Sentenza 6 luglio 1999
Massime • 1
La sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare disposta, ai sensi dell'art. 304, comma 2, cod. proc. pen., per i dibattimenti particolarmente complessi relativi ai reati indicati nell'art. 407, comma 2, lett. a), stesso codice non viene meno per il fatto che, all'esito del giudizio di merito, la contestazione, sulla cui base la sospensione era stata concessa, sia stata esclusa o modificata in senso più favorevole all'accusato; conseguentemente il periodo di sospensione non può essere computato nei termini di carcerazione successivi o in quelli massimi previsti dall'art. 303. (Fattispecie in tema di spaccio di sostanze stupefacenti in cui con la sentenza di primo grado era stata esclusa l'aggravante dell'ingente quantità.)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/07/1999, n. 2423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2423 |
| Data del deposito : | 6 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Francesco LISCIOTTO Presidente del 6/7/1999
1. Dott. Vincenzo COLARUSSO Consigliere SENTENZA
2. " AN AT " N. 2423
3. " B. Romano DE GRAZIA " REGISTRO GENERALE
4. " RO AL " N. 19501/99
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da TI AN
avverso l'ord. emessa del Trib.le di Milano il 17/12/98 (n. 3422/98 R.G. TRD).
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Colarusso Sentite le conclusioni del P.M. Dr. V. Martuscielli, che chiede il rigetto del ric.
LA CORTE premette
AR AN è stato condannato ala pena di anni dieci di reclusione e multa per il reato di cui all'art. 73 d.p.r. 309/90.- La contestazione inizialmente mossa prevedeva le aggravanti di cui al comma 6 dell'art. 73 e dell'art. 80 c. 2 (ingente quantità) poi escluse dal giudice della cognizione.-
Essendo decorsi i termini di fase e quello massimo di quattro anni, previsto in relazione alla pena edittale comminata per il reato ritenuto in sentenza, l'imputato chiedeva la scarcerazione sul presupposto che il periodo di sospensione dei termini per complessità delle indagini - concessa sulla base delle originaria contestazione - non poteva sommarsi a quello decorso essendo venuto meno il presupposto per cui la sospensione stessa era stata disposta. L'istanza era respinta dal giudice competente.-
Il Tribunale del Riesame di Milano, in funzione di giudice di appello, con il provvedimento impugnato ha confermato l'ordinanza di rigetto osservando a) che, quanto, alla decorrenza del termine di fase, la questione aveva già formato oggetto di altro provvedimento - pure negativo - del Tribunale del Riesame emesso in data 29.7.1998 e gravato da ricorso per cassazione. Per questa ragione il Tribunale dichiarava non esservi luogo a provvedere onde evitare duplicità di decisioni oltre che con riguardo alla precedente pronuncia dello steso Tribunale anche con quella emittenda dalla Corte di Cassazione;
b) che, quanto al decorso del termine quadriennale di cui all'art. 303 c. 4 lett. b) c.p.p., la giurisprudenza consolidata di questa Suprema Corte escludeva che la eliminazione delle aggravanti potesse avere influenza non solo sulle fasi pregresse ma anche sul giudizio di sospendibilità dei termini, atteso che questo doveva considerarsi correttamente emesso sulla base della originaria contestazione, alla quale necessariamente doveva farsi riferimento.- Ricorre per cassazione il difensore del AR che deduce violazione di legge (artt. 606 lett. b) e c) c.p.p. in relazione agli artt. 303 e 304 c.p.p. Sostiene il ricorrente che, qualora l'aggravante non fosse stata contestata, i termini di custodia cautelare sarebbero ormai decorsi non potendosi il periodo dl congelamento dei termini incidere su quelli successivi alla sentenza e sul termine massimo, una volta esclusa l'aggravante stessa.-
La diversa interpretazione sarebbe incongrua poiché finirebbe per sancire il principio secondo cui il P.M., esercitando anche infondatamente li suo potere di contestazione, diverrebbe arbitro dei termini di durata custodia senza che il sistema preveda un meccanismo atto a neutralizzare gli effetti della scelta dell'organo dell'accusa.-
Tanto premesso, la Corte
o s s e r v a che il ricorso non merita accoglimento.-
Quanto al decorso del termine di fase, questa Corte si è già pronunciata, rigettandolo, sul ricorso proposto dal AR e di cui è menzione nell'ordinanza impugnata (cfr. sent. n. 3780 del 22.12.1998 di questa stessa sezione). Il Collegio in quella sede ha ribadito il principio - del resto conforme ad una consolidata giurisprudenza - secondo cui la derubricazione del reato intervenuta con la sentenza di condanna di primo grado non può retroagire operando sui termini massimi di custodia cautelare relativi alle fasi pregresse ma opera sui termini relativi alle fasi successive alla sentenza di primo grado ed alla durata complessiva delle indagini (cfr. anche Cass. IV 29.3.1996 n. 345, Morabito).- Sebbene la questione proposta col presente ricorso sia diversa, poiché attinente alla possibilità di computare il periodo di sospensione del fondato su una contestazione poi esclusa o modificata in dibattimento, essa va decisa sulla base degli stessi principi elaborati dalla costante giurisprudenza di questa Corte.- La sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare che sia stata concessa sulla base della imputazione formulata dal P.M. per una delle ipotesi di reato indicate nell'art.407, comma 2, lett, a) c.p.p., resta ferma a danno dell'imputato anche quando la contestazione sia stata, all'esito del giudizio di merito, esclusa o modificata in senso più favorevole all'accusato.- La legittimità del provvedimento di sospensione dato "rebus sic stantibus" non viene meno per il fatto che la imputazione sia stata poi modificata ed attenuata ed il tempo della sospensione non può essere scomputato dai termini successivi o dal termine massimo complessivo avendo, ormai, il provvedimento prodotto irreversibilmente i suoi effetti. La sospensione, infatti, non proroga ne' allunga i termini di fase e quello complessivo ma semplicemente arresta - nei casi ed in presenza dei presupposti di legge - il decorso del termine previsto per la fase del giudizio in cui è concessa, termine che ricomincia a decorrere alla scadenza del periodo di sospensione.-
Nè può indurre a diversa interpretazione la circostanza che la sospensione viene concessa in presenza di una ipotesi di reato (nel caso di specie: di una aggravante) che viene configuraLa ad iniziativa di una delle parti (il P.M.) senza che vi sia possibilità per l'indagato di interloquire in merito provocando un controllo sull'operato dell'organo dell'Accusa.-
Intanto deve dirsi che la imputazione formulata è comunque passata al vaglio dell'udienza preliminare ed, in ogni caso, non potrebbe configurarsi - se non al costo di snaturare l'intero sistema processuale basato sul potere di iniziativa del P.M. - una sorta di controllo preventivo e precedente al dibattimento ovvero un contraddittorio o una serie di rimedi nei confronti dell'esercizio da parte del Pubblico Ministero del potere di formulare l'accusa e, se così è, risulta anche chiaro che l'ordinanza di sospensione del termine non può essere presa se non sul presupposto della ipotesi accusatoria così come essa risulta formulata al momento della relativa decisione non potendo certamente il giudice che concede la sospensione valutare - se non al costo di altri evidenti e gravi inconvenienti ed ostacoli alla linearità ed alla speditezza del processo - in quella sede incidentale la correttezza della contestazione, anticipando il giudizio di merito.- Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.-
La Cancelleria provvederà all'adempimento di cui al dispositivo.-
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.- L Corte dispone, inoltre, che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell'Istituto Penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito nell'art. 23 comma 1 bis L. 332/95.- Così deciso in Roma, il 6 luglio 1999.
Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 1999