Sentenza 10 marzo 2010
Massime • 1
La richiesta rivolta dal tribunale in composizione monocratica al pubblico ministero di provvedere alla notificazione del decreto di citazione a giudizio alle persone offese, nella contestuale fissazione dell'udienza di rinvio, non può considerarsi atto abnorme, perché, pur non essendo prevista dalla legge, essa non si traduce in un ordine e, per sé considerata, non è né estranea al sistema normativo, né produttiva di una situazione di stallo processuale.
Commentario • 1
- 1. La restituzione degli atti al p.m.: l’erronea asserzione di nullità del decreto di citazione a giudizio e la conseguente regressione del provvedimento è da…Carlo Dell'Agli · https://www.filodiritto.com/ · 19 giugno 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/03/2010, n. 22668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22668 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CASUCCI Giuliano - Presidente - del 10/03/2010
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - SENTENZA
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere - N. 344
Dott. CHINDEMI Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - N. 32598/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma, in data 25/06/2009;
Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Dr. Mirella Cervadoro;
Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, dr. Carlo Di Casola, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato.
OSSERVA
Con ordinanza pronunciata all'udienza del 25.6.2009 il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, nel procedimento nei confronti di AZ Rabiti, rilevato che il decreto di citazione a giudizio non risultava notificato alle persone offese, disponeva rinvio all'udienza del 1.3.2010 aula 6 ore di rito, e chiedeva al p.m. di voler notificare alle persone offese la citazione.
Avverso la predetta ordinanza ricorre il pubblico ministero, ritenendo "atto abnorme" il provvedimento del Tribunale, e come tale suscettibile di ricorso immediato per cassazione. "Esso ha impedito la progressione del giudizio e ne ha determinato sostanzialmente una regressione ad una fase anteriore. L'omessa o tardiva notificazione del decreto a giudizio alla persona offesa non è causa di nullità del decreto stesso: rimane applicabile invece, in ipotesi del genere, la norma dettata dall'art. 143 disp. att. c.p.p. per i giudizi davanti al Tribunale, che prevede che sia il Presidente a provvedere alla rinnovazione della citazione a giudizio o della relativa notificazione, nel caso che per qualunque motivo ciò sia ritenuto necessario. Tale norma è di applicazione generale, indipendentemente dalla natura collegiale o monocratica del giudice". Chiede pertanto che venga dichiarata la nullità dell'ordinanza impugnata e ordinata la trasmissione degli atti al giudice che l'ha pronunciata, perché provveda alla citazione della persona offesa. MOTIVI DELLA DECISIONE
La giurisprudenza di questa Corte ha configurato il paradigma del provvedimento abnorme ponendone in risalto i caratteri salienti nel fatto che esso si discosta e diverge non solo dalla previsione di determinate norme ma anche dall'intero sistema organico della legge processuale, tanto da porsi come atto insuscettibile di ogni inquadramento normativo e da risultare imprevisto e imprevedibile rispetto alla tipizzazione degli atti processuali compiuta dal legislatore (Cass., Sez. 3, 9 luglio 1996 P.M. in proc. Cammarata;
Cass., 1, 19 maggio 1993, La Ruffa ed altro, Cass., Sez., 6, 19 novembre 1992, Bosca;
Cass., 22 giugno 1992, P.M. in proc. Zinno), ed ha precisato altresì che l'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché, per la sua singolarità, si pone fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando, pur non estraneo al sistema normativo, determina la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (Cass., Sez. 3, 14 luglio 1995, P.M. in proc. Beggiato ed altri;
Cass., Sez. 5, 11 marzo 1994, P.M. in proc. Luchino ed altro).
Tanto premesso, osserva il Collegio che è indubbio che, nella fattispecie, così come correttamente dedotto dal ricorrente, sia applicabile la normativa invocata, e sarebbe pertanto da considerarsi "abnorme" l'eventuale restituzione degli atti al pubblico ministero che il giudice avesse disposto per la rinnovazione della citazione alla parte offesa. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, infatti, nel caso in cui - in un giudizio a seguito di citazione diretta innanzi al tribunale in composizione monocratica - occorra procedere a rinnovazione della citazione, il provvedimento del giudice del dibattimento che ordini la restituzione degli atti al p.m. perché proceda a tale rinnovazione costituisce un provvedimento "abnorme" - come tale autonomamente impugnabile per cassazione - in quanto non solo attributivo al p.m. di una competenza funzionale spettante invece al Tribunale ai sensi dell'art. 143 disp. att. c.p.p., ma altresì produttivo di una anomala regressione del procedimento alla fase anteriore (Cass. sez. un., 18 giugno 1993 Garonzi, m. 194061; Cass., sez. un., 29 maggio 2002, Manca, m. 221999; Cass. Sez. 2, sent. n. 25769/2008 Rv. 241443). Tuttavia, rileva il Collegio che, nel caso in esame, il giudice monocratico non ha disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero, ne' ha ordinato al pubblico ministero la rinnovazione della citazione, ma ha fissato l'udienza di rinvio, e contestualmente richiesto al pubblico ministero di voler provvedere alla rinnovazione della citazione. Trattandosi di una mera richiesta, e non di un ordine impartito al pubblico ministero di procedere alla rinnovazione, la richiesta in questione, anche se non prevista dalla legge, non può ritenersi atto "abnorme", in quanto di per sè considerata la stessa non è estranea al sistema normativo (anche in considerazione dei fini di celerità di cui ai principi costituzionali e alla normativa comunitaria, e dei più incisivi poteri nella ricerca di parti offese non cittadini italiani - al fine della regolare notifica agli stessi dell'atto di citazione - da parte degli uffici di Procura), e non è tale da determinare una situazione di stallo.
Ben altra situazione si sarebbe, invero, verificata nella diversa ipotesi in cui il giudice, pur non disponendo la restituzione degli atti, avesse ordinato al pubblico ministero la rinnovazione della citazione, o, effettuata la richiesta in questione, ed avendo il pubblico ministero esternato il proprio rifiuto a provvedere in quanto funzionalmente incompetente, il giudice avesse comunque ordinato al medesimo la rinnovazione della citazione;
infatti, l'ordine impartito al pubblico ministero di procedere alla rinnovazione della citazione alla parte offesa, ancorché non sia stata disposta la restituzione degli atti al pubblico ministero, è "atto abnorme", in quanto estraneo al sistema e tale da determinare comunque una sostanziale situazione di stallo (Cass. Sez. 5, sent. n. 39099/2006 Rv. 235479). Poiché l'atto impugnato, invece, non è "atto abnorme", autonomamente impugnabile, il ricorso è manifestamente infondato e va pertanto dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 marzo 2010. Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2010