Sentenza 19 settembre 2013
Massime • 1
Il termine entro il quale la persona offesa dal reato può ricorrere per cassazione contro il decreto di archiviazione adottato in violazione del contraddittorio decorre dalla data di effettiva conoscenza della notizia della sua esistenza.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/09/2013, n. 41173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41173 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FIANDANESE Franco - Presidente - del 19/09/2013
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - SENTENZA
Dott. IASILLO Adriano - rel. Consigliere - N. 1785
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - N. 051232/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Avvocato Morandi Fabrizia, quale difensore e procuratore speciale della P.O. Milano Assicurazioni s.p.a.;
avverso il decreto di archiviazione del G.I.P. del Tribunale di Velletri, in data 02/02/2012 nei confronti di ignoti per il reato di falso (art. 485 c.p.). Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Adriano Iasillo.
Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, dottoressa Elisabetta Cesqui, che ha concluso chiedendo che si dichiari la nullità del decreto di archiviazione e si disponga la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri.
OSSERVA
In data 02/02/2012 il G.I.P. del Tribunale di Velletri ha disposto l'archiviazione de plano del procedimento penale, a carico di ignoti, per il reati di falso di cui all'art. 485 c.p.. Il difensore della P.O. propone ricorso per Cassazione avverso tale provvedimento deducendo la violazione dell'art. 408 c.p.p., comma 2, in relazione all'art. 410 c.p.p. poiché pur avendo espressamente chiesto al P.M. di essere avvisato - ex art. 408 c.p.p. - in caso di richiesta di archiviazione, tale avviso veniva omesso. Il difensore della ricorrente P.O. conclude, pertanto, chiedendo l'annullamento del decreto di archiviazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si deve, preliminarmente, rilevare che il ricorso è tempestivo. Infatti, il termine entro il quale la persona offesa dal reato può ricorrere per cassazione contro il decreto di archiviazione adottato in violazione del contraddittorio decorre dalla data di effettiva conoscenza della notizia della sua esistenza e non vi sono agli atti elementi per ritenere che tale conoscenza sia avvenuta in data diversa da quella indicata dalla difesa della ricorrente corrispondente a quella nella quale la P.O. ha ottenuto copia del provvedimento di archiviazione (si vedano tra le tante: Sez. 2, Sentenza n. 28613 del 26/06/2007 Cc. - dep. 18/07/2007 - Rv. 237761;
Sez. 6, Sentenza n. 8408 del 06/02/2013 Cc. - dep. 20/02/2013 - Rv. 254767).
Il ricorso è, poi, fondato. Invero, si deve rilevare che nonostante la regolare istanza ex art. 408 c.p.p., il P.M. ha omesso di avvisare la P.O. della sua richiesta di archiviazione. Si deve, in proposito, ricordare che anche quando sia presentata dal P.M. richiesta di archiviazione per essere ignoto l'autore del reato, di essa è dovuto l'avviso alla persona offesa che l'abbia chiesto (Sez. 1, Sentenza n. 17823 del 10/04/2008 Cc. - dep. 05/05/2008 - Rv. 239992). L'omessa notifica della richiesta di archiviazione da parte del P.M. ha impedito alla P.O. - che aveva espressamente richiesto di essere avvisata, ex art. 408 c.p.p., comma 2, - di proporre opposizione alla suddetta richiesta, ex art. 410 c.p.p.. È evidente, quindi, la violazione del diritto al contraddittorio previsto dalla legge, avendo il G.I.P. deciso l'archiviazione "de plano". Quanto sopra esposto determina, quindi, la nullità del successivo decreto del Giudice per le indagini preliminari. Tale nullità insanabile ex art. 127 cod. proc. pen., può essere fatta valere con ricorso per Cassazione. (Si vedano, fra le tante: Sez. 2, Sentenza n. 46274 del 04/07/2003 Cc. - dep. 02/12/2003 - Rv. 226975; Sez. 5, Sentenza n. 10742 del 08/02/2007 Cc. - dep. 14/03/2007 - Rv. 235944;
Sez. 2, Sentenza n. 44391 del 26/11/2010 Cc. - dep. 16/12/2010 - Rv. 248897).
Il decreto di archiviazione deve, quindi, essere annullato senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Velletri per quanto di competenza.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Velletri.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 settembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2013