Sentenza 3 luglio 2014
Massime • 1
In tema di giudizio di appello, l'onere di allegazione relativo allo specifico motivo di gravame con il quale si invoca il riconoscimento della attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., negata dal giudice di primo grado, deve ritenersi soddisfatto mediante la segnalazione degli elementi di fatto che possono condizionare il giudizio sull'esistenza della circostanza, spettando poi al giudice l'esercizio dei poteri officiosi per l'accertamento degli ulteriori elementi (nella specie, relativi alla congruità del risarcimento del danno) comprovanti la fondatezza delle deduzioni difensive.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/07/2014, n. 45232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45232 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 03/07/2014
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - SENTENZA
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere - N. 2209
Dott. DI NICOLA Vito - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 10918/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
C.F. , nato a (OMISSIS) ;
avverso la sentenza del 25/06/2013 della Corte di appello di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. BALDI Fulvio che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente all'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6;
udito per l'imputato l'avv. Gerboni Catia cha ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Bologna con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale riforma di quella resa in data 24 novembre 2009 dal Tribunale di Rimini, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di C.F. in ordine ai reati di cui ai capi B) ed E), perché estinti per intervenuta remissione di querela, e in ordine al reato di cui capo C), perché estinto per intervenuta prescrizione, rideterminando la pena, condizionalmente sospesa, per i residui reati di cui ai capi A) e D) in anni uno, mesi quattro e giorni dieci di reclusione.
Al ricorrente era contestato il reato (capo a) previsto dall'art. 81 cpv. c.p., art. 609 bis c.p., comma 1, per avere con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, costretto M.C. dopo averle bloccato le braccia impedendole ogni movimento a subire atti sessuali consistiti in reiterati baci sulle labbra, inoltre, dopo averla nuovamente afferrata per le braccia facendole rovinare al suolo, averla immobilizzata tenendole il braccio sinistro sotto il suo corpo tenendole bloccato il polso con la mano destra e averle infilato la mano sinistra all'interno della biancheria intima la toccava reiteratamente nelle parti intime. In (OMISSIS) ; querela del (OMISSIS) ; nonché il reato (capo d) previsto dall'art. 81 cpv. c.p. e art. 612 c.p., comma 2 perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, minacciava a M.C. un male ingiusto proferendo nei suoi confronti le seguenti frasi:
"... tu hai finito di vivere da adesso in poi tu farai tutto ciò che io voglio, starai a casa mia da stasera e non avrai contatti con nessuno, hai finito di vivere ..., passerai dei guai se hai telefonato o hai ricevuto delle telefonate da qualcuno ... meglio che confessi perché se lo scopro sarà molto peggio ...". In XXXXXX e altrove fino al (OMISSIS) .
2. Per la cassazione dell'impugnata sentenza, il ricorrente, per mezzo del proprio difensore, affida il gravame a cinque motivi con i quali deduce:
1) erronea applicazione della norma penale (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b)) in relazione all'art. 609 bis c.p., essendo emerso dagli atti di causa che l'imputato avrebbe baciato la persona offesa, sua ex fidanzata, a labbra chiuse nell'intento di riallacciare il rapporto sentimentale conclusosi da appena quindici giorni ed avendo la Corte territoriale erroneamente ravvisato il reato di violenza sessuale sulla base dell'equazione bacio - atto sessuale;
2) carenza e contraddittorietà della motivazione nonché travisamento della prova (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b)) in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante del risarcimento del danno, risultando acquisito al fascicolo di primo e di secondo grado la prova documentale dell'avvenuto risarcimento del danno;
3) travisamento della prova in ordine al reato di cui all'art. 612 c.p. ed erronea valutazione del tempus commissi delicti ai fini della intervenuta prescrizione con conseguente violazione dell'art. 157 c.p. (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e));
4) travisamento della prova in ordine all'affermazione della responsabilità fondandosi il giudizio di colpevolezza esclusivamente sulle dichiarazioni inattendibili della persona offesa nonché su dichiarazioni testimoniali inficiate dalla condotta processuale scorretta del legale della persona offesa (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e));
5) contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)) avendo la sentenza fondato la condanna dell'imputato, oltre che sulle inattendibili dichiarazioni della persona offesa, anche su un complesso compendio probatorio in ordine al quale la sentenza stessa non ha mancato di indicarne le criticità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato per quanto di ragione sulla base del secondo e del terzo motivo.
