Sentenza 4 aprile 2001
Massime • 1
Qualora manchi un rapporto diretto fra il ricorso per cassazione e la procura speciale, perché la seconda risulta apposta in calce alla copia della sentenza da impugnare, per integrare il requisito della specialità è necessario che la procura contenga uno specifico riferimento al giudizio di cassazione in assenza del quale non può ritenersi speciale nel senso richiesto dall'art. 365 cod.proc.civ..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 04/04/2001, n. 4983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4983 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GIULIANO - Presidente -
Dott. LUIGI FRANCESCO DI NANNI - Consigliere -
Dott. ITALO PURCARO - rel. Consigliere -
Dott. GIULIANO LUCENTINI - Consigliere -
Dott. ENNIO MALZONE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IACP ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DI MESSINA, in proprio del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA ADRIANA 15, presso lo studio dell'avvocato NICOLA ROMANO, difeso dall'avvocato TOMMASINI RAFFAELE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AN CE, elettivamente domiciliato in ROMA PLE BELLE ARTI 6, presso lo studio dell'avvocato MARCHETTI ALBERTO, difeso dall'avvocato URZÌ BRANCATI ANTONIO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 453/98 del Giudice di pace di MESSINA, emessa il 22/6/1998, depositata il 03/07/98; RG.465/98, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/01/01 dal Consigliere Dott. Italo PURCARO;
udito l'Avvocato GIUSEPPE LA SPINA (per delega Avv. R.Tommasini);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Svolgimento del processo
Con citazione notificata in data 19 gennaio 1998, l'Istituto Autonomo Case Popolari di Messina propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1543 emesso in data 11 novembre 1997 dal Giudice di pace di quella città, che lo condannava al pagamento della somma di lire 1.703.000, oltre accessori, in favore di CE AL, già amministratore della palazzina C del fondo Lauritano di proprietà dell'istituto, somma richiesta dall'ingiungente per crediti relativi ai bilanci degli anni 1995/1996. Dedusse l'opponente il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto, per la gestione dei servizi condominiali, era stata stipulata un'apposita convenzione tra l'istituto e gli assegnatari degli alloggi.
Costituitosi, il convenuto opposto dedusse l'infondatezza della proposta opposizione, in quanto la convenzione in questione poteva avere valore esclusivamente tra le parti e non nei confronti dei terzi.
Espletata l'istruttoria, il giudice adito, con sentenza in data 24 giugno 1998, respinse l'opposizione, condannando altresì l'opponente al pagamento delle spese di lite.
Per la cassazione della suindicata sentenza ha proposto ricorso l'IACP, sulla base di quattro motivi, cui resiste con controricorso CE AL.
Il ricorrente ha depositato memoria.
Motivi della decisione
Preliminarmente rileva la Corte l'inammissibilità del ricorso. Come emerge dagli atti, la procura al difensore - in forza della quale il ricorso medesimo è stato proposto (v. l'intestazione di esso) - risulta apposta in calce a copia autentica della sentenza impugnata ed è del seguente testuale tenore: "Per rappresentare e difendere l'Istituto Autonomo Case Popolari di Messina nel presente giudizio si conferisce il mandato al signor Avv. Prof. Raffaele Tommasini e si elegge domicilio in Roma c/o prof. avv. P. Tartaglia". Difetta, com'è agevole dedurre dalla lettura della procura in questione, il benché minimo riferimento al tipo d'impugnazione da proporre.
Orbene, l'art. 365 del codice di rito statuisce che il ricorso deve essere sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da un avvocato iscritto nell'apposito albo e munito di procura speciale. Il concetto di "specialità della procura", deducibile dalla citata norma, è, com'è assolutamente pacifico, più rigoroso di quello previsto nell'art. 83 c. p. c., in quanto richiede il riferimento non soltanto ad un processo determinato ma anche ad una determinata fase di esso, ossia al giudizio di legittimità. Quando la procura è apposta in calce o a margine del ricorso, questo Supremo Collegio ha statuito, con giurisprudenza ormai consolidata, che lo stesso viene a costituire un corpus inscindibile con l'atto cui inerisce, il che vale a garantirne la specialità, escludendo ogni dubbio sulla volontà della parte di proporre quello specifico mezzo d'impugnazione, indipendentemente dal tenore dei termini usati nella redazione dell'atto.
Al contrario, quando, come nel caso di specie, manchi il rapporto diretto tra ricorso e procura, perché la seconda risulta apposta in calce alla copia della sentenza da impugnare, per integrare il requisito della specialità è necessario che la procura contenga il riferimento allo specifico giudizio di cassazione, in assenza del quale non può definirsi speciale nel senso richiesto dall'art. 365 c.p.c. (cfr., da ultimo, Cass. 28 marzo 1997, n. 2791).
Nè varrebbe addurre che, nella specie, la sentenza in questione poteva essere impugnata soltanto con ricorso per cassazione, perché questo è un effetto giuridico del sistema processuale che non vale certo a rendere specifico un atto che risulta invece generico. Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile della Suprema Corte di Cassazione, il 11 gennaio 2001. Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2001