Sentenza 28 gennaio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 28/01/2002, n. 999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 999 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL ODOLO TALIANO0.0999/02 - - LA CORTE SUPRE A DEC f SEZIONE SECONDA CIVILE Pagamento UNORAR! Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: PROFESSIONAL Presidente Dott. Mario SPADONE R.G.N. 13976/99 Rel. Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI 15513/99 Cron. 2604 Dott. Olindo SCHETTINO - Consigliere Consigliere Dott. Carlo CIOFFI Rep. 279 Consigliere Ud.09/10/01 Dott. Ettore BUCCIANTE ha pronunciato la seguente SE NTENZ A sul ricorso proposto da: D'NT RA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VALLISNERI 11. presso lo studio dell'avvocato CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE PAOLO PACIFICI, che lo difende, giusta delega in atti;
Richiesta copia studio dal Sig IL SOLE 24 ORE-- - ricorrente per diritti 3,10 28 GEN 2002-
contro
IL CANCELLIERE VA OR NA;
€1,55 L3000 CANCELLERIA - intimata e sul 2° ricorso n° 15513/99 proposto da: VA OR NA, elettivamente domiciliata in DF013438 ROMA LGO DEL NAZZARENO 8, presso lo studio 155 L3000 2001 dell'avvocato MASSIMO CERNIGLIA, che la difende, CANCELLERIA 1322 giusta delega in atti;
-1- DF013439 controricorrente e ricorrente incidentale nonchè contro elettivamente domiciliato in ROMA, RA, D'NT 11, presso lo studio dell'avvocato VIA VALLISNERI PAOLO PACIFICI, che lo difende, giusta delega in atti;
controricorrente al ricorso incidentale avverso la sentenza n. 672/98 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 08/06/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/10/01 dal Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI;
udito 1'Avvocato PACIFICI Paolo, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale, chiede la produzione in udienza dell'originale della scrittura privata del 29/2/88 e la deposita;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso esprimendo parere negativo alla produzione del documento, nel merito, per il rigetto del ricorso incidentale, l'accoglimento del 1° motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri motivi. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO In forza di decreto ingiuntivo emesso dal Presidente del Tribunale di Torino e notificato il 7.4.1992 l'avvocato LE D'NT intimava a VA IO TE il pagamento di £. 36.720.000 oltre accessori, a titolo di compenso per prestazioni professionali e spese di liquida- zione parcella. Il decreto ingiuntivo era concesSO su prova scritta consistente nella dichiarazione del 29.2.1988 a firma della VA, asseritamente contenente il riconoscimento di debito per £. 40.000.000, deducendosi da esso gli acconti che il ricorrente stesso aveva indicato come percepiti. il decreto proponeva tempestivaAvverso opposizione la debitrice ingiunta la quale, pur dichiarando di riconoscere come propria la sottoscrizione apparente sul documento, poneva in dubbio che essa fosse stata apposta in calce ad un testo quale figurava nella detta scrittura, negando di "avere mai sottoscritto un atto del genere" e riservandosi la proposizione di querela di falso. Si costituiva in giudizio il creditore opposto lamentando la pretestuosità delle avversarie conte- stazioni e chiedendo l'integrale conferma del 3 decreto. Il Tribunale adito, con sentenza 23.5.96, revocava il decreto in quanto concesSO per un credito non interamente liquido perché comprensivo di rivalutazione monetaria e nel merito, preso atto che la preannunciata querela di falso non era stata respingendo istanze realtà proposta, ein addotte circostanze di disagio istruttorie sulle psicologico e di pressanti necessità della VA all'epoca della pretesa sottoscrizione e sullo effettivo oggetto di essa, riteneva dirimente il tenore della menzionata scrittura 29.2.88 dalla quale desumeva una pattuizione di compensi professionali, in relazione alle pratiche civili e penali ivi enunciate, per l'importo complessivo di quaranta milioni. Detraeva da tale somma i riconosciuti acconti per quattro milioni, nonché il valore di prestazioni che non risultavano svolte (opposizione a precetto "Muscolo") e, aggiunto il costo della intervenuta liquidazione del Consiglio dell'Ordine, determinava in £. 35.713.000 la somma dovuta, per la quale pronunciava condanna, con gli interessi e il maggior danno da mora. Proposti gravami, (principale) dalla VA e (incidentale) dal D'NT, proposta dalla prima querela di falso contro la scrittura oggetto di causa, prodotta soltanto in fotocopia, discono- sciuta formalmente dalla stessa VA la conformità all'originale della fotocopia in atti, la Corte d'appello di Torino, con sentenza 22.5- 8.6.98, dichiarava inammissibile la proposta querela e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condannava l'appellante principale al pagamento, in favore di controparte, della somma di £. 