Sentenza 7 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 07/03/2001, n. 3292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3292 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOM032 9 2 /0 1 LA CORTE SUL E Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Corrado CARNEVALE Presidente R.G.N. 16610/99 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Rel. Consigliere Cron.6842 Dott. Donato PLENTEDA Consigliere Rep. логи Dott. Mario ADAMO Consigliere Ud. 04/12/00 SALME Consigliere Dott. Giuseppe CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio S ENT ENZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L3005 sul ricorso proposto da: il 7 MOL Snc, in IL CANCELLIERE AGRUMARIA REITANO di REITANO SANTI δε C. persona del legale raprpesentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE REGINA CANCELLERIA MARGHERITA 15, presso lo studio CARNABUCI, rappresentato e difeso dall'avvocato MARIO CHIOFALO, giusta procura a margine del ricorso;
ricorrente "
contro
F.LLI COSTANZO SpA;
intimato 2000 avverso la sentenza n. 294/98 della Corte d'Appello di 2275 MESSINA, depositata il 14/07/98; Y -1- .i. udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/12/2000 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato in data 12.4.1990 la Società Cooperativa a r.]. IT conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Messina l'Ente Ferrovie dello Stato e la s.p.a. Raggruppamento NZ, esponendo che, essendosi il Raggruppamento NZ immesso il 15.1.1986 nel terreno di proprietà della possesso di un Cooperativa di mq. 1070 sito in Barcellona P.G. a seguito del decreto prefettizio del 29.11.1985 che l'occupazione d'urgenza per laaveva autorizzato curata di due anni, prorogata con decreto del 29.12.1987 per ulteriori due anni fino al giorno 1.8.1988, si era verificata alla scadenza di detto l'irreversibile destinazione del fondo termine pubblica in quanto il decreto di all'opera esproprio era stato emesso solo il 18.11.1989. Chiedeva quindi la condanna dei convenuti, rispettivamente quali ente esprop Lante ed esecutrice dei lavori, al risarcimento dei danni per l'illegittima occupazione del terreno. Si costituivano sia l'Ente Ferrovie dello Stato, che eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, che la società NZ la quale, nell'eccepire anch'essa la carenza di 3 legittimazione dell'Ente Ferrovie, sosteneva la piena regolarità del procedimento amministrativo in quanto 1'8.7.1989 era stato emesso un ulteriore decreto prefettizio di proroga dell'occupazione fino all'1.8.1990 ed entro tale ultima data il decreto di espropriazione. Con sentenza del 30.1.1996 il Tribunale estrometteva dal giudizio 1'Ente Ferrovie dello Stato perché carente di legittimazione passiva e rigettava la domanda proposta dalla Cooperativa attrice che condannava al pagamento delle spese nei confronti di entrambi i convenuti. Proponeva impugnazione la società Cooperativa ed all'esito del giudizio, nel quale si costituiva solo la F.LI NZ s.p.a. che eccepiva la improcedibilità della domanda perLemporanea l'intervenuta ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 1 Legge n.95 del 1979, la Corte d'Appello di Messina respingeva il gravame. Rilevava preliminarmente l'improcedibilità della domanda nei confronti del Raggruppamento NZ in quanto sottoposto alla procedura di amministrazione straordinaria la quale è soggetta alla disciplina della liquidazione coatta 4 amministrativa e quindi alla normativa relativa alla formazione dello stato passivo contenuta negli artt. 207-209 L.F. per effetto del rinvio disposto dall'art. 1 comma 5 della Legge 3.4.1979 n.95, con la conseguenza che il creditore concorrente, in forza del richiamo all'art. 52 L.F. contenuto negli indicati artt. 207-209, deve sottoporre in via esclusiva la propria pretesa al vaglio del Commissario nell'apposito procedimento di formazione del passivo. Subordinatamente, nel merito, osservava che le proroghe dei termini di scadenza delle occupazioni temporanee disposte dal D.L. n.901 del 1984, convertito in Legge n.42 del 1985, dal D.L. n.534 del 1987, convertito in Legge n.47 del 1988, e dalla Legge n.158 del 1991 operano automaticamente, senza necessità di uno specifico provvedimento della P.A. in quanto tali norme, a differenza delle precedenti disposizioni, si riferiscono alla scadenza del termini concretamente fissati nel provvedimento di dall'autorità amministrativa occupazione d'urgenza е non già al termine di cui all'art. 20 della Legge n.865 del 1971. pertanto che nel caso in esame Osservava termine biennale di occupazione l'originario 5 legittima decorrente dal 15.1.1986 è stato automaticamente prorogato, in virtù del D.I. 534/87, fino al 18.1.1990 e conseguentemente tempestivo deve ritenersi il decreto prefettizio ci espropriazione del 18.11.1989. Rilevava infine che, oltre tutto, la regolarità procedimento amministrativo era desumibile del anche dalla tempestiva emissione, volta per volta, di specifici provve dimenti in quanto l'originario termine biennale scadente il 15.1.1988 è stato prorogato fino all'1.8.1989 con decreto del 29.12.1987 ed ulteriormente prorogato fino a:l'1.8.1990 con decreto dell'8.7.1989. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione la AG IT s.n.c. di IT NT e & e C., alla quale nelle more del giudizio sono stati ceduti tutti i diritti della Reitanc Soc. Cooperativa a r.l., deducendo tre motivi di censura. La controparte non ha svolto alcuna attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso la AG IT s.n.c. di IT NT & C. denuncia violazione e/o falsa applicazione della Legge 6 22.12.1984 n.901 e della Legge 29.12.1987 n.534 in relazione all'art. 360 n.3 C.P.C.. Lamenta che la ritenuto applicabile laCorte d'Appello abbia proroga prevista dall'art. 14 comma 2 della Legge n.534/87, senza considerare che tale proroga, riguardando espressamente le occupazioni d'urgenza il cui termine sia stato già prorogato dall'art.5 bis del D.L. 22.12.1984 n.901, non è applicabile al caso in esame in quanto al momento dell'entrata in vigore della legge di conversione (L.
