Sentenza 25 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/01/2001, n. 1014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1014 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula B 010 14 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Composta dai Magistrati: -R.G.N.1220/98 Dott. Paolino Dell'Anno Presidente -Cron.2128 Bruno Battimiello Rel.- Consigliere -Rep. Florindo Minichiello -Ud. 13.11.2000 Stefano M. Evangelista -Oggetto: CORTE SUPREMA DICASSAZIONE Giovanni Amoroso UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copía studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. SENTENZA per dirit . 3000 25 GEN 2001 sul ricorso proposto da IL CANCELLIERE MARASTONI AL, elett.te dom.ta in Roma alla via Arno n. 47 presso l'avv. Franco Agostini che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del ricorso ricorrente
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE INPS, in per- sona del Presidente legale rapp.te p.t., rappresentato e di- feso, giusta procura speciale in calce al controricorso, da- gli avv.ti. Carlo De Angelis, Gianfranco Barbaria e Gabriel- €624 CORTE STEMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale ai Sig. AGOSTINAGOSTIM per diritti L. # 13 FEB. 2001 IL CANCELLIERE la Pescosolido, con domicilio eletto in Roma in via della Frezza n. 17 presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto controricorrente per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n° 864 in data 21-23 ottobre 1997 (R.G. 471/97). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13 novembre 2000 dal cons. dott. Bruno Battimiello;
udito l'avv. Franco Agostini;
udito l'avv. Carlo De Angelis;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Antonio Buonajuto, che ha concluso per il rigetto del ricorso e, in subordine, per la remissione degli atti alle Sezioni unite. N Svolgimento del processo Il Tribunale di Reggio Emilia, con la sentenza in epigrafe indicata, ha confermato la sentenza del Pretore del luogo con la quale è stato deciso che le pensioni di guerra sono compu- tabili nel calcolo del reddito, ai fini dell'attribuzione della pensione sociale ai cittadini italiani ultrasessanta- cinquenni sprovvisti di reddito. Ha quindi rigettato l'appello proposto da AS AL contro l'INPS. Il Tribunale ha ritenuto che la pensione sociale ha natura alimentare e viene erogata in favore dei cittadini italiani ultrasessantacinquenni sprovvisti dei mezzi minimi di sussi- stenza. Pertanto, la percezione di redditi di qualsiasi natu- ra (oltre un certo limite) non giustifica la corresponsione di un beneficio assistenziale che ha carattere residuale. Ta- le principio è contenuto nell'art. 26 della legge n. 153 del 1969 (istitutiva della pensione sociale), il cui comma 3 san- cisce espressamente il divieto di cumulo della pensione so- ciale con le pensioni di guerra (n. 2) e con altre specifiche prestazioni di carattere sia previdenziale che assistenziale (n. 1). Né contraddice tale divieto l'art. 77 d.p.r. n. 715 del 1978 il quale, nello stabilire la non computabilità delle pensioni di guerra nel calcolo del reddito, fa espressamente salve le disposizioni limitative concernenti la pensione so- ciale. 3 Avverso questa decisione AS AL ricorre per cassazio- ne. L'INPS resiste con controricorso. Motivi della decisione Con l'unico motivo - denunciando violazione e falsa applica- 153, e dell'art. 3zione dell'art. 26 L. 30 aprile 1969 n. d.l. 2 marzo 1974 n. 30, convertito nella L. 16 aprile 1974 n. 114; dell'art. 5 L. 8 agosto 1991 n. 261; nonché vizio di motivazione (art. 360 n. -3 e 5 cod. proc. civ.) AS AL critica l'impugnata sentenza per non avere il Tribunale considerato che la natura risarcitoria dei trattamenti pen- sionistici di guerra non può non implicare, alla stregua del primo comma dell'art. 5 1. n. 261 del 1991 e come risulta dalla sentenza n. 7797/1993 della Corte, l'inapplicabilità del principio della non cumulabilità delle pensioni