Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/03/2016, n. 15504
CASS
Sentenza 3 marzo 2016

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Il principio di unicità del diritto di impugnazione comporta che la scelta di un determinato mezzo di gravame per contestare la sussistenza dei presupposti genetici per l'adozione di una misura cautelare, rende inammissibile una diversa impugnazione proposta nei riguardi di un altro provvedimento avente ad oggetto la contestazione degli stessi presupposti genetici della misura cautelare originale. (Principio affermato dalla S.C. con riferimento alla inammissibilità di un ricorso proposto avverso un'ordinanza del tribunale dell'appello cautelare di conferma del provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca della misura della custodia in carcere, applicata con ordinanza già oggetto di riesame dinnanzi allo stesso tribunale).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/03/2016, n. 15504
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15504
    Data del deposito : 3 marzo 2016

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