OME DEL P POLOTTALIANO INST LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composte dagli Tll.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni Presidente PAOLINI R.G.N. 1162/99 Doll Mario CICALA Consigliere Cron. 6 133 Dott. Vittorio Glauco EBNER Rel. Consigliere Rep. Dott. Vincenzo DI NURTA Consigliere Ud. 10/06/02 Dct Giuseppe FALCONE Consigliere ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: AS RM ES, elettivamente domiciliato ir. ROMA VIA NIZZA 45, presso lo studio dell'avvocato FIORENTINI STEFANO, che lo difende, giusta procura in caice;
ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE;
intimato Commissioreavverso la sentenza n. 496/97 della tributaria regionale di ROMA, depositata il 24/11/97; 2002 udila la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/06/02 dal Consigliore Dott. Vittorio .2564 -1- Glauco EBNR;
udito 1. F.M. in persona del Sostituto Procuratore SCHIRO' che ha concluso perGenerale Dott. Stefano l'accoglimento del primo motivo del ricorso;
assorbito il secondo motivo. -2- Svolgimento del processo In occasione del 25° anniversario della fondazione, l'Istituto di Credito delle Casse rurali ed artigiane, ICCREA spa,datore di lavoro di IO AR NC, erogava ai dipendenti premio straordinario,commisurato alla retribuzione ed all'anzianità di ciascuno, assoggettandolo a ritenuta Irpef. Per l'IO il premio cra determinato in £.2.067.832, e su tale importo veniva operata la ritenuta di £.703.063. Il ricorso proposto dall'IO avverso il silenzio-rifiuto della Intendenza di Finanza di Roma sulla istanza di rimborso dell'imposta trattenuta veniva accolto dalla Commissione Tributaria di Primo Grado di Roma con decisione n.408/17/95,peraltro appellata dalla Direzione Regionale delle Entrate per il Lazio,sczione staccata di Roma. La Commissione Tributaria Regionale del Lazio,con sentenza n.496/1/97, depositata il 24.11.1997, accoglieva l'impugnazione sul rilievo della mancanza nel premio celebrativo de quo - del carattere della "particolarità”,requisito indispensabile per essere sottratto ad imposizione. La sentenza è stata gravata da ricorso per cassazione proposto dall'IO € sostenuto da due mezzi di impugnazione. L'Amministrazione Finanziaria non si è costituita. I! Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto rigettarsi il ricorso.in camera di consiglio ex art.375 cpc, per manifesta infondatezza richiamandosi al consolidato orientamento di legittimità circa l'assoggettamento a tassazione del c.d. premio di fedeltà corrisposto dal - datore di lavoro ai propri dipendenti in occasione del raggiungimento di una data anzianità di servizio. Il ricorrente ha depositato memoria difensiva,sottolineando la diversità in fatto della situazione oggetto del presente giudizio,trattandosi cioè non di premio di fedeltà ma di premio c.d. celebrativo, erogato a tutti i dipendenti in servizio al momento del compimento del 25° anno di attività dell'Istituto. Questa Corte,con ordinanza in data 23.1.2002, ha disposto per la discussione del ricorso alla pubblica udienza,ritenendo non prospettarsi prima facie elementi di manifesta infondatezza del ricorso. Motivi della decisione Con un primo motivo il ricorrente deduce violazione e travisamento dell'art.48 comma secondo lett.f) DPR 917/1986. Con un secondo motivo il ricorrente deduce violazione degli artt. 112 e 342 cpc,per avere i Giudici di appello escluso la fondatezza del ricorso sulla base di una ragionc( la mancanza di "particolarità" della erogazione liberale) non dedotta dall'A.F. con i motivi di impugnazione avverso la decisione di primo grado. I due motivi per la loro stretta connessione,devono essere congiuntamente esaminati. Dalla sentenza impugnata risulta che,con i motivi di appello, l'Amministrazione contestò la soluzione favorevole al contribuente adottata dalia CT di primo grado - la quale aveva ritenuto il 25° anniversario della fondazione dell'Istituto un fatto eccezionale e non ricorrente che non si N ricollega al rapporto di lavoro e che si verifica indipendentemente dalla volontà del datore di lavoro ritenendo trattarsi invece di evento oggettivo legato al normale decorso del tempo e non di eventi che si verificano indipendentemente dalla volontà del datore di lavoro e che trovano origine nclla normale attività aziendale della quale sono anche artefici i beneficiari dell'erogazione stessa,commisurata all'apporto lavorativo in ragione degli anni di servizio prestato. comunque contestata dall'appellante la Ciò stante essendo cioè sussumibilità del premio elargito ai dipendenti in occasione della + ricorrenza del 25° anno dalla fondazione dell'Istituto nella previsione di cui all'art.48 citato deve ritenersi che del tutto correttamente, nell'esercizio delle