Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/05/1999, n. 4436
CASS
Sentenza 4 maggio 1999

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Massime1

Il diritto della lavoratrice agricola all'indennità di maternità, di cui all'art. 15 della legge n. 1204 del 1971, si prescrive nel medesimo termine stabilito per l'indennità di malattia dall'art. 6, ultimo comma, della legge n. 138 del 1943 e cioè in un anno dalla data della sua acquisizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/05/1999, n. 4436
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4436
    Data del deposito : 4 maggio 1999

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