Sentenza 23 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 23/12/2002, n. 18254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18254 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2002 |
Testo completo
IN NOM DE OPO.18254/02 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUI RE I CASSAZIONE Oggetto CONDOMINIO SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: PONTORIERI - Presidente Dott. Franco R.G.N. 4521/00 - - Cron. 43035 Consigliere Dott. Ugo RIGGIO - Dott. Vincenzo COLARUSSO Consigliere - Rep. 4885 Dott. Giovanni SETTIMJ Consigliere Ud.06/06/02 Rel. Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IU RT, elettivamente domiciliato in ROMA PZZA ADRIANA 5, presso lo studio dell'avvocato BENITO CIVITATE, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
COND VIA SEGATO 13 ROMA, in persona dell'Amm.re p.t. Geom. CHIATTELLI CARLO ALBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LA MARMORA 8, presso lo studio EMILIO PONTICIELLO, che lo difende,dell'avvocato giusta delega in atti;
2002 -> controricorrente - 899 avverso la sentenza n. 20193/99 del Tribunale di ROMA, -1- depositata il 25/10/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/06/02 dal Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO;
udito 1'Avvocato PONTICIELLO EMILIO, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per inammissibilità del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione 3/8/1998 AR OL, proprietario, in Roma, di un immobile facente parte del Condominio di Via Segato 13, costituitosi tra i condomini dell'ex cooperativa Galeone e quelli dell'ex cooperativa XV agosto, conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Roma il Condominio per sentir dichiarare la nullità delle delibere assembleari del 16/4/1998 (con cui era stato confermato l'amministratore fino alla chiusura dell'esercizio), e del 3/7/1999 (con cui era stata approvata la separazione dell'impianto di riscaldamento, comune alle due ex cooperative, in due impianti). Il Condominio si costituiva contestando la domanda e chiedendone il rigetto. All'esito dell'istruttoria, il Tribunale rigettava la domanda del OL condannandolo al pagamento delle spese processuali. Contro la sentenza ricorreva per cassazione il soccombente per due motivi. Resisteva con controricorso il Condominio eccependo preliminarmente l'inammissibilità del gravame perché proposto in violazione dell'art. 360 ultimo comma c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE In base all'art.360 ultimo comma c.p.c., nel testo introdotto dall'art.59 della legge 26/11/1990 n. 353, in vigore dall'1/1/1993 da applicarsi nel caso in esame essendo stato il giudizio iniziato con citazione del 3/8/21998, le sentenze appellabili pronunziate dal Tribunale possono essere impugnate con ricorso per cassazione se le parti sono d'accordo per omettere l'appello e, in tal caso, solo per violazione o falsa applicazione di norme di diritto. Nel caso in esame, risulta dagli atti che tra le parti non vi era stato alcun accordo per omettere l'appello. 4 Pertanto, il ricorso - che, peraltro, è stato proposto per vizi di motivazione e, quindi fuori dei casi indicati dalla norma, e che non può essere convertito in appello essendo stato proposto oltre il termine di 30 giorni di cui all'art.325 c.p.c. - va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate come segue.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al 1.980,22 pagamento delle spese processuali, liquidate in euro di cui euro mille per onorari. Roma, 6 giugno 2002 Il president L'estensore франкоstoutumi No۵۰ твие IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna h DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 23 DIC. 2002 CANCELLIERE C1 CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 24/2/2003 serie 4 al n. 7952 versate € 139.44 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Roberto Prico