Sentenza 10 gennaio 2013
Massime • 1
È abnorme il provvedimento con cui il giudice del dibattimento dispone la restituzione degli atti al P.M. per la notificazione del decreto di citazione a giudizio all'imputato, quando l'atto sia stato comunque ritualmente notificato al difensore di quest'ultimo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/01/2013, n. 3192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3192 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2013 |
Testo completo
TRAS_ 3 19 2 /1 3 P2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione II penale composta da Sent. n. sez. 30/2013 dott. Matilde Cammino Presidente dott. Domenico Gallo Relatore dott. Piercamillo Davigo dott. Giovanni Ariolli CC 10/1/2013 R.G.N. 41583/2012 dott. Margherita Taddei ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto dal P.M. presso il Tribunale di Bologna nei confronti di NA MA, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza 15/2/2012 del Tribunale di Bologna in composizione monocratica. visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Domenico Gallo;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, Vincenzo Geraci, che ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato;
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza 15/2/2012 il Tribunale di Bologna in composizione monocratica, rilevata l'assenza in atti della notifica all'imputato NA MA, disponeva lo stralcio della posizione del NA, con invio degli atti al P.M.
2. Avverso tale sentenza propone ricorso il P.M. dolendosi di 1 гди provvedimento abnorme per avere il Tribunale provocato l'indebita regressione del procedimento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Preliminarmente va rilevato che, in forza del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, di cui all'art. 568 cod. proc. pen., può essere proposto ricorso in Cassazione solo per i provvedimenti che abbiano un contenuto decisorio, e cioè che incidano su diritti di libertà o patrimoniali, ovvero sulla pretesa punitiva dello Stato, esulando dall'ambito delle impugnazioni tutti quei provvedimenti che in vario modo non presentano sul piano formale e sostanziale tale contenuto, assumendo una veste meramente interlocutoria o perché rinviano ad altro momento processuale o ad altra sede la decisione sul petitum così da non determinare di per sè alcun effetto sulle posizioni soggettive delle parti (Cass. 19/07/1995, Giberti). Solo eccezionalmente può essere ammessa la ricorribilità per i procedimenti cosiddetti abnormi, per tali dovendosi intendere quei provvedimenti di carattere giudiziale, inficiati da anomalie genefiche o funzionali idonee ad impedirne l'inquadramento negli schemi normativi tipici ed a renderli incompatibili con le linee fondanti del sistema processuale (in tal senso Cass. 09/07/1997, Quarantelli;
22/06/1992, Zinno;
12/07/1991, De Bono).
2. Nel caso di specie, il ricorso risulta proponibile ed anche fondato, atteso che è principio consolidato che nel caso di nullità della notificazione del decreto di citazione o di inosservanza del termine stabilito dall'art. 552 c.p.p., comma 3, il giudice del dibattimento deve provvedere egli stesso a rinnovare la notifica, e non può disporre la restituzione degli atti al p.m. con un provvedimento che, determinando una indebita regressione del processo, si configurerebbe come abnorme ( Cassazione penale, sez. un., 29/05/2002, n. 28807).
3. L'ordinanza del Tribunale di Bologna qui impugnata risulta abnorme nella parte in cui ha dichiarato: che non vi è la notifica all'imputato>>, con successiva trasmissione degli atti all'Ufficio dei Pubblico Ministero, senza prendere in considerazione che la notifica al difensore era stata ritualmente 2 гул effettuata e che lo stesso era presente in udienza. Pertanto nella fattispecie non si configura un caso di "omessa" notificazione (ravvisabile soltanto nel caso in cui l'ufficio del P.M. abbia totalmente omesso l'attività di notificazione), bensì di difettosa notificazione. L'errore del Tribunale è quindi consistito nell'aver ritenuto inesistente una notificazione nulla e nell'aver tratto conseguenze esorbitanti da quest'ultima.
4. La citata sentenza delle SS.UU. (ed altre successive: Cass. Pen. Sez. 5, n. 35146 del 04/09/2003, rv. 226169), che il Collegio condivide, ha valutato come abnorme, in quanto dal luogo ad un'indebita regressione della procedura, il provvedimento con cui il Tribunale, accertata la nullità della notificazione di irreperibilità, disponga la restituzione degli atti al P.M. o gli imponga la rinnovazione dell'atto non notificato.
5. Invero, il provvedimento che tipicamente determina la regressione è quello che si collega a una nullità del decreto di citazione, a norma dell'art. 552 c.p.p., comma 2, e la rilevazione di questa nullità, poiché rientra nei poteri del giudice, non può, di regola, dar luogo all'abnormità del provvedimento, anche quando è originata da un errore del giudice.
6. Dalla nullità del decreto di citazione si differenziano la nullità della notificazione del decreto e la nullità conseguente all'inosservanza del termine per comparire, come è stato messo in evidenza da numerose decisioni, che tra l'altro hanno fatto notare (ved. in particolare Sez, un., 24 marzo 1995, C.) come il codice vigente, diversamente da quello abrogato, non le abbia ricomprese tra le nullità del decreto di citazione. A tali differenti nullità, come si è detto, deve porre rimedio lo stesso giudice del dibattimento;
egli non ha potere di restituire gli atti al pubblico ministero imponendogli di rinnovare la notificazione.
7. Nel caso in questione (provvedimento di restituzione è fuori del sistema e determina, inoltre, una indebita regressione;
infatti, anche se il decreto di citazione resta fermo e gli atti ritornano al pubblico ministero solo per la notificazione una regressione comunque si verifica, come risulta dalla considerazione che per l'art. 554 c.p.p. eventuali atti urgenti devono essere compiuti dal giudice per le indagini preliminari fino a quando il decreto, unitamente al fascicolo, non è nuovamente trasmesso al giudice 3 Mam per il dibattimento.
8. Sono quindi presenti nel provvedimento in questione le caratteristiche tipiche del provvedimento abnorme. Del resto le Sezioni unite già altre volte hanno avuto occasione di affermare, con riferimento al procedimento pretorile, che i casi di indebita regressione del procedimento sono qualificabili in termini di abnormità (ved. Sez. un., 18 giungo 1993, G.; Sez. un., 9 luglio 1997, B.).
9. Deve essere disposto, pertanto, l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti al Tribunale di Bologna per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Bologna. Così deciso, il 10 gennaio 2013 Il Consigliere estensore Il Presidente (dr. Matilde Cammino) (dr. Domenico Gallo) معصوم Шейный DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 22 GEN 2013 IL CANCELLIERE Claudia Planetli 4