Sentenza 7 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 07/02/2001, n. 1713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1713 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2001 |
Testo completo
ALL NOU17 13 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPO TE SUPREMA C LA Oggetto . ) CONTRIBUTI E 4 7 C 3 SEZIONE PRIMA CIVILE . A N P , CONSORTILI I 1 D 9 9 E 1 dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Com C 1 I 1 - D 1 U 2 I . Presidente R.G.N. 21380/98 G L Def iovanni OLLA 9 E 3 N . E T 6 S 4 I ( . Consigliere CAPPUCCIO Dott. Giammarco T - T Cron.3631 R A Dott. Francesco Maria FIORETTI Consigliere - Rep. FELICETTI - Rel. Consigliere Dott. Francesco Ud. 06/10/2000 Dott. Luigi MACIOCE - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CONSORZIO DI BONIFICA UGENTO E LI FOGGI, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ISONZO 50, presso l'avvocato COMPAGNO GIOVANNI, che lo rappresenta e difende unitamente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE all'avvocato DE CARLO CARLO, giusta delega a margine Richiesta copia studio dal Sig. SOLEZORE del ricorso;
per diritti L. 3000 ricorrente 11 FEB 2001 IL CANCELLIERE
contro
COMUNE DI BAGNOLO DEL SALENTO, in persona del Sindaco CANCELLERIA pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA D. 2000 DE BLASI 21, presso l'avvocato MONTINARO ANASTASIA, 1741 rappresentato e difeso dall'avvocato SPRO ELIO, giusta C60694 1 delega a margine del controricorso;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE - controricorrente. di Rilasciata copia legale 1 . OM avverso la sentenza n. 5/98 del Giudice di pace OTRANTO, depositata il 09/02/98; per diritti L. விை 17 FEB 2001 IL CANCELLIERE udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/10/2000 dal Consigliere Dott. Francesco FELICETTI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Compagno, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo 1 Il Comune di Bagnolo del Salento, con citazione notificata 1'1 luglio 1997, conveniva dinanzi al Giudi- ce di pace di Otranto il Consorzio di Bonifica NT e Li GI, chiedendo che fosse dichiarata l'inesistenza del suo obbligo di corrispondere al Consorzio i contri- consortili richiestigli, in relazione alla pro-buti prietà di fondi urbani, condannando il Consorzio alla restituzione della somma di lire 1.876.000, a tale ti- tolo indebitamente percetta, con rivalutazione moneta- ria e interessi. Deduceva di avere versato detti con- tributi, ma non avendo il Consorzio effettuato alcun intervento di miglioramento fondiario nel comparto dove 2 gli immobili sono ubicati, i contributi non erano dovu- ti e dovevano essere restituiti. Il Consorzio si costituiva eccependo il difetto di competenza per materia del giudice adito, sia ai sensi dell'art. 9, comma 2, c.p.c., vertuendo la con- troversia in materia tributaria, sia ai sensi degli artt. 7 e 8 c.p.c., trattandosi di controversia immobi- liare, sottratta alla competenza del Giudice di pace. Resisteva alla domanda anche nel merito. Il Giudice di pace, con sentenza non definitiva depositata il 9 febbraio 1998, affermava la propria competenza. Il Consorzio di bonifica NT e Li GI, con atto notificato il 26 novembre 1998, ha proposto ricor- So a questa Corte, formulando tre motivi di gravame. La controparte ha depositato controricorso, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. Motivi della decisione 1 Con il primo motivo si denunciano la violazione e la falsa applicazione del'art. 9, comma 2, c.p.c.; difetto di competenza per materia, violazione e falsa applicazione degli artt. 862 e 864 cod. civ., nonchè degli artt. 11, 21 e 59 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215; violazione e falsa applicazione degli artt. 5 del d.1. 30 dicembre 1982, n. 953, conv. con mod. nella 3 legge 28 febbraio 1983, n. 53 e 8, comma 1 bis del d.l. 27 aprile 1990, n. 90, conv. nella legge 26 giugno 1990, n. 165; omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo. Si deduce che la sentenza impugnata ha erronea- mente disatteso la eccezione di incompetenza per mate- ria del Giudice di pace sotto il profilo del carattere tributario della controversia, avendo erroneamente di- sconosciuto la natura tributaria dei contributi consor- tili, ora espressamente affermata dalla sentenza n. 9493 del 1998 delle sezioni unite di questa Corte. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'art. 9, comma 2, c.p.c., nonchè la contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, per avere il Giudice di pace disatteso la relativa ec- cezione dinanzi a lui formulata, nonostante che la cua- sa non avesse ad oggetto le sole somme delle quali si chiedeva la restituzione, ma lo stesso potere impositivo del Consorzio. Con il terzo motivo si denuncia la violazione de- gli artt. 7 e 8 c.p.c., in relazione all'art. 360, nn. 2, 3 e 5 c.p.c., per avere il Giudice di pace erronea- mente ritenuto la propria competenza in materia di con- tributi consortili, nonostante la loro natura di oneri reali, e quindi la loro inerenza ad un bene immobile. 2 Premesso che secondo quanto si evince dalla sen- tenza impugnata la domanda aveva ad oggetto contributi consortili per un ammontare di lire 1.876.000, in linea di principio va ritenuta l'ammissibilità del ricorso a questa Corte, poichè ai sensi del combinato disposto degli artt. 113, comma 2, 46, 339 e 360 c.p.c. avverso le sentenze del Giudice di pace emesse in cause il cui valore non eccede i due milioni di lire l'unico mezzo di gravame ammissibile è il ricorso per cassazione (Cass. sez. un. 23 settembre 1998, n. 9493; 20 novembre 1999, n. 803). Va tuttavia osservato che la sentenza impugnata è una sentenza non definitiva, avverso la quale la par- te ora ricorrente aveva formulato riserva di gravame all'udienza del 24 marzo 1998, alla quale la causa era stata rinviata per la trattazione a seguito della sen- tenza non definitiva. Poichè ai sensi dell'art. 361, comma 2, c.p.c., in caso di riserva, il ricorso per cassazione avverso la sentenza non definitiva deve essere proposto unita- mente a quello avverso la sentenza che definisce il giudizio, o unitamente a quello che venga proposto av- verso altra sentenza successiva non definitiva, in con- formità del costante orientamento giurisprudenziale di questa Corte al riguardo (Cass. 11 agosto 1999, n. 5 8606; 13 gennaio 1998, n. 209; 4 marzo 1997, n. 1916; 21 novembre 1995, n. 12034), il ricorso deve essere di- chiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquida- te a carico del ricorrente e in favore del resistente nella misura di lire settecentomila per onorari e lire centomila per spese vive.
P. Q. M.
La Corte di cassazione Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il Con- sorzio di Bonifica NT e Li GI al pagamento in favore del Comune di Bagnolo del Salento delle spese del giudizio di cassazione che si liquidano nella misu- centomila per ra di lire settecentomila per onorari e spese vive. Così deciso in Roma il 6 ottobre 2000 nella camera di consiglio della prima sezione civile. Il Consigliere estensore Il Presidente Mora BR Francesco Felicetti Giovanni Olla CANCELLERIA FEB. 2001 IL CANCELLIERE IN 7 DEPOSITATA Maria Di NuzzoMaria Rin бного - IL CANCELLIERE ggi, aria Dri дного O M об