proprie funzioni,i Giudici di appello hanno proceduto ad interpretare tale norma analizzandola secondo criteri di ordine letterale, logico e sistematico - al fine di verificare la esistenza o meno, nel caso concreto, dei requisiti richiesti al fine di escludere la tassabilità del premio in questione. Diversa, ovviamente,è la questione della correttezza o meno,in punto di diritto, delle conclusioni alle quali è poi giunta la CTR. Tali conclusioni ritiene la Corte che non siano condivisibili. Invero,i Giudici di secondo grado,dopo avere verificato,in concreto la sussistenza del requisito della eccezionalità nel senso della non prevedibilità) dell'erogazione liberale, lasciata alla assoluta discrezionalità del datore di lavoro e della non ricorrenza nel senso della irripetibilità temporale) della stessa,hanno tuttavia ritenuto di dovere escludere la 3 fondatezza della domanda restitutoria per via della inesistenza di un ulteriore requisito, rappresentato dalla "particolarità dei destinatari". Senonchè tale interpretazione finisce per introdurre nel disposto normativo,in via interpretativa, un requisito formalmente non desumibile dall'art.48 comma secondo lett.f( nel testo,qui applicabile ratione temporis, antecedente le modifiche introdotte dall'art.3 comma primo D.Lgs.vo 314/1997,con effetti dall'1.1.1998). La norma per quanto in questa sede interessa, prevede che non concorrono a formare il reddito le erogazioni liberali eccezionali e non ricorrenti a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti..... 55 Orbene,una volta accertati i requisiti della liberalità nella specie pacifico) della eccezionalità e della non ricorrenza,restano con ciò stesso individuati due dei requisiti base della erogazione non imponibile,che la norma ai fini della stessa non imponibilità - esige sia corrisposta “alla generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti”. Ciò,nella specie,è appunto avvenuto,posto che il premio risulta essere stato elargito a tutti i dipendenti, anche se in misura diversa,commisurata alla anzianità di servizio ed alla retribuzione all'epoca percepita. Tale interpretazione della norma in esame nel senso che l'erogazione deve avere per beneficiari tutti i dipendenti o almeno categorie di dipendenti) appare rafforzata ove si abbia riguardo alla sostanzialmente analoga ma certo sintatticamente più nitida riformulazione dell'art.48 DPR 917/1986 operata dal citato art.3 comma primo D.Lgs.vo 314/1997 ove,al comma secondo,lett.b) è stabilito - per quel che qui rileva - che non concorrono a formare il reddito le erogazioni liberali concesse in occasione di ricorrenze alla gencralità o a categorie di dipendenti, non superiori nel periodo di imposta a lire 500.000, In sostanza,a parte l'introduzione di un tetto massimo di non imponibilità ciò che il legislatore continua a pretendere è che l'erogazione liberale sia concessa alla generalità o a categorie di dipendenti. Pertanto deve concludersi che erroneamente la CTR ha ritenuto assoggettabile ad irpef il premio celebrativo concesso dall'ICCREA a tutti i propri dipendenti e,correlativamente, legittimo il rifiuto di restituzione della ritenuta operata dal datore di lavoro sull'importo del premio erogato all'IO. Il ricorso va dunque accolto e conseguentemente cassata la impugnata sentenza. Peraltro,non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto,la causa può essere decisa nel merito,ai sensi dell'art.384 comma primo cpc. Avuto riguardo alle ragioni stesse per le quali il ricorso è stato ritenuto fondato la domanda di rimborso della somma di £.703.063 avanzata dal contribuente deve essere accolta. Quanto alle spese del giudizio,premesso che la liquidazione delle stesse riguarda solo quelle sostenute in secondo grado e in questa sede ( in primo grado il contribuente si è difeso personalmente e comunque non deducc di rivestire qualifica di soggetto abilitato alla difesa tecnica dei contribuenti in giudizio) ritiene la Corte di liquidarte, come da dispositivo,in complessivi euro 600,000 seicento/00). 1 5 ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B-N. S r MATERIA TRIBUTARIA
PQM
La Corte,accoglie il ricorso,cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie la domanda restitutoria del contribuente. Condanna l'Amministrazione Finanziaria al pagamento delle spese di questo giudizio,liquidate in euro 350,00di cui curo 300,00 per onorari;
e delle spesc del giudizio di secondo,grado, liquidate in euro 250,00 di cui euro 200,00 per onorari. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10 giugno 2002 Il Consigliere estensore Il Ffresidente. Levens IL CANCELLIERE C1 AM FY A DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 2.1 FEB. 2003 IL CANCELLIERE CT AK RG leb wolds -6-