Sentenza 12 marzo 2008
Massime • 1
L'avere accettato di farsi intestare fittiziamente beni immobili per la consumazione di una serie di condotte di riciclaggio e reimpiego di denaro, beni, utilità di provenienza illecita costituisce colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione, poiché in tal modo, se anche non si sia a conoscenza della vicenda illecita sottostante e dei motivi che hanno indotto le parti a servirsi di una "testa di legno", si assume comunque il rischio del coinvolgimento in attività illecite.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/03/2008, n. 22281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22281 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. IACOPINO Silvana Giovanna - Presidente - del 12/03/2008
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - SENTENZA
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - N. 664
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere - N. 022193/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CC ON, N. IL 12/04/1952;
2) MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;
avverso ORDINANZA del 20/03/2006 CORTE APPELLO di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. AMENDOLA ADELAIDE;
Lette le conclusioni del Procuratore generale presso la Corte di cassazione, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con ordinanza del 20 marzo 2006 la Corte d'appello di Milano rigettava la domanda di riparazione proposta da NO TO, in relazione alla detenzione dallo stesso sofferta dall'8 ottobre 1999 al 22 gennaio 2000, parte in carcere e parte in regime di arresti domiciliari, nell'ambito del procedimento penale che lo aveva visto imputato dei reati di cui agli artt. 648 bis e 648 ter cod. pen.. In motivazione il giudicante, premesso che il NO, giudicato col rito abbreviato, era stato riconosciuto in primo grado colpevole e condannato;
che la sentenza era stata confermata in sede di gravame;
che la Corte di cassazione aveva annullato la sentenza;
che, giudicando in sede di rinvio, la Corte d'appello aveva dichiarato n.d. procedere in ordine al reato di cui all'art. 712 c.p. così modificata l'originaria imputazione, perché estinto per prescrizione;
che detta sentenza era stata annullata dalla Corte di cassazione, osservava che l'istante aveva avuto una parte cruciale nella conclusione di atti negoziali aventi ad oggetto un complesso immobiliare sito in Roma, acquistato con denaro provento di delitti concernenti il traffico di stupefacenti, essendosi prestato alla realizzazione di un'operazione di interposizione fittizia nell'acquisto del bene per conto di una società schermo, "oggettivamente" idonea ad ostacolare l'identificazione della provenienza delle somme destinate al pagamento. La complessità dell'operazione e il ricorso al meccanismo della simulazione avrebbero ragionevolmente dovuto allarmare un operatore di media capacità. Di modo che la circostanza che un esperto del settore come il NO vi avesse peso parte integrava da sola la colpa grave, ostativa all'insorgere del diritto alla riparazione.
1.2 Avverso detta pronuncia ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del suo difensore, NO TO, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
- violazione di legge, mancanza e manifesta illogicità della motivazione, per avere il giudice di merito qualificato in termini di colpa grave il suo concorso alla interposizione fittizia della Isotecnica nell'acquisto della villa, laddove nel settore immobiliare trattasi di procedimento negoziale ampiamente diffuso e finalizzato ai più svariati scopi, "del tutto leciti";
- mancanza di motivazione in ordine a due elementi decisivi evidenziati in ricorso, e cioè, da un lato, il fatto che egli aveva sempre avuto un atteggiamento estremamente collaborativo, essendosi spontaneamente presentato per rendere l'interrogatorio e consegnato alle Forze dell'ordine non appena era venuto a conoscenza della esistenza di un ordine custodiate che lo riguardava;
dall'altro la circostanza che il principale teste di accusa aveva sempre escluso che egli fosse consapevole della illecita provenienza delle somme impiegate nell'acquisto dell'immobile.
1.3 Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha chiesto che il ricorso venga rigettato.
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, costituitosi in giudizio, ha chiesto che l'impugnazione venga dichiarata inammissibile, improponibile, o comunque infondata nel merito.
2.1 Il ricorso è infondato.
La reiezione della domanda del NO è stata dalla Corte d'appello motivata sulla base del rilievo che le operazioni finanziarie aventi ad oggetto il complesso immobiliare nel cui acquisto era stato investito denaro di provenienza delittuosa, erano oggettivamente idonee ad ostacolarne l'identificazione di modo che, prendendovi parte, l'istante aveva finito per contribuire alle illecite finalità della transazione con imperdonabile leggerezza.
Così argomentando, la Corte d'appello, lungi dall'appiattirsi sulle iniziali intuizioni investigative e sulla ricostruzione della vicenda che, accolta dal giudice di primo grado e d'appello, venne poi definitivamente sconfessata dalla Suprema Corte, ha fatto corretta applicazione del principio in base al quale il giudice della domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione "deve fondare la sua deliberazione su fatti concreti e precisi, esaminando la condotta tenuta dal richiedente sia prima che dopo la perdita della libertà personale, al fine di stabilire, con valutazione ex ante" non già "se tale condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato (...) la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto" (Cass. pen., sez. 4, 10 novembre 2004, n. 9082). E invero la tesi secondo cui nel settore immobiliare il fenomeno della interposizione fittizia è largamente diffuso, potendo essere finalizzato agli scopi più disparati, "del tutto leciti", non coglie nel segno a sol considerare che, quando ciò sia, i soggetti coinvolti nell'operazione sono a conoscenza non solo delle modalità della stessa, ma anche della sua reale portata e dunque dei motivi che hanno indotto le parti a servirsi di una "testa di legno". Ove invece questo non accada, chi concorre alla realizzazione di vicende contrattuali di tal fatta - e tanto più se esse riguardino, come nella fattispecie, complessi immobiliari imponenti - assume per ciò solo il rischio di un coinvolgimento in procedimenti negoziali truffaldini o frodatori. Il che vale da sè a connotarne il comportamento in termini di imperdonabile leggerezza. In tale prospettiva nessun rilievo possono assumere ne' il preteso atteggiamento collaborativo dell'istante, una volta assodato che esso non comportò la prospettazione di circostanze dirimenti ai fini della esclusione della sua colpevolezza, ne' il contenuto della deposizione del principale teste di accusa.
Va all'uopo ricordato che nel procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione (art. 314 c.p.p.), non si tratta di stabilire se determinati comportamenti costituiscano o meno reato, ma se essi si siano posti come fattori condizionanti (anche nel concorso dell'altrui errore) della disposta detenzione, per la loro idoneità, da valutarsi ex ante, a trarre in inganno l'autorità giudiziaria. In definitiva, l'apparato motivazionale del provvedimento impugnato resiste alle critiche formulate nei motivi di ricorso, il quale deve conseguentemente essere rigettato.
Alla pronuncia segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Ricorrono invece giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del grado.
P.Q.M.
La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Compensa interamente tra le parti le spese del grado.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 marzo 2008. Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2008