di guerra con la pensione sociale sancito dall'art. 26 1. n. 153 del 1969, atteso che è proprio siffatta natura del trattamento ad escludere il suo computo nel calcolo del reddito di coloro che ne usufruiscono, ai fini sia fiscali che previdenziali e assistenziali e in ogni altro caso nel quale il reddito abbia rilevanza. La natura risarcitoria delle pensioni di guerra rende irrilevante la norma contenuta nel secondo comma dell'art. 5 detto, secondo cui restano salve le disposizioni circa la non cumulabilità della pensione sociale con le pen- sioni di guerra ed altre provvidenze o benefici anche previ- denziali. In ogni caso, la regola della non cumulabilità sa- rebbe stata soppressa dall'art. 14 septies della legge n. 33 del 1980 (di conversione del d.l. n. 663 del 1979) che, nello stabilire nuovi limiti reddituali per l'assegno di invalidità civile (che viene attribuito alle stesse condizioni previste per la pensione sociale, ai sensi degli artt. 12 e 13 1. n. 118 del 1971), fa espresso riferimento ai redditi calcolati agli effetti dell'Irpef (da cui le pensioni di guerra sono esenti) ed abroga le disposizioni legislative incompatibili. Il motivo è infondato. La legge 30 aprile 1969 n. 153, nell'istituire la pensione sociale, stabilisce, all'art. 26, comma 3, n. 2, che non ne hanno diritto coloro che percepi- scono pensioni di guerra, fatta eccezione per i reduci della guerra 1915-18. L'art. 77, primo comma, d.p.r. 23 dicembre 1978 n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra) stabili- sce (vecchio testo) che le pensioni di guerra non sono in al- cun modo computabili nel calcolo del reddito "né ai fini fi- scali né previdenziali o assistenziali né in alcun altro caso nel quale il reddito abbia comunque rilevanza". Il secondo comma prescrive che "Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge 2 marzo 1974 n. 30, con- vertito con modificazioni in legge 16 aprile 1974 n.114", in base alle quali non hanno diritto alla pensione sociale colo- ro che percepiscono pensioni di guerra, fatta eccezione 50 dell'assegno annuo agli ex combattenti della guerra 1915-18 e precedenti. Il primo comma dell'art. 77 cit. è stato sostituito dall'art. 5 della legge 8 agosto 1991 n. 261 (Norme concernenti misura e disciplina dei trattamenti pensionistici di guerra) che con formula più ampia stabilisce che "Le somme corrisposte a ti- tolo di pensione, assegno o indennità di cui al presente de- creto, per la loro natura risarcitoria, non costituiscono reddito. Tali somme sono, pertanto, irrilevanti ai fini fi- scali, previdenziali, sanitari e assistenziali ed in nessun caso possono essere computate...nel reddito richiesto per la corresponsione di altri trattamenti pensionistici, per la concessione di esoneri ovvero di benefici economici e assi- stenziali". Il testo del secondo comma dell'art. 77 cit., che sancisce il divieto di cumulo tra pensione sociale e pensione di guerra (con il correttivo della riducibilità della prima ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 26 1. n. 153 del 1969), non è stato interessato dalla modifica introdotta dall'art. 5 1. n. 261 ん del 1991, che ha appunto riguardato il solo primo comma. Di conseguenza, resta fermo il divieto di cumulo della pensione sociale con la pensione di guerra (nonché con rendite o pre- stazioni economiche previdenziali ed assistenziali) stabili- to, in principio, con la inequivoca dizione non hanno diritto contenuta nel terzo comma dell'art. 3 del d.l. n. 30 del 1974 che, nel modificare i primi tre commi dell'art. 26 1. n. 153 del 1969, ha ribadito un divieto già contenuto nell'originaria formulazione di questa norma. In tali sensi si è già espressa la Corte con le sentenze n. 1552 del 17 febbraio 1994, n. 4131 del 4 aprile 2000, n. 14578 del 27 dicembre 1999, 13218 del 26 novembre 1999 e n. sicchè deve ritenersi superato il diverso orientamento mani- festatosi con la sentenza n. 9047 del 26 agosto 1993, nella