Cass. pen., sez. III, sentenza 11/10/2018, n. 6352
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Sentenza 11 ottobre 2018

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Il reato di tolleranza abituale dell'altrui prostituzione commesso dal titolare di un esercizio alberghiero , previsto dall'art. 3, comma 1, n. 3), della legge 20 febbraio 1958, n. 75, non esige la continuità della condotta, ma implica la sola reiterazione, per un tempo apprezzabile, del comportamento permissivo del gestore, idoneo a consentire che le persone alloggianti nell'albergo svolgano attività di meretricio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 11/10/2018, n. 6352
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6352
    Data del deposito : 11 ottobre 2018

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