Sentenza 9 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 09/08/2002, n. 12083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12083 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2002 |
Testo completo
375 REPUBBLICA ITALIANA N E S E T E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto12083702- ERTE SUPREM LA Disarcimento SEZIO danni dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Co -- Presidente R.G.N. 8959/99 Vincenzo CARBONE - VITTORIA Consigliere- Dott. Paolo Cron.29693 Dott. Ernesto LUPO Consigliere Rep. Dott. Roberto PREDEN Rel. Consigliere Ud.05/07/02 Dott. Francesco SABATINI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IS SE, elettivamente domiciliata in ROMA VLE PARIOLI 87, presso lo studio dell'avvocato MARINO SERRA, difesa dall'avvocato MARIO ARRICA, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
SAI ASSIC SPA, con sede in Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. Carlo Ciani, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA CONCILIAZIONE 44, presso lo studio dell'avvocato MARIA ANTONIETTA PERILLI, che la difende, giusta delega in2002 1550 atti;
controricorrente nonchè
contro
UG CI;
intimato avverso la sentenza n. 769/98 del Giudice di pace di CAGLIARI, emessa il 30/10/98 e depositata il 07/11/98 (R.G. 4670/97); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 05/07/02 dal Consigliere Dott. Roberto PREDEN;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha chiesto il rigetto del ricorso con le conseguenze di legge. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO UI ME conveniva davanti al Giudice di pace di Cagliari Ciro NU e la S.p.a. SAI Assicurazioni per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni conseguenti ad incidente stradale, quantificati in L. 774.243. I convenuti resistevano. Il giudice di pace, con sentenza del 7.11.1998, ri- gettava la domanda. Considerava che l'incidente era do- vuto a responsabilità esclusiva della ME, che si era immessa nel flusso della circolazione, muovendo dalla posizione di posteggio, con manovra scorretta. 2 Avverso la sentenza la ME ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Ha resistito, con controricorso, la S.p.a. SAI As- sicurazioni. Il P.G. ha chiesto il rigetto del ricorso per mani- festa infondatezza. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso, proposto avverso sentenza di equità del giudice di pace, è manifestamente infondato.
2. Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2697, comma 2, C.C., in riferimento all'art. 360, n. 3 e n. 5, c.p.c., la ricorrente censura la va- lutazione delle prove compiuta dal giudicante ai fini della ricostruzione delle modalità dell'incidente.
2.1. Si tratta di censura rivolta ad apprezzamenti di fatto compiuti dal giudice di pace, che colpisce la motivazione della sentenza. Ma la doglianza è infonda- ta, atteso che la sentenza non risulta affetta dalle radicali carenze che consentono di denunciare il vizio di motivazione con il ricorso per cassazione avverso le sentenze di equità del giudice di pace (S.U. n. 716/99).
3. Con il secondo motivo, denunciando violazione di legge per mancata applicazione dell'art. 113 c.p.c., in 3 riferimento all'art. 360, n. 3, c.p.c., deduce la ri- corrente che, avendo richiesto in citazione la condanna dei convenuti per la somma di L.774.243, о di quell'altra maggiore o minore che risulterà in corso di causa, nei limiti di competenza del giudice adito, la causa doveva ritenersi di valore indeterminato fino ad un massimo di L. 30.000.000, e che, conseguentemente, il giudice di pace non poteva decidere secondo equità.
3.1. Il motivo non è fondato. L'individuazione del- la entità della pretesa dell'attore attiene all'interpretazione della domanda, e, nella specie, il giudice di pace, avendo anche dato atto della produzio- ne da parte della ME della fattura attestante la spesa per riparazioni della somma di L. 774.243 della quale con la domanda chiedeva il pagamento, ha appunto in tali termini identificato il valore della controver- sia. Risulta quindi corretta l'applicazione del giudi- zio di equità.
4. In conclusione, il ricorso è rigettato.
5. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorren- te al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore della resistente S.p.a. S.A.I., che liquida Iro 65,00 oltre Euro 450,00 per onorari.in Eur Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la terza sezione civile della Corte di cassazione, il 5.7.2002. прове IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE DIRETTORE DI CANCELLERIA Umberto Cicero Depositata in Cancer 2002 Oggi, ILDIRETTORE DI CANCELLERIA C 5