Sentenza 19 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 19/07/2001, n. 9804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9804 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2001 |
Testo completo
IN NOME 804/ 0 1 REPUBETICALI LI PO AN LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto RICORSO PER SEZIONE SECONDA CIVILE CASSALIONO 707141 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 2045/86 Dott. Mario SPADONE Cron.22407 Consigliere Dott. Ugo RIGGIO 3317Rep. Consigliere Dott. Rosario DE JULIO - Rel. Consigliere Dott. Carlo CIOFFI Ud. 04/05/01 Consigliere Dott. Umberto GOLDONI ha pronunciato la seguente SE NTEN ZA sul ricorso proposto da: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO SOME CASOLARO LIVIA, elettivamente domiciliata in ROMA VLO Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. DELLA CERQUETTA 133 (La Storta), presso lo studio 3000 per diritt 1-9 LUG. 2001 dell'avvocato L. ROTONDI, che la difende, giusta THE CANCELLIERE delega in atti%;B 3000 - ricorrente CANCELLERIA
contro
GA AN, NO IM, elettivamente 00105720 domiciliati in ROMA E.SPENCER 264, presso lo studio dell'avvocato POLZELLA GIULIO, difesi dall'avvocato CUCINELLI, giusta delega in atti;
- controricorrenti 2001 nonchè contro 762 -1- GA GA INA intimata - avverso la sentenza n. 23/85 del Tribunale di BENEVENTO, depositata il 21/01/85; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/05/01 dal Consigliere Dott. Carlo CIOFFI;
udito 1'Avvocato ROTONDI Luigi, difensore del ricorrente che ha chisto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso inammissibilità del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 3 luglio 1978 CE De NO, IN De NO ed IO NO affermarono di essere comproprietari di uno "spiazzo-cortile", i cui confini avevano convenzio- nalmente stabilito, insieme con l'altro comproprietario, RT RO, con scrittura privata dell'11 luglio 1970; e convennero innanzi al Pretore di Solopaca IA RO, figlia di quest'ultimo, ed a lui succeduta nella comproprietà dello spiazzo, per sentirla condannare a rimuovere il legname e le fascine che vi aveva depositato. IA RO si costituì e chiese il rigetto della domanda: ne- gò, in particolare, di aver acquistato lo spiazzo succedendo, in qualità di erede, a suo padre, e sostenne di essere quindi estranea alla scrittura privata allegata dagli attori, e non tenuta a rispettarla;
ed affermò di averlo acqui- stato invece per usucapione, in virtù di un possesso quarantennale, che chie- se di provare per testi. Il Pretore adito, accertato con un'ispezione che IA RO aveva effettivamente occupato lo spiazzo in questione con il suo legname e le sue fascine, accolse la domanda. Il Tribunale di Benevento, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato l'appello della soccombente, osservando, per quanto ancora ri- leva, che IA RO era succeduta nella comproprietà dello spiazzo a suo padre RT (e non era dunque terza rispetto alla scrittura privata con cui ne erano stati precisati i confini da quest'ultimo sottoscritta) e ad una sua sorella, in virtù una duplice donazione;
e che la sua usucapione era smentita per l'appunto da tali donazioni, e dalla anzidetta scrittura privata sottoscritta da suo padre. IA RO ha chiesto la cassazione di tale sentenza per quattro motivi, CE De NO e IM NO, erede di IO NO relli, nelle more deceduto, hanno resistito con controricorso. Gli altri intimati non si sono costituiti. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo del suo ricorso IA RO afferma che prima della instaurazione di questa lite erano pendenti altri due procedi- menti tra le stesse parti relativi allo stesso spiazzo cortile, nei quali erano state formulate richieste identiche;
e denunzia violazione dell'art 39 cod. proc. civ., non essendo stata dichiarata la continenza. La censura è inammissibile, perché non risulta, dalla sentenza impugnata e dal ricorso, che sia stata proposta nel giudizio di merito l'eccezione che con essa si solleva, e perché ne può essere valutata la fon- datezza solo dopo l'esame e la valutazione degli atti di processi diversi dal presente, tra l'altro neppure esibiti, che non sono consentiti a questa Corte, risolvendosi nell'accertamento e nella valutazione di fatti. Con il secondo motivo la ricorrente afferma che il Tribunale ha rigettato la sua eccezione con cui aveva sostenuto di essere estranea alla scrittura privata sottoscritta da suo padre, perché non ha da lui ereditato lo spiazzo per cui è causa, “con motivazione non sollecitata" dagli originari attori vittoriosi in primo grado;
e rileva che questi ultimi si limitarono a 2 chiedere, nel giudizio di secondo grado, la conferma della sentenza pretori- le, che aveva affermato la sua qualità di erede del padre RT. La censura è inammissibile. Il Tribunale ha infatti affermato che IA RO è succeduta al padre nella comproprietà dello spiazzo, e per- ciò risente degli atti che quest'ultimo ha posto in essere in tale qualità, ac- cogliendo la replica proposta dagli attori all'eccezione di estraneità alla scrittura privata di cui si è detto in narrativa;
che tale successione sia stata a titolo universale o a titolo particolare non rileva, perché comunque l'acquisto è stato a titolo derivativo, e questo è quel che rileva ai fini della soluzione della questione esaminata. Con il terzo motivo di ricorso IA RO sostiene che "i giudici di merito hanno posto in essere ed avallato indagini istruttorie in- complete ed erronee, non aventi perciò alcuna efficacia sul piano probato- rio". Anche questa censura è inammissibile. Dalla sentenza impugnata non risulta che in appello sia stata svolta attività istruttoria, e non risulta dal ricorso che IA RO abbia contestato in appello il valore probatorio degli atti d'istruzione espletati in primo grado, segnatamente dell'ispezione giudiziale che sia il giudice di primo grado che quello di appello hanno considerato nella formazione del loro convincimento. Parimenti inammissibile è anche il quarto motivo di ricorso, con il quale IA RO censura la reiezione delle sue istanze istruttorie rela- tive alla eccepita usucapione. 3 La decisione dei giudici di merito di non dar corso alla prova te- stimoniale che IA RO aveva chiesto per dimostrare l'allegato suo possesso ultraquarantennale è stata adeguatamente motivata, e tale motiva- zione (sintetizzata in narrativa) non è stata censurata in modo specifico dalla ricorrente. Le spese seguono la soccombenza. hoooo
PER QUESTI MOTIVI
290000 La Corte rigetta il ricorso, e condanna IA RO a rifondere a CE De NO e IM NO le spese del giudizio di legittimi- 214.000, oltre lire 2.000.000 per ono-tà, che si liquidano in lire rari. Roma, 4 maggio 2000 Il presidente (Mario Spadone) Правни L'estensore Carlo Cioffi) Carlo W IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna 19 LUG 2001 Home 2 E ROMA 4. 5 DIC. 2001 DELL UFFICIO Registrate in 200,000 53618 were ...) O R (PPO) (lire Qudiziari P. (D: M. RACCICHINI Responsabile