Sentenza 15 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 15/01/2004, n. 464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 464 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2004 |
Testo completo
E 6 N O 8 I 1 T . / A N 4 / R 7 - 6 T 2 A S B C 5 I I . . R Ogarotol R G . L P E L . A R CONTOH2105 A D T . L TRIBUTARIOS U B A E REPUBBLICA ITALIANA B A D D MUTIFICA 0540 T I I OME DEL POPOLO IT.0404 E SEMTH20 Antinor R S 1 A T I N T 3 1204 E 1 MENTS AL 18/5/1999 N R S E . A CORTE SUPREMT E I S I BUHEITÀ A FAR N A T CORTE SUPREM DY CASSAZ E A DECORRERs i M TSRMIME BROVE PER L'IMPUG HAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.7251/98 Dott. Giovanni Paolini Presidente Dott. Gius. Vito Ant. Magno Consigliere Cron. 858 Dott. Umberto Atripaldi Consigliere Dott. Stefano Bielli Cons. Rel. Rep. Dott. Stefano Schiro Consigliere Ud. 22/04/03 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente: CAMPIONE CIVILE SENTENZA M. 59557 sul ricorso proposto da: Ministero delle finanze, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;
- ricorrente contro s.p.a. PIETRO FIORENTINI (già s.p.a. PARTECIPAZIONI INDUSTRIALI), con sede a Milano, in persona del presidente del consiglio di amministrazione Maria Rosa Fiorentini, elettivamente domiciliata in Roma, via Silvio Pellico, n. 16, presso l'avv. Franco Garcea, che la rappresenta e difende per procura in calce al : 1112 controricorso;
controricorrente avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 23/55/1997 del 6 febbraio 1997, depositata il 6 marzo 1997, notificata il 5 aprile 1997. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22 aprila 2003 dal relatore cons. Stefano Bielli;
Udito l'avv. Garcea;
Udito il P.M., in persona del sostituto Procuratore generale dott. Federico Sorrentino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 23/55/97 del 6 febbraio 1997, depositata il 6 marzo 1997 e notificata all' Ufficio finanziario periferico il 5 aprile 1997, la Commissione tributaria regionale della Lombardia rigettava l'appello proposto dall'Ufficio del registro di Milano avverso la sentenza n. 233/47/93 del 4 maggio 1993, con cui la Commissione tributaria di 1° grado di Milano aveva accolto, previa riunione, i due ricorsi proposti dalla s.p.a. PIETRO FIORENTINI (già s.p.a. INDUSTRIALI) contro il silenzio-rifiuto PARTECIPAZIONI 2 formatosi sulle richieste (presentate il 4 novembre 1985) di rimborso delle somme pagate in esecuzione di per £. due avvisi di liquidazione (notificati, l'uno, 10.002.000, il 5 gennaio 1984; l'altro, per £. 15.002.000, il 22 marzo 1984) a titolo di imposta di registro sull'emissione di due prestiti obbligazionari. La Commissione tributaria regionale riteneva applicabile alla fattispecie l'art. 79 del infatti d. P.R. n. 131 del 1986, secondo cui le norme più al contribuente (rispetto a quelle del favorevoli n.d. P. R. 634 del 1972) e, quindi, anche la norma che esclude dall'imposta l'emissione di obbligazioni, hanno effetto allorché -come nella fattispecie- sia stata presentata domanda di rimborso anteriormente alla data di entrata in vigore della legge (1° luglio 1986): riteneva perciò irrilevante che il pagamento fosse stato effettuato dalla s.p.a. senza contestare all'origine l'atto impositivo. cassazione ilAvverso tale sentenza ricorre per Ministero delle finanze, premettendo l'irritualità della notifica della sentenza e deducendo, quale unico motivo, la violazione o falsa applicazione degli artt. 4 della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, 79 del d.P.R. n. 131 del 1986, 16 del d.P.R. n. 636 del 1972. Secondo il ricorrente, l'applicazione retroattiva del d. P.R. n. 131 del 1986, ai sensi dell'art. 79 dello sarebbe impedita -contrariamentestesso d. P.R., a ritenuto dal giudice di appello- quanto dall'intervenuta