Sentenza 18 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 18/01/2002, n. 526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 526 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2002 |
Testo completo
E A N L O IC I L L E Z B A D B R U T P . S I T 7 G R 1 E A 3 ' R L . L N A E D 7 D 6 E I 9 INN E DE POPOLOITALIANO 1 T S - N N 5 - E E 3 S S CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE E E I Oggetto " G A G E OPPOSIZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE L A SANZIONE AMMINISTRATIVA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 15658/99 Presidente Dott. Angelo GRIECO Dott. Donato PLENTEDA Consigliere Consigliere 1461 Cron. Dott. Walter CELENTANO Rep. Dott. Salvatore SALVAGO Rel. Consigliere Ud. 10/10/2001 Dott. Aniello NAPPI Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CELIMONTANA 38, l'avvocato BENITO PANARITI, presso GIANCARLO FAZI, rappresentato e difeso dagli avvocati giusta procura in calce al ricorso;
ricorrente
contro
RS LI;
- intimata- avverso la sentenza n. 17/99 della Pretura di MACERATA, 2001 Sezione distaccata di CIVITANOVA MARCHE, depositata il 2092 25/01/99; r udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/10/2001 dal Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo Con sentenza del 25 gennaio 1999, il RE di Ma- cerata, in accoglimento dell'opposizione di SO RS, ha annullato il verbale di contestazione per violazione dell'art.142 cod.str., nei confronti di quest'ultima, elevato dal comando Polizia municipale del comune di Civitanova Marche in data 29 agosto 1997. На osservato al riguardo: a) che la notificazione del verbale era nulla in quanto priva di data e della sot- toscrizione dell'agente accertatore;
b) che le procedu- re di rilevamento tramite apparecchi "Autovelox" non contengono alcun atto di accertamento, essendo la mac- china installata dagli agenti che poi si limitano a ri- portare la velocità indicata, senza compiere alcun atto di percezione e valutazione del comportamento illecito del contravventore, come prescritto dalla norma;
c) che nella fattispecie risultava in ogni caso immotivata ed ingiustificata l'omessa contestazione immediata dell'infrazione. 2 Per la cassazione della sentenza, il comune di Ci- vitanova Marche ha proposto ricorso per 4 motivi. La RS non ha spiegato difese. Motivi della decisione Con il primo motivo del ricorso, il comune di Civi- tanova Marche, denunciando violazione degli art.149,156 e 160 cod. proc. civ., si duole che il RE abbia di- chiarato la nullità della notificazione dell'accertamento in quanto priva di data e della sot- toscrizione dell'agente, senza considerare che si trat- tava della copia consegnata alla ricorrente, che peral- tro non aveva sollevato alcuna censura al riguardo;
e che l'omissione costituisce in ogni caso mera irregola- rità non incidente sulla validità dell'atto processuale e comunque sanata dalla rituale opposizione proposta dalla controparte. Con il secondo motivo, deducendo omessa ed illogica motivazione, nonché ultra ed extra-petizione lamenta che la sentenza, invece di fare riferimento al caso specifico, abbia contestato in via generale il metodo di rilevamento della velocità mediante Autovelox, sulla cui validità nessuna censura aveva formulato l'opponente e con una motivazione illogica, in palese contrasto con il disposto dell'art, 345 d.p.r. 495/1992, che ne consente l'utilizzazione. 3 Analoga censura muove con il terzo motivo, denun- ciando altresì violazione dell'art. 142 cod.str., laddo- ve la sentenza assume che l'accertamento della velocità tramite AutoveloX costituisce attività illegittima, considerare che nella previsione del citato senza art.345 e nell'interpretazione della giurisprudenza, l'accertamento compiuto tramite detto apparecchio, de- bitamente omologato ed in dotazione alla polizia stra- dale, costituisce prova piena della violazione dei li- miti di velocità imposti agli autoveicoli. Con il quarto motivo, deducendo carenza di motiva- zione e violazione dell'art. 384 d.p.r. 495/1992, l'amministrazione comunale censura infine la sentenza impugnata per non avere spiegato le ragioni per cui l'omessa contestazione immediata sarebbe stata illegit- tima;
e non avere peraltro rilevato che quelle indicate nel verbale corrispondevano proprio all'ipotesi previ- sta da quest'ultima norma che in tali casi consente la contestazione successiva. Il ricorso è fondato. Questa Corte, anche a sezioni unite, ha ripetuta- mente affermato che in tema di sanzioni amministrative, comprese quelle sulla disciplina della circolazione dall'art. 14, C. 4, stradale, ove come consentito della legge 24 novembre 1981 n. 689, dall'art. 12 della 4 legge 20 novembre 1982, n. 890 e, ora, dall'art. 201, c. 3, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 la notifica- zione della contestazione sia effettuata da un funzio- nario dell'amministrazione che ha accertato la viola- zione, a mezzo del servizio postale e secondo il regime prescritto dalla legge 20 novembre 1982 n. 890, la sola circostanza che il funzionario abbia omesso di stende- re, sull'originale e sulla copia dell'atto, la relazio- ne di notifica prevista