Sentenza 3 marzo 2016
Massime • 1
Il principio di unicità del diritto di impugnazione comporta che la scelta di un determinato mezzo di gravame per contestare la sussistenza dei presupposti genetici per l'adozione di una misura cautelare, rende inammissibile una diversa impugnazione proposta nei riguardi di un altro provvedimento avente ad oggetto la contestazione degli stessi presupposti genetici della misura cautelare originale. (Principio affermato dalla S.C. con riferimento alla inammissibilità di un ricorso proposto avverso un'ordinanza del tribunale dell'appello cautelare di conferma del provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca della misura della custodia in carcere, applicata con ordinanza già oggetto di riesame dinnanzi allo stesso tribunale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/03/2016, n. 15504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15504 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2016 |
Testo completo
15 504/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 03/03/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - SENTENZA GIOVANNI CONTI Dott. N. 317 Dott. MAURIZIO GIANESINI - Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE - Consigliere - Dott. CARLO CITTERIO N. 5491/2016 - Consigliere - Dott. PIERLUIGI DI STEFANO - Consigliere - Dott. LAURA SCALIA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VA RI N. IL 28/07/1950 avverso l'ordinanza n. 1304/2015 TRIB. LIBERTA' di MILANO, del 14/01/2016 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO GIANESINI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Pinelli che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso Uditi difensori Avv.; G. CALvie R. Lassini che hanno insistito for l'accoglimento del ricorso да RITENUTO IN FATTO 1. I difensori di MA TO hanno proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza 14 gennaio 2016 con la quale il Tribunale di Milano, in sede di appello cautelare, ha confermato l'ordinanza del 20 ottobre 2015 con il quale il G.i.p. del medesimo Tribunale, in sede di interrogatorio di garanzia, ha rigettato l'istanza di revoca della misura cautelare della custodia in carcere emessa nei confronti del TO il 12 ottobre 2015, (ordinanza poi sostituita con quella dispositiva degli arresti domiciliari pronunciata in data 23 novembre 2015).
1.1. L'imputazione preliminare di cui alla misura cautelare genetica riguardava il reato di concussione (capo 1) per avere il TO, abusando della sua qualità di Senatore della Repubblica e di Sindaco del Comune di Arconate, costretto il Provveditore Interregionale per le Opere Pubbliche della Lombardia e della Liguria, Pietro Baratono, ad assumere ordini di servizio che restituivano ad AN BI il ruolo di R.U.P. unico per gli interventi di edilizia scolastica;
il reato di tentata concussione (capo 2) per avere il TO, quale Vicepresidente della Giunta Regionale Lombardia e Assessore alla salute, posto in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere il Direttore Generale del Ministero delle Infrastrutture ad evitare che venissero assunti i provvedimenti di trasferimento di AN BI;
il reato di corruzione (capo 6) per avere il TO, nelle condizioni soggettive di cui sopra, ricevuto utilità consistite nell'erogazione a titolo gratuito, da parte dell'Architetto Parotti, di prestazioni professionali fronte della promozione del conferimento allo stesso professionista di incarichi professionali relativi a vari appalti;
e infine il reato di cui all'art. 353 cod. pen. (capo 7) per avere il TO impedito o comunque turbato una procedura finalizzata alla conclusione di un accordo per l'affidamento del servizio di trasporto di soggetti nefropatici. -come1.2. Va premesso poi che la misura cautelare di cui sopra, emessa già precisato il 12 ottobre 2015, è stata oggetto di richiesta di riesame, rigettata dal Tribunale di Milano con ordinanza del 29 ottobre 2015, ordinanza ricorsa per cassazione e decisa con sentenza di inammissibilità per rinuncia in data 29 gennaio 2016. Oggetto del presente ricorso per cassazione è invece, come detto, l'ordinanza del 14 gennaio 2016 pronunciata dal Tribunale di Milano in sede di appello contro il provvedimento del G.i.p. che, dopo l'interrogatorio di garanzia del TO svoltosi il 15 ottobre 2015, ha rigettato una istanza difensiva di revoca o sostituzione della misura della custodia in carcere, misura comunque poi sostituita nel corso del procedimento, come si è sopra accennato, con quella 2 ям degli arresti domiciliari in data 23 novembre 2015 con la motivazione che le indagini dovevano sostanzialmente considerarsi concluse.
