Sentenza 14 febbraio 2001
Massime • 1
L'indennizzabilità dell'infortunio sul lavoro subito dall'assicurato sussiste anche nell'ipotesi di rischio improprio, non intrinsecamente connesso, cioè, allo svolgimento delle mansioni tipiche del lavoro prestato, ma insito in un'attività prodromica e strumentale allo svolgimento delle suddette mansioni, a nulla rilevando l'eventuale carattere meramente occasionale di detto rischio, atteso che è estraneo alla nozione legislativa di occasione di lavoro il carattere di normalità o tipicità del rischio protetto (nella specie, la S.C. ha riformato la sentenza di merito, che aveva respinto - per mancanza di nesso causale con l'attività lavorativa - la domanda di rendita proposta da un agricoltore, infortunatosi nell'aprire il cancello di accesso al mercato ortofrutticolo ove era posto il sito di vendita dei prodotti da lui coltivati).
Commentario • 1
- 1. Assicurazione contro i rischi sul lavoroAvv. Tommaso Notari · https://www.studiolegalenotari.it/lusucapione-di-beni-immobili-il-requisito-del-possesso/ · 10 marzo 2001
Il D.P.R. n.1124 del 1965, prevede l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Seguendo alla lettera il dettato della disposizione, sembrerebbero esulare dalla indennizzabilità i danni subiti dal lavoratore nell'esercizio di mansioni che, seppur attinenti al lavoro stesso, non ne fanno parte direttamente. Questo punto è stato oggetto di alcune recenti sentenze della Suprema Corte di Cassazione, che ha delineato un quadro stabile e ben definito che indica come debbano ricollegarsi al rischio “da lavoro” anche quegli infortuni, subiti dal lavoratore, che normalmente vengono riportati al “rischio improprio”, cioè quello non strettamente …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/02/2001, n. 2117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2117 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARIO SANTOJANNI - Presidente -
Dott. FERNANDO LUPI - Consigliere -
Dott. ANTONIO LAMORGESE - Consigliere -
Dott. ALDO DE MATTEIS - Consigliere -
Prof. BRUNO BALLETTI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da
CA AC, rappresentato e difeso dall'avv. Giorgio Spanu e Vincenzo Rinaldi, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma alla via Baldo degli Ubaldi n. 66, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO - I.N.A.I.L. -, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappr.to e difeso dagli avv.ti Antonino Catania e Rita Raspanti e presso gli stessi elettivamente domiciliato in Roma alla via IV Novembre n. 144, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Sassari - Sezione Lavoro n. 310/1998 del 1^/28 luglio 1998 (nel giudizio di appello avente il n. di r.g. 234/98).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6 dicembre dal relatore prof. Bruno Balletti;
Udito l'avv. Antonino Catania;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo Fedeli che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al PR - Giudice del Lavoro di Sassari il sign. IO AN esponeva: a) di avere subito un infortunio a causa del lavoro in agricoltura "per essere scivolato subendo lesioni all'arto sinistro mentre apriva il cancello del mercato ortofrutticolo ove era situato il suo box di vendita" e di avere presentato all'I.N.A.I.L. domanda intesa ad ottenere il riconoscimento di una rendita per infortunio sul lavoro;
b) di avere avuto respinta tale domanda a seguito di provvedimento dell'Istituto sicuramente errato. Il AN - convenuto in giudizio l'I.N.A.I.L. - richiedeva, quindi, all'adito PR di riconoscergli quanto dinanzi negato stragiudizialmente e, conseguentemente, condannare l'Istituto "a corrispondergli l'indennità giornaliera per l'inabilità temporanea assoluta e la rendita per inabilità permanente conseguente all'infortunio de quo".
Si costituiva in giudizio l'I.N.A.I.L. che impugnava la domanda attorea e concludeva per il rigetto dell'avverso ricorso. Il PR - Giudice del Lavoro rigettava il ricorso del AN e - a seguito di appello proposto dal soccombente - il Tribunale di Sassari, quale - Giudice del Lavoro di secondo grado, rigettava la cennata impugnativa e compensava tra le parti le spese di giudizio. Per quanto rileva ai fini del presente giudizio, il Giudice di appello ha rimarcato che "la mancanza di qualsiasi nesso eziologico tra l'incidente e le condizioni in cui si svolge l'attività lavorativa, nei casi in cui il primo è determinato solo ed esclusivamente da cause puramente accidentali, esclude l'indennizzabilità dell'infortunio, essendo del tutto insufficiente la coincidenza spaziale e temporale con la prestazione lavorativa". Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso IO AN adducendo a sostegno due motivi di annullamento.
