Articolo 5 della Legge 19 febbraio 1981, n. 27
Articolo 4Articolo 6
Versione
8 marzo 1981
Art. 5.
Il ruolo organico della magistratura e' aumentato di 150 unita'.
Con uno o piu' decreti del Presidente della Repubblica si provvedera' all'aumento delle piante organiche degli uffici giudiziari per far fronte alle esigenze determinate dalla gravita' dei carichi di lavoro attingendo al contingente in aumento di cui al precedente comma.
Entrata in vigore il 8 marzo 1981
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