Il primo, il quarto ed il quinto motivo, che possono essere congiuntamente esaminati perché tra loro collegati, sono infondati.
2. I giudici del merito hanno, con doppia conforme decisione, ritenuto di fondare la penale responsabilità del ricorrente sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, correttamente ritenute intrinsecamente ed estrinsecamente attendibili con logica ed adeguata motivazione, insuscettibile perciò di rilievi in sede di controllo di legittimità.
Va in particolare sottolineato come le dichiarazioni rese dalla parte offesa siano apparse alla Corte territoriale dettagliate, precise e intrinsecamente coerenti;
ne' la persona offesa, pur sottoposta ad un lungo esame testimoniale, è mai è caduta in contraddizione e neppure la stessa ha mostrato alcun particolare malanimo nei confronti dell'imputato, circostanza valorizzata dalla Corte d'appello ad ulteriore conferma della credibilità intrinseca della dichiarante.
Le cui narrazioni hanno trovato significativo conforto anche nelle parziali ammissioni dell'imputato, il quale, in relazione al più grave episodio verificatosi il (OMISSIS) , che ha originato le imputazioni di violenza sessuale, di lesioni personali e di danneggiamento aggravato di cui ai capi A), B) ed E) della rubrica, ha ammesso di aver agito "perché era molto alterato" e di aver dato alla M. un bacio "a labbra chiusè", vincendone la resistenza con la forza, dopo che la donna si era divincolata dalla presa dell'imputato ed i due erano caduti a terra (al contempo, peraltro, negando di aver toccato la donna in parti intime del suo corpo). Altro significativo riscontro alle dichiarazioni della M. i giudici del merito hanno riscontrato nella refertazione medica rilasciata alla persona offesa dal pronto soccorso il giorno (OMISSIS) , essendo stato certificato che la donna presentava traumi contusivi multipli, piccole abrasioni al viso e al polso sinistro, lieve gonfiore ed ecchimosi, con minima abrasione, all'attaccatura dell'orecchio sinistro.
Tale referto ha dunque ampiamente corroborato il racconto della parte offesa, laddove la stessa aveva riferito che nella notte tra il (OMISSIS) , dopo essere stata costretta a seguire l'imputato fino a casa del medesimo, nel garage annesso all'abitazione venne da costui bloccata, subendo un'aggressione di evidente natura sessuale, nel corso della quale il C. , contro la volontà della donna chiaramente manifestata, la baciò, altresì toccandola nelle parti intime.
Al di là poi dei numerosi elementi di prova, di natura fattuale e logica - ampiamente riportati nella parte motiva della sentenza appellata, la Corte distrettuale ha ulteriormente ribadito come lo stesso imputato avesse ammesso di avere (la notte tra i (OMISSIS) , nel suo garage) afferrato la M. e, vincendone la resistenza, con la forza e incurante del suo divincolarsi per sottrarsi al C. , la baciò sulle labbra, condotta integrante gli estremi della contestata fattispecie di violenza sessuale, in costanza di un contatto fisico che, afferente alla sfera delle pulsioni sessuali, era avvenuto in presenza di una più che esplicita ricusa della donna.
3. Di fronte ad una ricostruzione logica e completa della regiudicanda, le censure di contraddittorietà della motivazione e di travisamento della prova sono ampiamente destituite di fondamento e le doglianze - quantunque ricondotte nel vizio di motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) - si risolvono in rilievi meramente fattuali, perciò non consentiti in sede di legittimità, del tutto sganciati dal compendio processuale correttamente esaminato dalla Corte territoriale, per come è emerso dagli atti il cui accesso è consentito alla Corte di cassazione in sede di controllo di legittimità.
3.1. Infondato è anche il rilievo sollevato con riferimento alla ritenuta riconducibilità del bacio, ammesso dall'imputato, nella nozione di atti sessuali.
