Articolo 33 della Legge 22 dicembre 1957, n. 1293
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28 gennaio 1958
Art. 33. (Orario delle rivendite)

L'orario giornaliero delle rivendite e' determinato dal funzionario preposto all'Ispettorato compartimentale, sentito il parere dell'Autorita' comunale.
Le rivendite debbono rimanere aperte solo nei giorni feriali. Nei giorni festivi saranno stabiliti turni di apertura obbligatoria delle rivendite, per sopperire alle esigenze di servizio, senza pregiudizio degli obblighi imposti agli esercenti di concedere al personale dipendente il riposo settimanale previsto dalle norme in vigore.
Entrata in vigore il 28 gennaio 1958
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