Sentenza 2 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 02/04/2003, n. 5028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5028 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2003 |
Testo completo
C.C. 67023 TE DA REGISTREDNE BLICA ITA MATERIA TRIBUTARIA 050 2 8 / 0 3 41 INSI DEL D.P.R. 26/4/1986 4 1 121 TAB ALL. BIN NOME DEL POPOLO I 'CA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto - ines L SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: PAOLINI - Presidente - Dott. Giovanni R.G.N. 23807/99 11245 CICALA Rel Consigliere- Dott. Mario Cron. - ConsigliereDott. Vittorio Glauco EBNER Rep. Dott. Vincenzo Consigliere DI NUBILA Ud.10/06/02 Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE SEZ 36 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, E L I V presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10 I 3 I C D 2 A E rappresenta e difende ope legie;
M 0 E N R P 7 O U I S - ricorrente P 6 E T R M O C A e da C . N DISTRETTUALE II DD PISTOIA, in persona del UFF Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in RÓMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2002 ricorrente - 2558 -1-
contro
RA TO;
- intimato avversO la sentenza 11. 195/98 della Commissione tributaria regionale di FIRENZE, depositata il 27/10/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/06/02 dal Consigliere Dott. Mario CICALA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per 1'accoglimento del ricorso. -2- 23807SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Amministrazione Finanziaria ricorre per cassazione deducendo due motivi avverso la sentenza 195/36/98 del 27 ottobre 1998 con cui la Commissione Tributaria Regionale per la Toscana respingeva l'appello dell'Ufficio avverso la pronuncia di primo grado che aveva accolto il ricorso del sig. OB Carrara avverso avviso di accertamento dell'Ufficio II DD di Pistoia che aveva accertato, in via induttiva, a carico del contribuenti redditi non denunciati per gli anni 1983- 1984. MOTIVI DELLA DECISIONE Con un unico articolato motivo di ricorso la Amministrazione deduce violazione e falsa interpretazione dell'art. 38 del D.P.R. 600/1973 e degli artt. 2697, 2729 del codice civile (art. 360 n. 3 c.p.c.) nonché insufficiente motivazione della decisione (art. 360 n. 5 C.p.c.). Il motivo merita accoglimento. Invero la sentenza impugnala da' atto che il tenore di vita del sig. OB Carrara evidenziava elementi (posscsso e costi per macchina e moto, collaboratrice familiare, mantenimento personalc) da cui era logico presumere un reddito consistentc. Ritiene poi che questi elementi indiziari possano essere superati facendo riferimento alla facoltosità della famiglia del Carraf ed al possesso da parte sua di due libretti di risparmio con consistenti movimenti di capitale. E' per altro agevole osservare che le presunzioni sfavorevoli al contribuente dovevano essere vinte dando la prova di specifiche entrato non soggette a imposta sui redditi;
e non già mvocando la generica "facoltosità" della famiglia;
mentre i movimenti sui libretti di risparmio potrebbero -di per sé- costituire ulteriori sintomi di capacità contributiva. Risulta quindi del tutto apodittica l'affermazione sccondo cui il contribuente ha dato “una spiegazione logica" della sua capacità di sposa e si impone un nuovo giudizio di merito. j GENTE DA REGISTRAZIONE A SESSI D.P.R. 26/4/1986 N. (3) AB. ALL. B N. 5 MATERIA TRIBUTARIA -
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvía la controversia ad altra sezione della Commissione tributaria Regionale per la Toscana, che deciderà anche per le spose. Così deciso nella camere di consiglio della sezione tributaria il 10 giugno 2002. Cieraumi Poslani Та DANCELLIERE C1 extensou fhews Casang DEPOSITATO IN CANCELLERIA ERE C1 Oggi R Capany LCA Arnold