Cass. civ., sez. II, sentenza 15/02/1999, n. 1263
CASS
Sentenza 15 febbraio 1999

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Legittimato ad esercitare il diritto all'indennità di sopraelevazione ex art. 1127 cod. civ. devono ritenersi colui che rivestiva la qualifica di condomino al tempo della sopraelevazione od i suoi successori secondo le regole che disciplinano la successione nei diritti di credito, non colui che sia divenuto successivamente proprietario della singola unità immobiliare.

Le cosiddette "pensiline" in tenda o in altro materiale che non dia luogo alla delimitazione con pareti, non possono annoverarsi nel concetto di "nuova fabbrica" che faccia sorgere il diritto, per gli altri condomini, all'indennità prevista dall'art. 1127 ult. comma del codice civile.

Commentario1

  • 1Condominio: facoltà di sopraelevazione e transazione concernente beni comuniAccesso limitato
    Pierangela Dagna · https://www.altalex.com/ · 11 aprile 2006

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 15/02/1999, n. 1263
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1263
Data del deposito : 15 febbraio 1999

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