Sentenza 15 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/01/2004, n. 523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 523 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CU Ettore - Presidente -
Dott. BATTIMIELLO Bruno - Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere -
Dott. MINICHIELLO Florindo - Consigliere -
Dott. MORCAVALLO Ulpiano - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE FABIANI, PILERIO SPADAFORA, LUIGI UMBERTO PICCIOTTO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CU EN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA NICOLÒ TARTAGLIA 21, presso lo studio dell'avvocato ETTORE SABETTA, rappresentato e difeso dall'avvocato EN FORGIONE, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 336/00 del Tribunale di BENEVENTO, depositata il 26/06/00 - R.G.N. 598/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/09/03 dal Consigliere Dott. Ulpiano MORCAVALLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IANNELLI Domenico che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Benevento, respingendo l'appello dell'INPS, ha confermato la sentenza di primo grado di accoglimento della domanda proposta dall'odierno intimato intesa al riconoscimento del diritto a percepire sull'indennità di mobilità l'adeguamento pari all'80% della variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di impiegati ed operai, così come previsto per il trattamento di integrazione salariale straordinaria dall'art. 1, comma 5, del decreto legge 16 maggio 1994 n. 299, convertito in legge 19 luglio 1994 n. 451.
Secondo i giudici di merito, la sola interpretazione costituzionalmente corretta di tale disposizione comporta l'estensione del meccanismo di adeguamento ai lavoratori che erano già in mobilità alla data del 31.12.1994, i quali, altrimenti, subirebbero un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai lavoratori posti in mobilità da epoca successiva che usufruiscono dell'innalzamento degli importi iniziali collegati all'integrazione salariale.
Per la cassazione di tale sentenza l'Istituto ricorre con un unico motivo.
L'intimato resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo di ricorso l'Istituto lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 5, del decreto legge n. 299 del 1994, convertito in legge n. 451 del 1994, con riferimento all'art. 7, comma 3, della legge a 223 del 1991.
Secondo il ricorrente, la disamina delle norme regolanti distintamente gli incrementi rivalutativi del trattamento straordinario di integrazione salariale e dell'indennità di mobilità evidenzia che l'indicizzazione prevista dall'art. 1 del decreto legge n. 299 del 1994, facendo esclusivo riferimento all'adeguamento del trattamento di integrazione salariale, non è applicabile all'indennità di mobilità, in assenza di un'espressa disposizione in tal senso.
Il motivo è fondato.
La questione in esame è stata ripetutamente affrontata da questa Corte (v. ex multis Cass. 30 luglio 2001 n. 10379, 10 settembre 2002 n. 13176, 8 ottobre 2002 n. 14412), che - con riferimento a fattispecie, come quella in esame, relative a periodi antecedenti all'entrata in vigore dell'art. 45, primo comma, lett. r), della legge 17 maggio 1999 n. 144 (con cui si è delegato il Governo
all'emanazione di norme per l'adeguamento annuale dell'indennità di mobilità) - ha affermato che "il criterio di adeguamento automatico posto dall'art. 1, comma 5, decreto legge 16 maggio 1994 n. 299, convertito in legge 19 luglio 1994 n. 541, che ha modificato l'art. 1 legge 13 agosto 1980 n. 427, riguarda unicamente il trattamento straordinario di integrazione salariale e solo indirettamente, quanto alla rivalutabilità dei massimali del relativo trattamento, incide anche sull'indennità di mobilità, la quale invece, dopo la sua iniziale quantificazione, non è più incrementabile in conseguenza delle variazioni dell'indice ISTAT;
ne' la diversità del meccanismo di indicizzazione dell'indennità di mobilità, rispetto a quello relativo all'integrazione salariale straordinaria, suscita dubbi di illegittimità costituzionale, in relazione agli art. 3 e 38 Costituzione, sia perché la differenziazione risponde alla scelta discrezionale del legislatore di offrire al lavoratore collocato in cassa integrazione straordinaria una tutela leggermente maggiore rispetto a quella assicurata al lavoratore in mobilità, sia perché la Corte costituzionale, con la sentenza n. 184 del 2000, ha escluso che vi sia un'esigenza costituzionale che imponga la rivalutabilità dell'indennità di mobilità oltre alla rivalutazione dei suddetti massimali". Va aggiunto, con riferimento alla disparità di trattamento ipotizzata dei giudici di appello rispetto ai lavoratori collocati in mobilità dopo il 31.12.1994, che la eventuale differenza dell'importo dell'indennità è collegato all'incremento degli importi massimi dell'integrazione salariale per il periodo successivo a tale data e consegue, quindi, al diverso periodo temporale in cui avviene la liquidazione iniziale dell'indennità, sicché deve escludersi una identità fra le due situazioni idonea a configurare una ingiustificata disparità.
Alla stregua di tali principi, il ricorso deve essere accolto, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata;
e, potendosi pronunciare nel merito, ex art. 384, primo comma, epe, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, va respinta la domanda proposta dal lavoratore.
Non occorre provvedere sulle spese processuali, ex art. 152 disp. att. c.p.c., non ricorrendo l'ipotesi della lite manifestamente infondata e temeraria.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda. Nulla per le spese dell'intero processo.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2004