dall'art. 3, c. 1, della legge n. 890 del 1982 (ed a maggior ragione che abbia omesso di sottoscriverla o di apporvi la data) costituisce una mera irregolarità che non inficia la validità della no- tificazione medesima: atteso che la relazione non as- solve, nei riguardi del destinatario, una funzione es- senziale al procedimento di notificazione e risponde al solo scopo di fornire al notificante la garanzia del- l'effettuazione della notifica a mezzo del servizio po- stale e il dato indispensabile per gli accertamenti da espletare nell'ipotesi di disguidi. (sez.un. 7821/1995; nonché 5559/1999; 8000/1997; 2099/1996). Per cui, in ot- temperanza a questi principi, che qui vanno ribaditi anche perché né l'opponente né la sentenza impugnata hanno prospettato contrarie considerazioni, il RE non poteva, anzitutto, dichiarare la nullità della noti- ficazione dell'accertamento, come invece erroneamente 5 ha fatto, peraltro, senza spiegarne le ragioni. D'altra parte, nel ricorso la RS non aveva contestato affatto la legittimità dell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità posti dall'art.142 cod. str. tramite apparecchiatture meccani- che del tipo "autovelox", ma aveva sostenuto - senza pe- raltro offrire alcuna prova al riguardo- che nel caso concreto quella utilizzata dai verbalizzati per rileva- re l'infrazione addebitatale non aveva funzionato cor- rettamente. Laddove il RE ha apoditticamente af- fermato che tutte le procedure di accertamento e di ri- levamento della velocità tramite detti apparecchi devo- no considerarsi radicalmente nulle in quanto affidate esclusivamente alla percezione robotica del mezzo mec- canico adottato, abbinato in seguito alla mera Osserva- zione postuma di fotocopie:in palese contrasto con il combinato disposto degli art.142 cit. e 345 d.p.r. 495/1992 secondo cui per la determinazione dell'osser- vanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omo- logate, semprecchè le stesse siano costruite in modo da raggiungere detto scopo fissando la velocità del veico- lo in un dato momento in modo chiaro ed accertabile e risultino omologate dal Ministero dei Lavori pubblici. Ed in violazione altresì delle disposizioni di cui agli 6 art.22 e segg. della legge 689/1981, per cui l'opposi- zione avverso l'ingiunzione di pagamento di una somma a titolo di sanzione amministrativa introduce un giudizio di accertamento negativo della pretesa sanzionatoria;
i limiti "del quale sono segnati dalla causa petendi" dell'atto introduttivo e dall'inerente effetto devolu- tivo. Erronea è infine, anche l'affermazione conclusiva, neppur essa motivata, che l'omessa contestazione imme- diata della violazione doveva considerarsi illegittima perchè non giustificata da circostanze motivate ed ob- biettive;
anzitutto perché nella fattispecie era del tutto pacifica l'indicazione nel verbale di accertamen- to delle ragioni che avevano impedito alla polizia mu- nicipale la contestazione immediata della violazio- ne, oggetto, infatti, di impugnazione da parte della RS. E, quindi, perché seppure dalla disciplina del nuovo codice della strada, si desume che la contesta- zione immediata della violazione delle norme in esso previste nella formulazione dell'art.201 ha un rilievo essenziale per la correttezza del procedimento sanzio- natorio, onde essa non può essere omessa ogniqualvolta sia possibile, è pur vero che il solo limite a questa costituito dall'art. 384 del regolamento dièregola indica, esecuzione del codice della strada;
il quale 7 "di massima", i casi di materiale impossibilità della contestazione immediata, contemplando, alla lett. e), non solo il caso dell'accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento che consen- tono la determinazione dell'illecito in tempo successi- Vo ovvero dopo che il veicolo sia già a distanza dal posto di accertamento, ma anche quello in cui esso sia "nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile nei modi regolamentari", che è dalla norma riferita al- la pattuglia preposta al funzionamento dell'apparec- chiatura autovelox che procede all'accertamento del- l'infrazione; e che ricorreva nel caso di specie. Conclusivamente la Corte deve accogliere il ricor- so, cassare la sentenza impugnata e non essendo necessa- ri ulteriori accertamenti (art.384 cod. proc. civ.), ri- gettare l'opposizione della RS. Nessuna pronuncia va emessa per le spese del giudi- zio di merito, non essendosi ivi l'amministrazione CO- stituita;
mentre quelle del giudizio di legittimità se- guono la soccombenza e si liquidano come da dispositi- vo.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impu- gnata e, decidendo nel merito, rigetta l'opposizione proposta da SO RS che condanna al pagamento 8 G 24.15558/99 delle spese processuali liquidate in complessive £..430.000... di cui £.400.000 per onorario di dife- sa. Così deciso in Roma il 10 ottobre 2001. Il Consigliere estensore Il Presidente Tree) Angelo GriGreco Salvatore Salvago blite fly ORAZIONE __ CANCELLIERE Andrea Bianchi Deposi 8 GEN. 2002 ALLERE E N O A ZI L L A E R D T " S 7 9 I 1 G . 3 T E . R R N A ' A 7 L D 6 L 9 E E 1 - D T 5 I N - 3 E S S N E E E " G S G I E A L