Sentenza 16 aprile 2014
Massime • 1
L'"ausiliario del traffico" riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio all'atto dell'accertamento e contestazione delle violazioni attinenti al divieto di sosta nella aree oggetto di concessione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza che aveva ritenuto configurabile il delitto previsto dall'art. 337 cod. pen. nei confronti di un ausiliario del traffico, costretto con minaccia ad eliminare un verbale di accertamento relativo al mancato pagamento del ticket per la sosta di un'autovettura).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/04/2014, n. 28521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28521 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 16/04/2014
Dott. LANZA Luigi - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. LEO Guglielmo - Consigliere - N. 590
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole - Consigliere - N. 48678/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NN VI, nato il giorno 13 febbraio 1942;
avverso la sentenza 4 giugno 2013, della Corte di appello di Trieste. Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso. Udita la relazione fatta dal Consigliere Luigi Lanza. Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale CESQUI Elisabetta che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. NN VI, era originariamente accusato del reato di cui all'art. 610 c.p., perché, con minacce, consistite nel rivolgere a ES Massimo, nella sua qualità di verificatore della sosta, la frase "se non me la togli subito ti spacco la faccia", costringeva l'operatore a togliere il verbale di accertamento, del mancato pagamento del ticket per la sosta, che era stato messo sul veicolo Fiat 500 targato AT847EX a lui in uso;
in Trieste il 10/1/2007;
recidivo.
2. Il Tribunale di Trieste con sentenza 15 luglio 2011, ha dichiarato l'imputato colpevole del reato ascrittogli, qualificato ai sensi degli artt. 56 e 610 c.p., e lo ha condannato alla pena di mesi tre di reclusione.
3. Su appello dello NN e del Procuratore Generale della Repubblica, la Corte di appello di Trieste, con sentenza 4 giugno 2013, in parziale riforma della sentenza di primo grado, riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 337 c.p. ed applicato l'aumento per la recidiva contestata, ha rideterminato la pena in mesi sette di reclusione, confermando nel resto l'impugnata decisione.
4. La Corte territoriale ha considerato il comportamento dello NN come certamente idoneo ad influire sulla libertà di autodeterminazione del ES, avendo l'imputato prospettato di cagionargli lesioni personali, mostrando anche il pugno per rendere più efficace la portata intimidatoria delle sue affermazioni ed avendo agito in stato di alterazione (deposizione Ravaioni, pag. 17); assunto questo che risulta confermato anche dal fatto che il ES aveva effettivamente richiesto dell'intervento delle forze dell'ordine.
5. la gravata sentenza inoltre, ha attribuito al ES la qualità di incaricato di pubblico servizio, in quanto, quale dipendente del Consorzio Servizi alla Mobilità Trieste Cosmocity, gli erano state espressamente conferite dal Sindaco di Trieste, con provvedimento del 10/2/2004 (aff. 27), le funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta dei veicoli nelle aree oggetto di concessione (tra le quali, quella in cui la p.o. operava il giorno del fatto), ai sensi della L. n. 127 del 1997, art. 17, comma 132 (si cita in proposito Sez. 6, Sentenza n. 7496 del 14/1-
20/2/2009, Rv. 242914).
6. Quanto alla qualificazione della condotta la corte distrettuale ha ritenuto integrato il reato di cui all'art. 337 c.p. (non quello di cui all'art. 336 c.p., non avendo lo NN agito prima dell'inizio dell'esecuzione, da parte del ES, dell'atto del proprio servizio), in quanto l'imputato aveva minacciato la vittima del reato per opporsi al predetto ES, mentre operava, nella veste sopraindicata, nell'esercizio delle sue funzioni di accertamento e contestazione di contravvenzioni, rientranti nelle attribuzioni specificatamente conferitegli dal Comune di Trieste.
7. Per l'impugnata decisione il fatto oggetto di contestazione, la cui formulazione comprende espressamente anche gli elementi relativi alla posizione soggettiva del ES è stato quindi riqualificato ai sensi dell'art. 337 c.p.. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con un primo motivo di impugnazione viene dedotta inosservanza ed erronea applicazione della legge, nonché vizio di motivazione sotto il profilo della ritenuta sussistenza dell'art. 337 cod. pen. da escludersi per più ragioni, in quanto: a) l'ausiliario del traffico ha accertato e contestato la violazione senza subire alcun turbamento dall'atteggiamento pur alterato dell'imputato; b) non vi è stato pertanto alcun impedimento od ostacolo all'attività del ES.
2. Con un secondo motivo si lamenta l'avvenuta riqualificazione della condotta potendosi al massimo ritenere la sussistenza dell'originaria contestazione aggravata ex art. 61 c.p., comma 1, n. 10: nella specie si sarebbe trattato di una minaccia inidonea a ridurre la capacità di autodeterminazione del ES il quale ha ammesso che le minacce non hanno ottenuto alcun risultato.
3. Ritiene la Corte che nessuna delle anzidette doglianze, personalmente prospettate dallo NN nella sua impugnazione, meriti accoglimento, ferma restando l'attribuzione al ES, ausiliario del traffico, della qualità di incaricato di pubblico servizio all'atto dell'accertamento e contestazione delle violazioni attinenti al divieto di sosta nelle aree oggetto di concessione (cfr. in termini: cass. pen. sez. 6, 7496/2009, De Certo).
3.1. Nella specie infatti, correttamente, il giudice distrettuale ha ritenuto realizzato lo schema legale dell'affermata violazione dei disposti dell'art. 337 cod. pen., di cui pacificamente ricorrevano sia gli elementi esecutivi che il corrispondente elemento psicologico.
3.2. Si è trattato di una conclusione che risulta supportata da una serie, coerente, di argomentazioni, logiche e coerenti, sulla ricostruzione del fatto e della sua rilevanza penale, nelle quali i giudici di merito hanno dato adeguato e completo conto, così ritenendo realizzato il delitto di cui all'art. 337 c.p. (non quello di cui all'art. 336 c.p., non avendo lo NN agito prima dell'inizio dell'esecuzione, da parte del ES, dell'atto del proprio servizio), in quanto l'imputato aveva inequivoca mente minacciato la vittima, al fine di opporsi, mentre questa operava, nella veste e nell'esercizio delle sue funzioni di accertamento e contestazione di contravvenzioni, tutte rientranti nelle attribuzioni specificatamente conferitegli dal Comune di Trieste. 3.3. È invero noto che, allorquando la violenza o la minaccia, realizzata dall'agente nei confronti del pubblico ufficiale, viene usata durante il compimento dell'atto di ufficio, per impedirlo, si ha resistenza ai sensi dell'art. 337 c.p,., mentre si versa nell'ipotesi dell'art. 336 allorquando la violenza o la minaccia è portata contro il pubblico ufficiale per costringerlo ad omettere ratio di ufficio anteriormente all'inizio di esecuzione (cfr. in termini: cass. pen sezione. 6, u.p. 5 dicembre 2013 Lupicino).
3.3 A fronte di tali persuasive asserzioni, il ricorrente prospetta, contro ogni evidenza, una diversa scansione della condotta, quale invece correttamente ricostruita dalla corte distrettuale, proponendo in sede di legittimità una sua diversa e più favorevole lettura, ottenibile peraltro mediante una non consentita rivalutazione dei dati e delle emergenze probatorie, quali invece rigorosamente verificati ed apprezzata nella gravata decisione.
3.4 Il ricorso pertanto risulta infondato, valutata la conformità del provvedimento alle norme stabilite, nonché apprezzata la tenuta logica e coerenza strutturale della giustificazione che è stata formulata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 aprile 2014.
Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2014