Sentenza 13 ottobre 2000
Massime • 1
In tema di giudizio abbreviato, è illegittimo, ma non abnorme, il provvedimento con il quale il giudice dell'udienza preliminare respinga la richiesta incondizionata di accesso al rito speciale, atteso che tale provvedimento non si colloca, per singolarità e atipicità, al di fuori dell'ordinamento ne' determina, potendo l'istanza essere riproposta, ai sensi dell'art. 438, commi 2 e 6, cod. proc. pen., fino a che non siano formulate le conclusioni,l'impossibilità di prosecuzione del processo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/10/2000, n. 1405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1405 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARIO SOSSI Presidente del 13/10/2000
1. Dott. TORQUATO GEMELLI Consigliere SENTENZA
2. Dott. PIERO MOCALI Consigliere N. 5745
3. Dott. ANGELO VANCHERI Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. ENRICO DELEHAYE Consigliere N. 12516/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da GA LV, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del G.U.P. del Tribunale di Catania, in data 25.2.2000;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Piero MOCALI letta la requisitoria del P.G., che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata;
OSSERVA
Col provvedimento di cui in epigrafe, il G.U.P. rigettava la richiesta di giudizio abbreviato avanzata dal Sangani, ritenendo che le recenti modifiche legislative di tale rito non avessero introdotto un introdotto un duplice regime - configurandosi il cosidetto giudizio abbreviato "incondizionato" e quello "condizionato" a richieste istruttorie ulteriori - coll'obbligo corrispondente del giudice, nel primo caso, di disporre senza un previo vaglio di ammissibilità l'effettuazione del rito alternativo. Diversamente opinando, l'evidente disparità di trattamento insorta fra le due ipotesi, determinerebbe profili di illegittimità costituzionale della norma;
la logica conseguenza era che spettasse sempre al giudice valutare la compatibilità dell'istruzione da compiere con la natura e la finalità del rito, senza che i poteri di prevvedervi d'ufficio radicassero nell'imputato il "diritto" assoluto ad essere processato nelle forme abbreviate. Non era privo di significato, in tale contesto, che il legislatore non avesse previsto un termine di custodia cautelare diverso da quello ordinario, in presenza di incombenze istruttorie eventualmente di lunghissima durata;
lacuna non spiegabile razionalmente, alla stregua dei confutati argomenti. E proprio la lunghezza dell'istruzione necessaria confliggeva colle finalità deflattive e acceleranti del rito abbreviato, provocando ulteriori sospetti di incostituzionalità dell'attuale formulazione dell'istituto, oltre ad evidenti disarmonie coll'ordinamento processuale generale.
Nel caso esaminato, particolarmente complesse si prospettavano le prove necessariamente da assumere e, pertanto, la richiesta del Sangani non poteva essere accolta.
Avverso tale pronuncia ricorreva per cassazione il Sangani, denunciandone l'abnormità. Il nuovo istituto del rito abbreviato contempla e legittima l'adozione di un'ordinanza di rigetto solo in due ipotesi, tassativamente previste dal testo modificato degli artt.438 e 441 c.p.p.: che la richiesta sia formulata fuori dai termini di cui agli artt. 421 e 422 c.p.p.; che la detta richiesta sia condizionata all'esperimento di adempimenti istruttori. Al di fuori di tali ipotesi, il giudice non può dichiarare l'inammissibilità della domanda, dovendosi limitare ad accoglierla "sic et simpliciter".
Conseguentemente, il provvedimento impugnato si poneva fuori dell'ordinamento processuale vigente ed era classificabile come abnorme e quindi impugnabile direttamente in cassazione, con conseguente annullamento.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, stante la inoppugnabilità dell'atto gravato.
Nella giurisprudenza di questa Corte la nozione di "atto abnorme" - che sola giustificherebbe la sua impugnazione - è stata reiteramente e conformemente delineata nel senso che è affetto da abnormità non solo il provvedimento che per la singolarità e stranezza del suo contenuto, resulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. L'abnormità dell'atto processuale può riguardare, quindi, tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (cfr. Sez. Un. 24/11/1999, n. 26; id., 10/12/1997, n. 17). Ora, l'ordinanza in questione può definirsi illegittima, ma non abnorme. Illegittima, perché le modifiche apportate dal legislatore all'istituto del rito abbreviato colla legge n. 479/1999, delineano, all'art. 438 c.p.p., un duplice regime: in presenza di una richiesta incondizionata (cioè non sottoposta ad alcuna indicata integrazione probatoria) il c. 4 della norma citata vede un giudice che "provvede" al riguardo, ovvero ammette il richiedente al rito invocato, senza alcuna ulteriore valutazione. Non solo la lettera della legge, ma la sua "voluntas" che è quella deflattiva del carico dibattimentale e della (giustamente non sempre raggiungibile, come nota il giudice "a quo") accelerazione dell'iter processuale depongono in tal senso. Diverso è il regime del c. 5, relativo invece alla richiesta subordinata all'acquisizione di nuove prove. Ora, non v'è dubbio che le contrarie argomentazioni del provvedimento impugnato sono apprezzabili e forse avrebbero dovuto essere tenute in conto nella sede legislativa;
ma esse non risolvono il problema: sia perché, almeno in questa sede, i profili di paventata incostituzionalità non rilevano e non sono stati neppure adeguatamente sviscerati;
sia perché la più seria delle argomentazioni (quella riguardante la mancata indicazione di un termine di custodia cautelare ad hoc) è stata ovviata dallo stesso legislatore col d.l. 7/4/2000 n. 82, poi convertito nella legge 5/6/2000, n. 144. Ma l'ordinanza non è abnorme;
ne' - con ogni evidenza - sotto il profilo strutturale, non presentando alcuno degli aspetti di stravaganza sopra richiamati;
ne' sotto quello funzionale, dal momento che la richiesta di rito abbreviato può essere riproposta nei termini di cui all'art. 438 c. 6 c.p.p., non determinando quindi il provvedimento impugnato alcuna stasi o impossibilità di prosecuzione del processo.
Alla dichiarata inammissibilità del ricorso, seguono le ulteriori statuizioni indicate nel dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre al versamento della somma di L.
1.000.000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2000.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2001