Sentenza 6 giugno 2012
Massime • 1
La mancata convalida del provvedimento questorile di presentazione alla polizia giudiziaria durante lo svolgimento delle competizioni sportive determina la caducazione "ex tunc" dell'atto impositivo dell'obbligo e, quindi, esclude l'elemento oggettivo del reato previsto dall'art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/06/2012, n. 28960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28960 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio Felice - Presidente - del 06/06/2012
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 1576
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDREAZZA Gastone - rel. Consigliere - N. 43864/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NA IN, n. a Lamezia Terme il 13/10/1983;
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro in data 03/05/2011;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. SALZANO Francesco che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 03/05/2011, la Corte di Appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del Tribunale di Lamezia Terme del 10/12/2009 con cui NA IN è stato condannato alla pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione per il reato di cui alla L. n. 401 del 1989, art. 6, comma 6, avendo egli contravvenuto, in occasione di quattro incontri di calcio, al provvedimento del Questore di Catania del 15/10/2007, convalidato il 14/11/2007, che gli aveva prescritto di presentarsi presso il Commissariato PS di Lamezia Terme in occasione degli incontri di calcio disputati dalla squadra Vigor Lamezia.
2. Ha interposto ricorso l'imputato tramite il proprio Difensore. Con l'unico motivo invocante violazione di legge deduce che la condanna è inconciliabile con altre sentenze assolutorie emesse dal Gip in sede di rito abbreviato per l'inosservanza del medesimo obbligo di presentazione per intervenuto annullamento in sede di giudizio di legittimità dell'ordinanza di convalida del Gip;
la Corte di Cassazione ha infatti, in data 03/07/2008, annullato con rinvio l'ordinanza di convalida riguardante il provvedimento questorile in oggetto, sicché a ciò sarebbe conseguita, contrariamente a quanto ritenuto dalla gravata sentenza, la sospensione dell'efficacia di tale provvedimento con conseguente insussistenza del reato (nella specie le trasgressioni contestate appaiono ricomprese tra rii gennaio e l'1 febbraio 2009). Aggiunge che in sede di giudizio di rinvio a seguito del predetto annullamento, il Gip di Catania, in data 06/02/2009, ha rigettato la richiesta di convalida del provvedimento del Questore in oggetto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il motivo è fondato. Con l'atto d'appello NA aveva lamentato che il Gip del Tribunale di Lamezia non avesse considerato che il provvedimento di convalida del decreto del Questore in data 14/11/2007 con cui si era imposto al medesimo di presentarsi presso il Commissariato PS di Lamezia Terme in occasione degli incontri di calcio disputati dalla squadra Vigor Lamezia era stato oggetto di annullamento con rinvio da parte della Corte di Cassazione con conseguente sospensione dell'efficacia del decreto medesimo e conseguente insussistenza dei fatti ascritti a NA sub specie di art. 6, comma 6, cit.. La Corte d'Appello, richiamando in maniera inesatta la pronuncia delle Sez. U., n. 4443 del 29/11/2005, Spinelli, Rv. 232712, ha invece ritenuto che detto annullamento con rinvio non abbia provocato la invocata perdita di efficacia, permanendo così l'obbligo la cui trasgressione fonda il reato contestato a NA.
Tale assunto è però erroneo.
Risulta anzitutto dagli atti allegati al ricorso che in data 03/07/2008 la Corte di Cassazione ha, in effetti, annullato con rinvio per vizio di motivazione l'iniziale ordinanza di convalida del provvedimento questorile in oggetto disposta dal Gip in data 14/11/2007 e che, nei successivo giudizio di rinvio a tale sentenza seguito, lo stesso Gip ha poi rigettato, con ordinanza del 06/02/2009, la richiesta del P.M. di convalida. Ne è derivata, dunque, in un primo tempo, ed in applicazione del principio enunciato dai più recenti arresti di questa Sezione tra cui, Sez. 3, n. 21349 del 15/04/2010, Pannone, Rv. 247607; Sez. 3, n. 20783 del 15/04/2010, Colladon, Rv. 247184; Sez. 3, n. 20143 del 10/03/2010, Vezzoli e altri, Rv. 247174 ("L'annullamento con rinvio per vizio di motivazione, dell'ordinanza di convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, determina la sospensione dell'efficacia del provvedimento emesso dall'Autorità di P.S.") proprio in adesione, del resto, a Sez. U., n. 4443 del 29/11/2005, cit. (ove si è precisato infatti che il provvedimento impugnato non è eseguibile nel periodo Intercorrente fra l'annullamento e l'adozione del nuovo provvedimento in sede di rinvio), la sospensione dell'efficacia del provvedimento questorile in oggetto e, successivamente, per effetto del richiamato diniego di convalida, la definitiva caducazione ex tunc del predetto provvedimento, non convalidato dall'autorità giurisdizionale. Conseguentemente, essendo venuto meno, già per effetto dell'annullamento ricordato e, a maggior ragione, in virtù del diniego di convalida, l'obbligo di osservanza del provvedimento del Questore, appare difettare lo stesso elemento oggettivo del reato ascritto a NA.
4. La gravata sentenza va dunque annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 6 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2012