17.080.000 oltre interessi ed esclusi i maggiori danni da mora, respingeva l'appello incidentale e condannava la VA al pagamento di metà delle spese del doppio grado, compensate per il residuo. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione D' NT LE sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso VA IO TE la quale ha a sua volta proposto ricorso incidentale affidato ad un'unica censura. MOTIVI DELLA DECISIONE Va preliminarmente disposta la riunione dei due ricorsi, il principale e l'incidentale, in quanto proposti avversO la medesima sentenza (art. 335 cpc). 5 Ai sensi dell'art. 372 c.p.c. va dichiarato inammissibile il deposito in questa sede dalle originale della scrittura 29.2.88 non essendo stato tale documento prodotto nei precedenti gradi del processo e non rientrando esso tra le eccezioni di cui alla seconda parte del primo comma della suindicata norma. Va quindi esaminato per primo, per evidenti ragioni di priorità logico-giuridica, il ricorso 7 incidentale con il quale si denunzia violazione e/o 4 1 falsa applicazione dell'art. 112 cpc. / 5 Ripropone sostanzialmente la ricorrente VA in questa sede la censura di ultrapetizione (asseritamente verificatasi per avere il Tribunale pronunciato nel merito della pretesa azionata mediante decreto ingiuntivo pur essendosi limitato il creditore opposto a chiedere la conferma del detto decreto senza formulare domanda di condanna al pagamento) già avanzata dalla predetta nel giudizio d'appello e ritenuta infondata dalla Corte torinese. Osserva il Collegio che con argomentazioni pienamente condivisibile la Corte territoriale ha in proposito rilevato: che la "domanda di condanna al pagamento" era 6 da ritenere implicita nella richiesta di rigetto dell'opposizone al decreto ingiuntivo e non aveva bisogno di essere formalmente proposta in aggiunta a quella di conferma del decreto medesimo;
che nel caso concreto, poi, dovendosi le domande giudiziali valutare non solo alla stregua delle formali conclusioni assunte, ma anche del complessivo contesto, la richiesta del creditore opposto di pronunciarsi comunque nel merito era implicitamente desumibile dalla comparsa di risposta, che conteneva argomentazioni attinenti appunto al merito del credito azionato;
che era inoltre evidente come l'acquiescenza del D'NT alla revoca del decreto ingiuntivo, pronunciata dal primo giudice per ragioni avesse comportato unicamente processuali, non decadenza del predetto dal difendersi nel merito giacchè, avendo la decisione di prime cure emesso condanna in favore del creditore opposto, questi non aveva ovviamente motivo di proporre gravame, tant'è che correttamente aveva proposto rituale appello incidentale laddove era rimasto parzialmente soccombente (in relazione agli onorari per opposizione a precetto "Muscolo"). Passando all'esame del ricorso principale, con il primo motivo si denunzia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 215 stesso codice, nonché degli artt. 2702 e 2719 c.c.. Contesta il ricorrente l'affermazione della Corte del merito secondo cui non sarebbe stata rilevato la tardività dell'eccezione ex art. 2719 C.C. proposta da controparte, laddove, al contra- rio, tale contestazione sarebbe stata tempestiva e specifica avendo esso D'NT, all'udienza del 17.7.97, in occasione della costituzione del nuovo difensore della VA, contestato "anche per la loro tardività" le istanze svolte a verbale dalla difesa della predetta. Rileva che la eccezione in discorso, prima ancora che tardiva, era radicalmente inammissibile, essendo lastata precedentemente appurata provenienza ed autenticità della copia fotostatica prodotta in causa (la verifica della conformità della copia all'originale della scrittura 29.2.88 era stata soddisfatta con esito positivo sin dalle primissime fasi del giudizio attraverso l'esibi- zione dell'originale), sicchè, come correttamente controparte, l'unica alter- inteso dalla stessa nativa rimasta era costituita dalla querela di falso, che era stata infatti presentata all'udienza 8 del 16.10.97. La doglianza non può essere accolta. Ed invero, premesso che di inammissibilità ex art. 2719 CC si parla per la dell'eccezione prima volta in questa sede di legittimità senza che sul punto siano sorte contestazioni nelle pregresse fasi di merito, correttamente la Corte torinese ha osservato che la tardività della stessa, non rilevabile d'ufficio, non era stata eccepita dallo attuale ricorrente non potendosi ritenere sufficiente a tal fine il generico rifiuto "di accettare il contraddittorio su eventuali domande od eccezioni di controparte" enunciato all'udienza di precisazione delle conclusioni, il quale rifiuto si riferiva evidentemente alle "eventuali" domande ed eccezioni nuove