Articolo 24 della Legge 15 dicembre 1990, n. 395
Articolo 23Articolo 25
Versione
11 gennaio 1991
Art. 24. (Giurisdizione) 1. Gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria sono soggetti alla giurisdizione penale dell'autorita' giudiziaria ordinaria.
2. I procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge a carico del personale del disciolto Corpo degli agenti di custodia dinanzi agli organi giurisdizionali militari proseguono dinanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria competente per territorio e per materia.
Entrata in vigore il 11 gennaio 1991