definitività (come nella specie) della pretesa fiscale, per la mancata impugnazione degli atti impositivi nel termine di sessanta giorni dalla notifica (cita al riguardo Cass., n. 2527 del 1987). Resiste con controricorso la s.p.a. PIETRO FIORENTINI, eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità, irricevibilità ed inefficacia del ricorso perché tardivo e, nel merito, invocando la lettera dell'art. 79 del d. P.R. n. 131 del 1986 (tenuto conto che l'imposta proporzionale di registro sui 3 prestiti obbligazionari, prevista dal previgente d.P.R. n. 634 del 1972, era in contrasto con l'art. 11 della direttiva CEE n. 355 del 17 luglio 1969). MOTIVI DELLA DECISIONE 1.- Il ricorso è inammissibile, perché proposto dopo il decorso del termine di sessanta giorni di cui all'art. 51, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 (coincidente con quello di cui all'art. 325, secondo comma, cod. proc. civ.).
1.1. n. 133 del 1999 L'art. 21, comma 1, della 1. (entrata in vigore il 18 maggio 1999) aveva stabilito che l'art. 38 del d.lgs. n. 546 del 1992 si dovesse interpretare nel senso che le sentenze pronunciate dalle commissioni tributarie regionali e dalle commissioni tributarie di secondo grado delle province autonome di Trento e Bolzano, ai fini del decorso del termine di cui all'art. 325, secondo comma, cod. proc. civ., andavano notificate all'Amministrazione finanziaria presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato competente ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del testo unico approvato con regio decreto n. 1611 del 1933 e successive modificazioni (ufficio "nel cui distretto ha sede l'autorità che hagiudiziaria pronunciato la sentenza"). Tuttavia, la Corte costituzionale, con sentenza n. 525 del 2000 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica in data 29 novembre 2000), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 211 comma 1, della 1. n. 133 del 1999, nella parte in cui estende anche al periodo anteriore alla sua entrata in vigore l'efficacia dell'interpretazione autentica da essa dettata. La Corte, rilevato che tale norma aveva dato dell'art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, 4 inun'interpretazione che era nettamente minoritaria non era fra quelle accolte in sededottrina e che giudiziale (poiché la giurisprudenza della Corte di -dopo aver talora individuato il cassazione destinatario nell'Avvocatura generale dello Stato- aveva sempre più frequentemente stabilito che, qualora l'Amministrazione finanziaria dello Stato fosse stata in giudizio senza l'assistenza dell'Avvocatura dello Stato, la notificazione delle sentenze di secondo grado dovesse indirizzarsi direttamente all'ufficio finanziario che aveva emesso l'atto oggetto del giudizio o non emesso l'atto richiesto), ha ritenuto della nuovache l'applicabilità anche per il passato disciplina delle notifiche delle sentenze tributarie, ai fini dell'impugnazione per cassazione, si ponga in contrasto con l'art. 3 Cost., perché in violazione del limite del rispetto dell'affidamento dei soggetti nella ÷ possibilità di operare sulla base delle condizioni normative presenti nell'ordinamento in un dato periodo storico, senza che vi fosse una ragionevole necessità di sacrificare tale affidamento nel bilanciamento con altri interessi costituzionali ("come rileva il giudice il contribuente più scrupoloso a quo, anche difficilmente avrebbe potuto pensare che la notifica delle sentenze tributarie di secondo grado, ricorribili per cassazione, dovesse essere effettuata presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato"). 1.2.