È allora solo il caso di precisare che l'affermazione di responsabilità è stata fondata sulla versione, ritenuta attendibile, della persona offesa e dunque su una condotta del ricorrente, come certificata nel capo di imputazione, sussumibile con ogni evidenza nella fattispecie della violenza sessuale. La Corte territoriale ha solo affermato che, se anche si fosse voluta considerare la versione minimalista fornita dall'imputato, il reato di violenza sessuale sarebbe stato parimenti integrato. E tanto è stato affermato dalla Corte territoriale con fondamento in quanto la giurisprudenza di questa Corte è orientata nel ritenere che, in tema di violenza sessuale, vanno considerati atti sessuali quelli che siano idonei a compromettere la libera determinazione della sessualità della persona o ad invadere la sfera sessuale con modalità connotate dalla costrizione (violenza, minaccia o abuso di autorità), sostituzione ingannevole di persona, abuso di inferiorità fisica o psichica, in essi potendosi ricomprendere anche quelli insidiosi e rapidi, che riguardino zone erogene su persona non consenziente, come ad es. palpamenti, sfregamenti, baci (Sez. 3, n. 42871 del 26/09/2013, Z., Rv. 256915) sicché nella nozione di atti sessuali si devono includere non i soli atti che involgono la sfera genitale, bensì tutti quelli che riguardano zone del corpo note - secondo la scienza medica, psicologica, antropologico e sociologica - come erogene in quanto tali atti, compreso il bacio a labbra chiuse, se commessi su persona non consenziente o su persona infraquattordicenne, sono lesivi del bene tutelato, cioè della libertà sessuale del soggetto passivo del reato (Sez. 3, n. 1137 del 04/12/1998, De Marco, Rv. 212821).
4. Il secondo motivo di ricorso è invece fondato.
La Corte territoriale ha ritenuto di escludere la concedibilità della reclamata circostanza attenuante del danno risarcito ex art. 62 c.p., n. 6 sul rilievo che - pur dando per ammesso che un qualche risarcimento, come sostenuto dall'imputato, fosse stato eseguito - non se ne conosceva l'importo, di modo che non vi erano elementi per valutarne l'adeguatezza.
Tuttavia nel fascicolo per il dibattimento di primo grado (fol. 45) si riscontra la dichiarazione della persona offesa di aver ricevuto il risarcimento del danno conseguente ai reati ascritti a carico del C. e nel fascicolo d'appello si riscontra una procura speciale rilasciata dalla persona offesa con dichiarazione di totale risarcimento del danno, con la conseguenza che la motivazione della sentenza impugnata è in parte qua viziata per travisamento della prova (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)) in quanto da, sebbene in via dubitativa, per non esistente una informazione processuale (il risarcimento del danno e l'importo) che indiscutibilmente esiste, essendo poi riservato il giudizio di congruità ed ogni altra opportuna valutazione ad un momento successivo, e non comprendendosi se il diniego sia motivato o meno dalla circostanza che alcuna forma di risarcimento sia stata eseguita.
In ogni caso, al cospetto di uno specifico motivo di gravame (pag. 9 atto d'appello) con il quale si reclamava l'attenuante ed in presenza di prova circa il conseguito risarcimento, non ancora della sua congruità, e quindi segnalata al giudice la presenza di elementi che potevano condizionare il giudizio circa l'esistenza di circostanze del reato incidenti sulla determinazione della pena, spettava poi al giudice attivarsi per il conseguimento della prova in ordine alla sussistenza o meno degli elementi di fatto dai quali potesse ricavarsi il fondamento delle deduzioni avanzate dall'imputato, non vigendo nel processo penale, in modo rigido, il principio, proprio del processo civile, dell'onere della prova.
Ne consegue che limitatamente all'applicabilità o meno dell'attenuante prevista dall'art. 62 c.p., n. 6 la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna che terrà conto degli atti processuali in precedenza indicati e, per altro, anche della deduzione dell'imputato (a pag. 7 del ricorso per cassazione) circa l'acquisizione in atti di una copia dell'assegno dell'importo di 2.000,00 Euro emesso all'ordine di M.C. con la possibilità di compiere, se necessario, ogni utile accertamento in proposito.
5. Fondato il secondo motivo di ricorso, il reato di cui al capo d) della rubrica è estinto per prescrizione nel frattempo maturata, con la conseguenza che, in mancanza di evidenti cause di proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129 c.p.p., la sentenza impugnata va annullata in parte qua senza rinvio con eliminazione della relativa pena di dieci giorni di reclusione applicata in continuazione alla pena finale di anni uno e mesi quattro di reclusione comminata per il reato di cui al capo a) della rubrica.
Il ricorso va rigettato nel resto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato sub D) è estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena di giorni dieci di reclusione.
Annulla la sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna limitatamente all'applicazione dell'art. 62 c.p., n.
6. Rigetta, nel resto, il ricorso.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 3 luglio 2014.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2014