L'I.N.A.I.L. resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. - Con il primo motivo il ricorrente denunzia "la nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla richiesta di consulenza tecnica (artt. 112 e 161 cod. proc. civ.) ... [in quanto] sussiste l'obbligo per il giudice di pronunciarsi sulle richieste istruttorie, soprattutto allorché le stesse si fondano su precise norme di legge e, a norma dell'art. 453 cod. proc. civ., quando l'appello riguarda decisioni fondate su accertamenti compiuti da un consulente tecnico, è obbligatoria la nomina di un consulente tecnico".
Con il secondo motivo di ricorso la sentenza del Tribunale di Sassari viene censurata per "violazione e falsa applicazione dell'art. 2 del D.P.R. n. 112/1965 e dell'art. 115 cod. proc. civ. ...[in quanto in essa] è stato ritenuto inesistente il nesso cronologico fra l'evento lesivo e l'attività lavorativa svolta e non sufficiente, per la sua sussistenza, un mero collegamento o una semplice relazione fra il fatto, il luogo o il tempo in cui sì è svolta l'attività lavorativa ... [essendo nella specie] ... l'infortunio, subito dal AN, comunque riconducibile allo svolgimento della sua attività lavorativa in quanto derivante da rischio cosiddetto improprio".
II. - È, anzitutto, da precisare che il secondo motivo di ricorso deve - per priorità logica - essere valutato anteriormente alla disamina del primo motivo e, ancor prima, debbono essere valutate le eccezioni preliminari di inammissibilità proposte dall'Istituto intimato in sede di controricorso.
Con esse il controricorrente sostiene, dapprima, "l'irritualità del ricorso promosso contro l'I.N.A.I.L. 'in persona del commissario straordinario in carica' quando invece il rappresentante legale dell'Istituto è da tempo costituito dal Presidente" e, in secondo luogo, "l'inammissibilità del ricorso per la mancata esposizione dei fatti da parte del AN".
Ambedue le eccezioni si appalesano infondate, in quanto - in ordine alla prima - la costituzione in giudizio dell'intimato è valsa comunque a sanare l'eventuale "irritualità del ricorso" avendo l'atto raggiunto lo scopo cui era destinato ex art. 156, terzo comma, c.p.c. (cfr. in generale, ed originariamente, Cass. n. 928/1979) e -
in ordine alla seconda eccezione - può ritenersi nella specie sussistente l'esposizione sommaria dei fatti di causa ex art. 366, primo comma n. 3, cod. proc. civ. poiché dal contesto del ricorso sono rinvenienti gli elementi indispensabili per una previa cognizione dell'origine e dell'oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e della posizione che vi hanno assunto le parti (cfr., in argomento, ex plurimis, Cass. n. 2796/1994). L'ulteriore eccezione di inammissibilità sollevata dal controricorrente circa l'insindacabilità in sede di legittimità della valutazione del giudice di appello in merito alla qualificabilità dell'evento come infortunio sul lavoro - attiene alla questione sollevata, in senso specularmente opposto, con il secondo motivo dal ricorrente e deve, pertanto, venire affrontata insieme alla disamina di tale mezzo.
III. - Tanto premesso, il secondo motivo di ricorso come dinanzi proposto appare ammissibile e, anche, fondato.
Infatti, con esso, il ricorrente ha denunziato la violazione dell'art. 2 del t.u. n. 1124/1965 per avere il Tribunale errato nel definire il requisito "occasione di lavoro" previsto dalla cennata norma quale elemento costitutivo dell'infortunio indennizzabile e, quindi, la relativa impugnativa è sicuramente valutabile in sede di legittimità alla stregua del disposto dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ.. Entrando nel merito della censura, si rileva che il Tribunale di Sassari ha asserito "essere pacifico che l'infortunio si sia verificato mentre il AN apriva il cancello del mercato ortofrutticolo ove era situato il suo box di vendita, in quanto era scivolato rimanendo imprigionato con la gamba nelle sbarre del cancello e subendo lesioni all'arto sinistro" e che "la mancanza di qualsiasi nesso eziologico tra l'incidente e le condizioni in cui si svolge l'attività lavorativa, nei svolgimento delle mansioni tipiche del lavoro svolto dal dipendente, ma insito in un'attività prodromica e strumentale allo svolgimento delle suddette mansioni, a nulla rilevando l'eventuale carattere meramente occasionale di detto rischio, atteso che è estraneo alla nozione legislativa di occasione di lavoro il carattere di normalità o tipicità del rischio protetto".
Il medesimo Giudice provvederà, inoltre, sulle spese di questo giudizio di cassazione (art. 385, comma terzo, cod. proc. civ.).
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso;
dichiara assorbito il primo motivo;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Sassari.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2001