1.3.1985 n.42) non era ancora stato emesso il decreto di occupazione, datato 29.11.1985 e notificato il 17.12.1985. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione falsa applicazione delle stesse e/o loggi n relazione all'art. 360 n.3 C.P.C.. Sostiene che la Corte d'Appello ha erroneamente ritenuto automatica la proroga del termine in contrasto con la giurisprudenza di questa e delCorte (2.10.1993 n.9826; 20.10.1995 n.10922) Consiglio di Stato (14.3.1995 n.173). Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione dell'art. 2043 C.C., lamentando che la Corte d'Appello, anche nell'ipotesi di efficacia del decreto di esproprio, non abbia esaminato la 7 richiesta di risarcimento del danno in relazione a tutti i danni causati da detta occupazione durante l'esecuzione dei lavori. è stato I 1 ricorso, nei termini in cui prospettato, è inammissibile. La Corte d'Appello, a sostegno della propria ha adottato una doppia "ratio decisione, rilevando, in via preliminare, decidendi", 1'improcedibilità della domanda proposta nei confronti del Raggruppamento NZ in quanto la s.p.a F.LI NZ, quale capogruppo mandataria в di detto Raggruppamento, era stata sottoposta nelle more del giudizio alla procedura di amministrazione straordinaria ex lege n.95 del 1979, con conseguente necessità di esame da parte del commissario del vantato credito nell'ambito dell'apposito procedimento di formazione del passivo e, nel merito, la sua infondatezza per espropriativa svolta essersi la procedura regolarmente. La ricorrente invece, pur avendo proposto il proprio ricorso solo nei confronti della Amministrazione Straordinaria omettendo di notificarlo anche all'Ente Ferrovie dello Stato nei cui confronti era stata dichiarata la carenza di 8 legittimazione passiva nei precedenti gradi, ha limitato le proprie censure alle questioni di merito relative alla legittimità della procedura alcun riferimento espropriativa espletata, senza alla questione processuale riguardante la dichiarata improcedibilità della domanda consequente all'intervenuta sottoposizione all'amministrazione straodinaria della suddetta capogruppo. In tale contesto non può non trovare applicazione il principio più volte affermato da в questa Corte ed ormai consolidato, secondo cui qualora la sentenza del giudice di merito sia fondata Su più ragioni autonome, ciascuna sufficiente a sorreggerla, l'omessa impugnazione con il ricorso per cassazione di una di tali ragioni comporta 1'inammissibilità per difetto d'interesse del ricorso medesimo, essendo divenuta definitiva la motivazione autonoma non impugnata. Pertanto nel caso in esame, essendo divenuta rrevocabile per mancanza di impugnazione la statuizione relativa all'improcedibilità della domanda proposta nei confronti del Raggruppamento NZ per essere stata la capogruppo sottoposta ad amministrazione straordinaria ed essendo stato 9 il presente ricorso proposto proprio nei confronti Straordinaria, non può dell'Amministrazione ravvisarsi alcun interesse nella ricorrente a coltivarlo in base al principio sopra esposto, con la conseguenza che se ne deve dichiarare l'inammissibilità. Nulla deve essere disposto in ordine alle spese, non essendosi la controparte costituita.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso. Roma, 4.12.2000 Il Consigliere est.Recent Il Presidente таба вашите мдо DEPOSITATA IN CANCELLERIA °7 MHR, 200 IL CANCE Oggi, Maria Di Nuzzo pane Dr Maria Di Nuzzo to ru CORTE SUPREMA CASSAZIONE 10ST 124, 11 Si attesta la registrazione presso l'Agenzia 4567 3049 delle Entrate di Roma 2 il 9.6.2011. versate € 172, 10 buco serie 4 al n.31260 8061 12,00 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002)del/ 6/20 3100001 172.10 10