Sentenza 21 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 21/05/2002, n. 7408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7408 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2002 |
Testo completo
074 08 / 02 ee 73186 PUBB IANA Oggetto: IRPEF - Agevolazioni per 6 i terremotati E 8 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 9 N 1 / O I 4 R / Z 6 A A . 2 T R CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE N . T R U - . S I B P B . I G B . R E L SEZIONE QUINTA CIVILE L R.G.N. 24821/2000 T L R E A D F A I B S Cron. 20638 A D N osta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: A I E T E R S T 1 E I 3 N T A 1 E Dott. Giovanni Presidente Rep. Paolini S A E M Dott. Giulio Graziadei Consigliere C.C. 22.02.2002 Consigliere Dott. Salvatore Di Palma Dott. Vittorio Ragonesi Consigliere Dott. Achille Meloncelli Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 73186 sul ricorso proposto: dal MINISTERO DELLE FINANZE, UFFICIO DELLE ENTRATE DI PERUGIA, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dal- l'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato per legge in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12; - ricorrente- - contro la signora NA IO, residente in [...](Perugia), Via del Sindacato 12; - intimata - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Perugia 22 ot- tobre 1999, n. 290/05/99, depositata il 23 novembre 1999; 6 2 0 1 udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio del 22 feb- braio 2002 dal Cons. Achille Meloncelli;
vista la nota del 7 dicembre 2001, con la quale il P.M., in persona del Sosti- tuto procuratore generale dottor Maurizio Velardi, chiede che il ricorso sia rigettato per manifesta infondatezza;
Svolgimento del processo e motivi della decisione 1. La signora NA VO è destinataria della cartella esattoriale n. 5007810, relativa a iscrizione a ruolo per il recupero di IRPEF e ILOR 1985. 2. Il ricorso del contribuente è accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Perugia con sentenza n. 265/04/96. 3. L'appello dell'Ufficio delle entrate di Perugia 1 (imposte dirette di Perugia) è rigettato dalla Commissione tributaria regionale di Perugia con sentenza 22 ottobre 1999, n. 290/05/99. 4.1. Il Ministro delle finanze ricorre per la cassazione della senten- za della Commissione tributaria regionale di Perugia 22 ottobre 1999, n. 290/05/99, denunciando la violazione e la falsa applicazione: dell'art. 28 L. 13 maggio 1999, n. 133; dell'art.
3.2 bis DL 30 dicembre 1985, n. 791; dell'art. 13.1 L. 27 dicembre 1997, n. 449; dell'art. 10 L. 28 febbraio 1986, n. 46; dell'art. 2 DPR 29 settembre 1973, n. 597; del DL 29 maggio 1989, n. 202, conv. in L. 1989, n. 263. 4.2. Il Ministro ricorrente conclude chiedendo la cassazione della sentenza impugnata, con vittoria di spese.
5. Il ricorso è manifestamente infondato. Infatti, è principio consoli- dato nella giurisprudenza di questa Corte, in tema di agevolazioni tributarie 2 per i terremotati dell'Italia centrale e meridionale, quello secondo il quale dev'essere considerato come introduttivo di un'ulteriore agevolazione, con- sistente nella rideterminazione dell'imponibile dopo la scadenza della so- spensione, al netto dei versamenti sospesi, l'art.
3.2 bis DL 30 dicembre 1985, n. 791, convertito in L. 28 febbraio 1986, n. 46, il quale prevede che le somme relative ai pagamenti delle imposte dirette, sospesi, in virtù del- l'art. 13 quinquies DL 26 maggio 1984, n. 159, convertito in L. 24 luglio 1984, n. 363, fino al 31 dicembre 1985, non concorrono alla formazione del- l'imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'ILOR, in virtù dell'interpretazione au- tentica di cui all'art. 28 L. 13 maggio 1999, n. 133, posto in relazione all'art. 11 L. 18 febbraio 1999, n. 28 (vedasi, per tutte, la sentenza 25 giugno 2001, n. 8659).
6. La manifesta infondatezza del ricorso ne comporta il rigetto.
7. Poiché la contribuente intimata non si è costituita in giudizio, non v'è ragione perché ci si pronunci sulle spese processuali relative al giudizio di cassazione.
PQM
la Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 febbraio 2002. PresidentePork II relatore ed estensore Mikwall, IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO INCANCELLERIA 21 MAG. 2002 Osvaldo Ascanio Oggi IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio REGISTRAZIONE D.P.R. 26/4/1986 - N. 5 RIA DA B. ALL. B TA AI SENSI DEL ESENTE TRIBU TA 131 TERIA . N A M