Sentenza 19 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/05/2023, n. 21449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21449 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2023 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BE OS nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 18/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO, udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore VINCENZO SENATORE che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per linammissibilita dei ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato GISMONDI ROBERTO del foro di TORRE ANNUNZIATA in difesa di BE OS che insiste per raccoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza dei 18 novembre 2021, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Torre Annunziata, ha rideterminato il trattamento sanzionatorio irrogato a LI Rosario, confermando l'afferrnazlone di penale responsabilità clell'irrq::iutato per il reato di furto aggravato (artt. 624, 625, comma 1, n. 2 e 61, comma 1, n. 5 cod. pen.) 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo de! difensore. La difesa, in persona dell'avv. Roberto Gismondi , lamenta la violazione dell'art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., rappresentando di non avere ricevuto notifica dei decreto di citazione a giudizio innanzi alla Corte di appello pur essendo stato nornThato n data di molto anteriore a l'udienza (nomina depositata ii 9/2/2021). Espone che la citazione per il giudizio cli appello è stata notificata solo al codifensore dell'imputato, Avv. Rosalia Miniari. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, no concluso per rioarnrnissibilità dei ricorso.
3. Il motivo di doglianza è manifestamente infondato, pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Secondo consolidato principio di questa Code, affermato nella sua più autorevole composizione "La nullità di ordine generale a regime intermedio, derivante dall'omesso avviso ad uno dei due difensori di fiducia, deve essere eccepita a opera dell'altro difensore al più tardi immediatamente dopo ali atti preliminari prima deile coriciusioni Qualora il procedimento ricn importi altri atti, in quanto il suo svolgersi (in udienza preliminare, riesame cautelare o giudizio) presume la rinuncia all'eccezione. (In motivazione la Corte ha ulteriormente affermato che non è possibile far valere successivamente l'interesse dell'imputato non comparso an essere assistito anche dai difensore non avvisato, in quanto tale interesse non è riconoscibile in sede di impugnazione del provvedimento conclusivo del giudice)" (così Sez. U, n. 39060 del 16/07/2009, Aprea., Rv. 244188). L'eccezione. nel caso in esame, non è stata tenpestivairienre proposta [cfr. Sez. 6, n. 13874 del 20/142013, dep. 24/03[20]4, Casteliana, Ra. 261529: "La nullità di ordine generale a regime intermedio, derivante dall'omesso avviso ad uno dei due difensori di fiducia delir data fis ta per i giudiz e (nella specie, di appello), deve essere eccepita a opera dell'altro difensore, o dal sostituto eventualmente nominato ai sensi deil'art. 97, comma quarto, cod. proc. pen., nel termine di cui all'art. 182, comma secondo, dello stesso codice").
4. La declaratoria d'inammissibilità del ricorso preclude ogni questione riguardante l'applicabilità al caso in esame della procedibilità a querela del furto contestato, siccome previsto dall'art. 2 d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, in vigore dal 30 dicembre 2022 per effetto della proroga disposta da decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162. Si estendono, invero, al caso in esame i principi già espressi dalle Sezioni Unite ric. Salatino nella ipotesi di reati per i quali la legge abbia introdotto il regime della procedibilità a querela, in base ai qua i la declaratoria d'inammissibilita dei ricorso, precludendo la costituzione di un valido rapporto processuale, prevale su una serie di eventi processuali successivi, quali il venire a maturazione del termine di prescrizione e la introduzione dei regime della procedibilità a querela (cfr. Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Saiatino, Rv. 273551 e 01, che, in relazione ai rE.,.ati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, ha così stabilito:"In tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.igs. 10 aprile 2018, n. 36 ed ai giudizi pendenti in sede di leglItimità, l'inammissibilltà del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa ravviso previsto dall'art. 12, comma 2, del predetto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela"). Tale orientamento ha trovato recenti conferme in plurime pronunce emesse da questa Corte all'indomani della entrata in vigore della riforma fsi veda in argomento Sez. 5, n. 5223 del 17/01/2023, Rv. 284176, casi massimata:"Nei giudizi pendenti in sede di legittimità, l'improcedibilità per mancanza di querela, necessaria per reati divenuti procedibili a querela a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non prevale sulillnamtnissib lità del ricorso, poiché, diversamente dall'ipotesi di "aboliti° criminis", non è idonea a incidere sul cd. giudicato sostanziale (Fattispecie di furto aggravato ai sensi degli artt. 61, comma primo, n. 5) cod. pen.)"1. Non rileva, quindi, che le parte offesa non abbia inteso proporre ci.tierela in relazione al reato sii furto, 5. Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna dei ricorrente ai pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. per., ai vers;
an-iento della somma - di eurc tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost, sent. n. 186 del 13/6/2000)„
P.Q.M
• Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. In Roma, così dec