Sentenza 19 giugno 2003
Massime • 1
In tema di impedimento dell'imputato a presenziare al dibattimento, è inidonea a giustificare la mancata comparizione ed a documentare la effettiva sussistenza dell'impedimento una certificazione medica dalla quale non si desuma ne' il luogo di degenza, ne' quello in cui è stata effettuata la visita presso il domicilio dell'ammalato. È necessario infatti che la suddetta attestazione contenga tutti quei dati che consentono al giudice di formulare un proprio giudizio e, dunque, anche la indicazione del luogo nel quale potrebbe essere effettuata una eventuale visita fiscale di controllo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/06/2003, n. 14458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14458 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. VAROLA Luigi - Presidente - del 19/06/2003
Dott. ESPOSITO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONZATTI Alessandro - Consigliere - N. 1008
Dott. BOTTALICO Nicola - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BESSON Michele - Consigliere - N. 18706/2001
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ET ZI nato il [...] a [...];
avverso la sentenza 20.03.2001 della Corte di Appello di Napoli;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dottor CONZATTI Alessandro;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del S.P.G. Dottor DI ZENZO Carmine, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza 20.03.01 la Corte di Appello di Napoli confermava la sentenza 14.04.00 del Tribunale di Napoli, appellata dall'imputato, con la quale ET ZI era condannato alla pena di mesi sei di reclusione e L. 600.000 di multa, pena sospesa, perché ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 474, 648 c.p., ritenuta l'ipotesi lieve, accertati il 28.06.98.
Ricorre il difensore per l'annullamento della sentenza, deducendo (primo motivo) la nullità dell'ordinanza della Corte di appello che aveva respinto l'istanza di rinvio dell'udienza per impedimento assoluto a comparire dell'imputato, in quanto dal certificato medico non risultava il luogo dove si era svolta la visita.
Il motivo è infondato.
Da un lato, ritiene il Collegio di aderire all'orientamento secondo il quale è inidonea ai fini di giustificare l'impedimento una certificazione medica dalla quale non si desuma ne' il luogo di degenza, ne' quello in cui è stata effettuata la visita presso il domicilio dell'ammalato, trattandosi di dati necessari per la completezza del documento e che consentono al giudice di formulare il proprio giudizio e di conoscere il luogo nel quale disporre l'eventuale visita fiscale di controllo (Cass. 3577/99 rv. 212761). Dall'altro, appare inconferente con le ragioni enunciate la tesi del difensore, secondo la quale dovrebbe comunque intendersi, in assenza di diversa indicazione, che la visita medica è avvenuta nel domicilio dell'imputato risultante dagli atti, in quanto una tale circostanza non implica Io stesso luogo di degenza e quindi si fonda in realtà su una presunzione che potrebbe rivelarsi svantaggiosa per l'imputato, o che richiederebbe all'ufficio un dispendio di tempo e mezzi nel disporre la visita fiscale, allorché la degenza si compisse in un luogo diverso.
Ne consegue la manifesta infondatezza anche del secondo motivo, con cui si deduce la mancata istaurazione di un valido rapporto processuale in appello.
Con il terzo motivo, il ricorrente deduce la violazione dell'art. 606, 1^ comma, lett. b) e) c.p.p. in relazione al delitto di ricettazione, perché i ET stesso avrebbe prodotto i capi di vestiario (pantaloni "jeans") col marchio imitato di cui all'imputazione, e in relazione al delitto di contraffazione, trattandosi nella specie di falso grossolano e riconoscibile per il prezzo "decisamente inferiore" a quello originale. Inoltre ricorreva nella specie il diverso reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci ex art. 517 c.p.. Premesso che l'art. 517 c.p. costituisce una norma di chiusura ("se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge") nel sistema dei delitti contro l'industria e il commercio, osserva il Collegio che sotto tale aspetto il motivo è infondato, in quanto la condotta perseguita nei confronti del ET è quella lesiva del diverso bene della fede pubblica, conseguente alla detenzione per la vendita di prodotti industriali con marchi distintivi contraffatti. Per il resto, la censura non è sorretta da alcun argomento di fatto o di diritto, sia per quanto attiene alla contraffazione che alla ricettazione (dalla motivazione della sentenza impugnata risulta che l'appellante non è stato in grado di mostrare alcun documento giustificativo del possesso della merce in questione) per cui è generica, in violazione dell'art. 581 c.p.p.. Ritenuta la prevalenza delle ragioni di infondatezza su quelle di inammissibilità, il ricorso è rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 giugno 2003.
Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2004