Cass. pen., sez. III, sentenza 03/07/2014, n. 45232
CASS
Sentenza 3 luglio 2014

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In tema di giudizio di appello, l'onere di allegazione relativo allo specifico motivo di gravame con il quale si invoca il riconoscimento della attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., negata dal giudice di primo grado, deve ritenersi soddisfatto mediante la segnalazione degli elementi di fatto che possono condizionare il giudizio sull'esistenza della circostanza, spettando poi al giudice l'esercizio dei poteri officiosi per l'accertamento degli ulteriori elementi (nella specie, relativi alla congruità del risarcimento del danno) comprovanti la fondatezza delle deduzioni difensive.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 03/07/2014, n. 45232
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 45232
    Data del deposito : 3 luglio 2014

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