quale, peraltro, il problema viene risolto alla stregua del primo comma dell'art. 77, come modificato dall'art. 5, senza in alcun modo considerare il secondo comma, che fa salve le disposizioni sulla pensione sociale che ne escludono la cumu- labilità con le pensioni di guerra, secondo una previsione ritenuta pienamente legittima dalla Corte Costituzionale, pur tenuto conto del carattere risarcitorio (su cui fa leva Cass. 14 luglio 1993 n. 7797) delle pensioni di guerra (v. sent. 15 dicembre 1980 n. 157; ord. 25 maggio 1985 n. 174). D'altra parte, la giuridica rilevanza delle pensioni di guer- ra non è limitata alla pensione sociale. Esse hanno effetto preclusivo (o riduttivo), oltre che nei casi indicati nel n. 1 del terzo comma del ripetuto art. 26, anche riguardo allo speciale assegno continuativo mensile spettante ai superstiti di grandi invalidi deceduti per cause estranee all'infortunio sul lavoro o alla malattia professionale (art. 3 della legge 21 ottobre 1978 n. 641). 7 Né può condividersi l'affermazione secondo cui la norma di cui all'art. 3 del d.l. n. 30 del 1974, conv. in 1. n. 114 del 1974 (che ha modificato l'art. 26 1. n. 153 del 1969) de- ve ritenersi implicitamente abrogata dall'art. 5 1. n. 261 del 1991. Infatti, l'art. 5 espressamente sostituisce il solo primo comma dell'art. 77 T.U. cit., non il secondo. L'art. 3 d.l. n. 30 del 1974 convertito in 1. n. 114 del 1974 ha modificato l'art. 26 1. n. 153 del 1969 che detta le regole per l'attribuzione della pensione sociale. Non può ravvisarsi abrogazione tacita, ad opera dell'art. 3, dell'art. 26 nella parte in cui questa norma stabilisce la non cumulabilità del- le due pensioni, perché tra le due norme non c'è contraddi- zione logica tale da rendere impossibile l'applicazione con- temporanea di entrambe. l'art. 5 (nuovo testo del L'una primo comma dell'art. 77) estende l'ambito delle possibili- - varie forme assistenziali che tà di fruizione delle l'ordinamento appresta a tutela dei cittadini in stato di bi- sogno (tra le quali è da ricomprendere la pensione sociale); l'altra - l'art. 26, come modificato dall'art. 3 d.l. n. 30 del 1974 - pone un limite a tale espansione, stabilendo che l'importo della pensione di guerra debba concorrere a formare il limite reddituale rilevante ai fini di escludere il dirit- to alla pensione sociale. Come, invero, ha osservato la Corte Costituzionale "la pensione di guerra...non cessa di costi- 8 0 tuire, per chi la percepisce, un elemento di quel reddito complessivo minimo che costituisce la soglia (progressivamen- te aumentata con le leggi successive a quella del 1969) al di là della quale viene meno l'intervento assistenziale della collettività che si esprime nella pensione sociale". A diver- sa conclusione non può pervenirsi considerando l'art. 14 sep- ties della legge 29 febbraio 1980 n. 33 (di conversione del d.l. 30 settembre 1979 n. 663), giacchè questa norma concerne l'aumento dell'ammontare di talune prestazioni assistenziali e i limiti di reddito richiesti per beneficiarne, nonché mec- canismi di rivalutazione automatica di detti limiti. Il rife- rimento ai limiti di redditi "calcolati agli effetti dell'Irpef" non introduce un elemento nuovo, perché anche l'art. 26 (nel suo primo comma) conferisce rilevanza ai soli redditi soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisi- che. Il ricorso va quindi rigettato, nulla disponendosi in ordine alle spese, stante il dettato dell'art. 152, disp. att., cod. proc. civ. P.Q, M. La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma il 13 novembre 2000. Vulin. Min en. Il Presidente I D , SSA O L L 10 St Il Consigliere estensore A O , T Вино вологиме . B 3 T I 3 ESA R D 5 'A A . SP AL COLLABORATORE DI CANCELLERIA L ST N L I E Depositata in Cancelleria O N 3 D P G -7 I O IM S oggi, 2.5 GEN. 2001 4 -8 N A A 1 E D S D 1 E I E , E A T O R N G S OL IL COLLABORATORE O IST SE G ITT E E M G DI CANCELLERIA L IR E E R R A D P 9 L U O L S E D