2. Il ricorrente ha dedotto violazioni di legge in tema di sussistenza sia di gravi indizi di colpevolezza sia di esigenze cautelari.
2.1. Quanto al primo profilo, lamenta in linea generale che l'ordinanza impugnata ha trascurato di indicare elementi di riscontro in riferimento all'interesse personale che avrebbe indotto il TO a difendere, fino alla commissione del reato di concussione tentata e consumata, la posizione lavorativa del BI e di valutare la questione dell'appalto regionale in materia di trasporto di pazienti dializzati, fraintendendo poi i rapporti intercorsi con l'Architetto Perotti. Più in particolare, il ricorrente stigmatizza la circostanza che il Tribunale di Milano aveva tralasciato la valutazione del contributo di chiarezza offerto dal TO attraverso le deposizioni dell'avv. Zanni, in allora Sindaco di Tavernole Bergamasca, e del Baratono, in allora Provveditore per le Opere Pubbliche della Lombardia, che avevano escluso qualsiasi ipotesi di responsabilità dell'imputato nella adozione degli ordini di servizio che avevano restituito al BI il ruolo di R.U.P. unico per gli interventi di edilizia scolastica. In merito poi alla tentata concussione di cui al capo 2, il ricorrente contesta il significato indiziario di una conversazione telefonica intercettata tra l'imputato e l'allora Direttore del Personale del Ministero dei lavori pubblici Marcello Arredi, telefonata del tutto priva di profili di perentorietà o di minaccia.
2.2. Quanto al secondo profilo, il ricorrente contesta le argomentazioni svolte dal Tribunale in riferimento alla sussistenza del pericolo per l'acquisizione delle prove ex art. 274, lett. a), cod. proc. pen.; in particolare sottopone a critica la tesi del Tribunale che ha individuato il relativo pericolo cautelare nel rifiuto di rispondere opposto da un coimputato, sia perché si trattava di scelta difensiva che non poteva ripercuotersi negativamente sulla posizione del TO sia perché il coimputato aveva poi reso ampio interrogatorio;
il tutto poi a prescindere dalla circostanza che lo stesso TO aveva optato per una scelta collaborativa manifestata in due lunghi interrogatori. Non poteva poi essere condiviso, per la sua genericità ed astrattezza, il criterio individuato dal Tribunale per sostenere la sussistenza del pericolo cautelare di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., e cioè quello della eminente posizione di potere economico e politico raggiunta dal TO che gli avrebbe consentito di influire sulla genuinità della prova, criterio che difettava dei requisiti di concretezza ed attualità richiesti ora dalla legge. 3 яя CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 1.500,00 euro, congrua al caso di specie, a favore della cassa delle ammende.
1.1. E' necessario approfondire preliminarmente lo sviluppo cronologico della vicenda, anzi delle due vicende in qualche modo parallele sorte dalla emissione della misura cautelare della custodia in carcere per i fatti sopra accennati.
1.2. In particolare, va ricordato che contro la misura cautelare genetica emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano il 12 ottobre 2015 è stata proposta in una data che non può essere indicata con certezza sulla base degli atti a disposizione della Corte ma che sicuramente si colloca, ex art. 309, comma 8, cod. proc. pen., almeno tre giorni prima della decisione del Tribunale e cioè al più tardi al 25 ottobre 2015 - richiesta di riesame poi rigettata dal Tribunale e oggetto di successiva rinuncia davanti alla Corte di cassazione, come si è accennato più sopra.
1.3 Nello stesso ambito temporale, e precisamente il 15 ottobre 2015, il TO ha reso l'interrogatorio di cui all'art. 294 cod. proc. pen. e ha chiesto la revoca o la sostituzione della misura cautelare in corso di esecuzione, presentando poi il successivo 16 e 17 ottobre una memoria difensiva con documentazione allegata riferita esclusivamente al capo 6; richiesta su cui ha provveduto negativamente il G.i.p. di Milano il 20 ottobre 2015; e contro quest'ultimo provvedimento è stato presentato il 30 ottobre 2015, appello poi deciso negativamente con l'ordinanza del Tribunale di Milano oggetto del ricorso oggi trattato.