formulate in sede di precisazione delle conclusioni della controparte, non potute esaminare con calma, e non già alle eccezioni già in atti in quanto sollevate nelle precedenti difese. Né, ad avviso del Collegio, la tardività di tale eccezione può ritenersi specificamente rilevata, come assume il ricorrente, all'udienza del 17.7.97, stante l'assoluta genericità della contestazione contenuta nel relativo verbale in 9 merito alla tardività delle istanze in esso svolte. Con il secondo motivo del ricorso principale si deduce manifesta illogicità della gravata sentenza nella parte in cui, nel quantificare l'assistenza penale, pur facendo esplicito riferimento al tariffario professionale, aveva ritenuto di liquidare una somma pari a £. 500.000. Lamenta il D'NT che, a fronte dei forniti dati documentali, in modo del tutto illogico il giudice del gravame di merito abbia ridotto nella suindicata misura il valore di una prestazione, che H alla stregua dei medesimi parametri adottati dal giudicante, era di gran lunga superiore a quella liquidata, tanto da essere stata ritenuta congrua per difetto dalla stessa VA. La censura non ha pregio per l'assorbente rilievo che ai fini del controllo della legittimità della pronunzia di liquidazione del compenso per prestazioni professionali il ricorrente non può limitarsi, come è avvenuto nel caso di specie, a contestare la violazione della tariffa profes- sionale per essere il valore della sua prestazione "di gran lunga superiore a quella liquidata”, ma deve specificare le singole voci tariffarie e gli importi non considerati. 10 Tanto più poi che nella fattispecie che ne occupa, il giudice del gravame di merito ha congruamente motivato sul punto la sua decisione affermando: che, quanto all'attività di assistenza come persona offesa in procedimento penale a carico della VA nella sola fase di istruttoria formale, comprovando la documentazione prodotta l'attività giudiziale penale svolta, il relativo importo a suo tempo non sottoposto a liquidazione del Consiglio dell'ordine appariva quantificabile, alla stregua della tariffa di cui al D.M. 22.6.82, in £. 500.000; che non vi era prova invece dello svolgimento penale di consulenza о comunquedi attività stragiudiziale, negata dalla controparte. Con il terzo ed ultimo motivo del ricorso principale si denunzia, infine, violazione dello art. 91 cpc in relazione alle spese del giudizio di primo grado. Incomprensibile era, ad avviso del ricorrente, motivazione della compensazione, sia pur la parziale, delle spese di lite del primo grado essendosi l'azione giudiziaria resa indispensabile a fronte delle pervicace determinazione della 11 VA di non pagare alcunchè per le spettanze maturate in molteplici anni di continua e costante assistenza legale da parte del suo difensore. Anche tale ultima doglianza non si sottrae alla sorte delle precedenti. Costituisce "jus receptum" nella giurisprudenza di questa Corte che il sindacato di legittimità, in tema di regolamento delle spese processuali (art. 91 cpc) è limitato alla violazione del principio secondo cui esse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa. Esula, pertanto, da tale sindacato e rientra, invece, nei poteri discrezionali del giudice del merito, la valutazione circa l'opportunità della compensazione totale o parziale delle stesse, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia in quella di concorso di altri giusti motivi (art. 92 cpc). Come ripetutamente precisato da questa stessa Corte, l'insindacabilità, nella attuale sede, della pronuncia del giudice di merito circa la compen- sazione delle spese processuali trova peraltro un limite nel caso in cui, a giustificazione della disposta compensazione, siano addotti motivi illogici od erronei (cfr., Cass. n.ri 1339/81, n. 12 115/82, n. 7248/86, n. 5025/89, n. 2103/90, n. 8242/92, n. 7535/93). correttamente Tali principi sono stati applicati dalla Corte torinese che nell'avvalersi del potere discrezionale di compensare, peraltro in ragione della metà, con accolto alla VA della metà residua, le spese dell'intero procedimento, ha motivato il suo convincimento con ragioni logiche esplicitats, con riguardo all'esito finale della lite, nella parziale soccombenza del D'NT, che aveva ottenuto pronuncia favorevole per circa la metà dell'importo azionato. 100T 129,11 Alla stregua delle svolte argomentazioni 1453T 41,32 entrambi i ricorsi vanno respinti, mentre ricorrono le TOT 170,43 giusti motivi per compensare interamente tra parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte, riunisce i ricorsa e li rigetta. 200 Compensa interamente tra le parti le spese del G A M giudizio di cassazione. Roma 9 ottobre 2001. 3 врамо 4 4 1 Mention terse 3 6 A , G 0 7 N 1 A T IL CANCELAERE C1 8 I E 4 HoCatonia S 5 O T 0 N 2 DEPOSITATO DANCELLERIA E Roma 28 GEN 2002 C