- In riferimento al periodo anteriore alla data di entrata in vigore della 1. n. 133 del 1999, deve essere ribadito il prevalente orientamento di questa Corte, secondo cui il termine breve (60 giorni) previsto dall'art. 51 del d.lgs. n. 546 del 1992 per il ricorso per cassazione decorre dalla notificazione della sentenza tributaria di secondo grado all'ufficio dell'amministrazione finanziaria che ha emesso l'atto impugnato o non ha emanato l'atto richiesto, e non già presso l'Avvocatura dello Stato, a meno che 5 quest'ultima non abbia assistito in giudizio l'amministrazione finanziaria (v., ex plurimis, Cass., nn. 9846, 10420, 10752 del 1998; nn. 1094, 2188, 2641, 4276 del 1999; nn. 8561, 11572 del 2001). Va infatti osservato, al riguardo, che la pendenza del giudizio di cassazione consegue solo alla notificazione del relativo ricorso, e non già a quella della sentenza di secondo grado, così che quest'ultima notificazione (diretta solo ad abbreviare il termine necessario alla definitività della sentenza) pertiene ancora alla fase del giudizio davanti alle commissioni tributarie, tanto da doversi indirizzare alla parte dotata di capacità processuale in tale fase, ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 546 del 1992, cioè all'ufficio finanziario IFF che stato parte di quel giudizio o, eventualmente, è all'Avvocatura dello Stato, qualora questa abbia assistito l'amministrazione nel giudizio di secondo grado (ai sensi dell'art. 12, comma 4, dello stesso d.P.R.). 1.3.- Occorre, pertanto, riaffermare, sulla scorta del consolidato orientamento di questa Corte, che, in tema di contenzioso tributario, a far data dal 30 novembre 2000 (giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica della sopra menzionata sentenza n. 525 del 2000 della Corte costituzionale), debbono essere giudicate idonee, al fine della decorrenza del termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione avverso le sentenze di secondo grado delle commissioni tributarie, le notificazioni di tali sentenze (ritualmente) entro il 17 maggio 1999 nei effettuate confronti degli uffici tributari che hanno emesso ! l'atto impugnato (o non hanno emesso l'atto richiesto) e che non si siano avvalsi della facoltà di farsi assistere Stato, ai sensidall'Avvocatura dello dell'art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 546 del 1992; successivamente alla data predetta, e cioè dal 18 maggio 1999, vanno ritenute idonee ai medesimi fini solo le indicate sentenzenotificazioni delle effettuate (ritualmente), ai sensi dell'art. 21, comma 1, della 1. n. 133 del 1999, presso l'Avvocatura distrettuale competente dello Stato territorialmente ex multis, Cass., nn. 5648, 5797, 6200, 6248, (v., 12790 e l'ord. n. 488 del 2001; n. 2711 del 2002). 1.4.- In punto di fatto, la notificazione della sentenza di appello risulta ritualmente effettuata il 5 aprile 1997, all'Ufficio del registro di Milano, mentre il ricorso per cassazione appare notificato solo il 15 aprile 1998, dopo il decorso del termine di sessanta giorni di cui all'art. 51, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992: di qui la fondatezza dell'eccezione di giudicato sollevata dalla controricorrente e la conseguente inammissibilità del ricorso. 2.- La proposizione del ricorso in data anteriore alla sentenza della Corte costituzionale n. 525 del 2000, sopra menzionata, giustifica l'integrale compensazione parti delle spese del giudizio. 7
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e La Corte integralmente tra le parti le spese del compensa giudizio. Così deciso in Roma, il 22 aprile 2003, nella camera di consiglio della sezione tributaria. SheSt Billi stann Il consigliere estensore Lievenni Bolini SAZION Забылі Il Presiden IL LIERE C1 LI AL DEPOSITATO IN CANCELLERIA 15 GEN. 2004 L LIERE C1 Oggi E AL NO 6 N 8 5 9 O . 1 I / A Z N I 4 A - / R 6 R B 2 T A . . S T L I R . L G U P . A E B D . R I B L R E A A T A D T I D I 1 R S 3 E N E 1 T E T S . N I E N A S A E M :