1.4. La ricostruzione delle scansioni temporali della vicenda processuale sopra tratteggiata permette di chiarire che, al momento della proposizione dell'appello contro il rigetto dell'istanza di revoca o sostituzione della misura successiva all'interrogatorio di garanzia e cioè al 29 ottobre 2015, era già stata presentata la richiesta di riesame che si colloca, come si è detto più sopra, al più tardi il 25 ottobre 2015. 2. Così ricostruita la successione delle impugnazioni de libertate presentate dall'indagato, va allora rilevato che il Tribunale di Milano avrebbe dovuto dichiarare la inammissibilità dell'appello contro il provvedimento del 20 ottobre 2015 con il quale il G.i.p., dopo l'interrogatorio, aveva rigettato l'istanza di revoca o sostituzione della misura e a maggior ragione la pronuncia di inammissibilità va adottata oggi, in questa specifica sede, dalla Corte di legittimità. 4 да 2.1. La giurisprudenza della Corte di cassazione, infatti, fin dai primi anni '90, ha avuto modo di chiarire che in tema di impugnazione di provvedimenti sulla libertà personale, vale la regola per cui, quando siano consentiti più mezzi di impugnazione, la scelta di uno tra essi consuma la facoltà di ricorso all'altro, essendo esaurito lo stesso diritto di impugnazione. Il principio di unicità del diritto di impugnazione come ora enunciato, e fondato dalla Corte di legittimità sulla enucleazione di un generalissimo principio di ne bis in idem processuale a sua volta dedotto dalle regole che disciplinano la tassatività e la gerarchia dei mezzi di impugnazione e dalla perentorietà dei relativi termini di cui agli artt. 568 e 585 del codice di rito, comporta come necessaria conseguenza che la scelta di un determinato mezzo di gravame contro un provvedimento giurisdizionale reso in tema di libertà personale e più in particolare di sussistenza dei presupposti genetici per l'adozione di una misura cautelare, sia produttiva di una sorta di preclusione processuale all'esercizio della facoltà di impugnazione con altri mezzi contro diverso provvedimento reso però sullo stesso tema sostanziale e cioè, come si è detto, sui presupposti di adozione della misura cautelare (si veda in particolare Sez. 1, n. 714 del 03/02/1994, Palladino, Rv 196970; che fa seguito ad altre dello stesso tenore contenutistico quali Sez. 6, n. 3163 del 10/09/1992, Glazner, Rv 191902; e ancora Sez. 6 n. 3058 del 18/08/1992, De Salvo, Rv 191961; Sez. 6 n. 3091 del 25/08/1992, Ligresti, Rv 191774).
2.2. In applicazione dei principi di diritto sopra ricordati, va ribadito allora che la già avvenuta proposizione alla data della presentazione dell'appello - contro il diniego di istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare successiva all'interrogatorio di garanzia del TO della richiesta di GAM riesame sulla stessa materia cautelare costituiva circostanza idonea a realizzare quel dato processuale produttivo di una preclusione alla presentazione di altra e diversa impugnazione avente ad oggetto gli stessi presupposti genetici della misura cautelare originaria, e avrebbe dovuto determinare, di conseguenza, come si è già osservato, la dichiarazione di inammissibilità dell'appello da parte del Tribunale, dichiarazione di inammissibilità che viene comunque adottata oggi.
2.3. Quanto infine alla residua rilevante questione relativa alla sorte degli elementi documentali acquisiti e delle indagini difensive svolte dopo l'esecuzione della misura cautelare genetica e presentate come nuovi elementi di prova al G.i.p. in sede di interrogatorio di garanzia, si osserva che gli stessi dovevano invece essere introdotti, per ogni opportuna valutazione, nella procedura di cui all'art. 309 cod. proc. pen., attivata, come si è detto, successivamente alla data di detto interrogatorio, quando cioè tale documentazione e tali indagini difensive erano già nella piena disponibilità della difesa. 5 ая
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 1.500,00 euro a favore della cassa delle ammende. Così deciso il 03/03/2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Maurizio Gianesini Giovanni Conti DEPOSITATO IN CANCELLERIA 14 APR 2016 DI CAS MAŁ IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Z Esposito I O N E : 6