Sentenza 4 maggio 1999
Massime • 1
Il diritto della lavoratrice agricola all'indennità di maternità, di cui all'art. 15 della legge n. 1204 del 1971, si prescrive nel medesimo termine stabilito per l'indennità di malattia dall'art. 6, ultimo comma, della legge n. 138 del 1943 e cioè in un anno dalla data della sua acquisizione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/05/1999, n. 4436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4436 |
| Data del deposito : | 4 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Alberto EULA Presidente
Dott. Vincenzo MILEO Consigliere
Dott. Donato FIGURELLI Consigliere
Dott. Natale CAPITANIO Consigliere
Dott. Antonio LAMORGESE Cons. relatore ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ISTITUTO NAZIONALE ELLA PREVIDENZA SOCIALE, anche quale successore ex lege del Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU), in persona del presidente ing. Giovanni Billia, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza n. 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto e rappresentato e difeso dagli avv.ti Mario Passaro e Vincenzo Cerioni, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
EL ET IS e EL ET OR
- intimati -
avverso la sentenza n. 354 del Tribunale di Civitavecchia in data 27 ottobre 1995, depositata il 30 novembre 1995 (R.G. n. 319/95). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28 gennaio 1999 dal Relatore Cons. Antonio Lamorgese;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio Frazzini, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO EL PROCESSO
Con sentenza del 27 ottobre/30 novembre 1995 il Tribunale di Civitavecchia confermava la decisione in data 10 novembre 1994 con la quale il Pretore della stessa sede aveva rigettato la domanda proposta dall'INPS nei confronti di IS e OR EL UC, nonché del litisconsorte necessario Servizio Contributi Agricoli Unificati (SCAU) , perché fosse accertata la inesistenza del rapporto di lavoro subordinato della convenuta alle dipendenze del padre, la illegittimità della iscrizione della stessa negli elenchi dei lavoratori agricoli e fosse dichiarata la prescrizione del diritto al trattamento di maternità richiesto dalla predetta lavoratrice. L'ente previdenziale aveva precisato nel ricorso introduttivo del giudizio di aver contestato in sede amministrativa la sussistenza del rapporto di lavoro e la legittimità della iscrizione della EL UC negli elenchi dello SCAU, ma che i ricorsi in prima e in seconda istanza della interessata si erano conclusi con il silenzio assenso di cui al decreto legge 3 febbraio 1970 n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970 n. 83.
Nel respingere l'appello dell'istituto, il giudice del gravame ha innanzitutto disatteso l'eccezione di prescrizione sollevata dall'ente in base alla ritenuta incompatibilità della eccezione con il silenzio sui ricorsi della lavoratrice avverso il rifiuto di iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli ed ha poi evidenziato che le risultanze processuali deponevano per la esistenza del rapporto di lavoro subordinato dedotto da IS EL UC alle dipendenze del padre.
Per la cassazione di questa sentenza l'INPS, anche quale successore ex lege del Servizio Contributi Agricoli Unificati, ha proposto ricorso con due motivi.
Gli intimati non si sono costituiti.
MOTIVI ELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'istituto ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 6 legge n. 138 del 1943, 15 legge n.1204 del 1971 e 2944 cod. civ., nonché vizi di motivazione su un punto decisivo della controversia. Deduce l'errore in cui è incorso il Tribunale nel ravvisare nella mancata pronuncia sui ricorsi proposti dalla EL UC avverso il rifiuto di iscrizione della stessa negli elenchi dei lavoratori, un riconoscimento implicito del diritto all'iscrizione e dei diritti a questa conseguenti, in quanto esso istituto aveva sempre manifestato la propria opposizione alla pretesa della EL UC, il riconoscimento peraltro non proveniva dall'ente previdenziale debitore della prestazione e non poteva che essere riferito al diritto alla iscrizione negli elenchi suddetti, e non anche al diritto alla indennità di maternità, per la quale non basta la semplice iscrizione negli elenchi anagrafici ma occorrono ulteriori e diversi requisiti. Aggiunge che dopo la richiesta, presentata il 27 settembre 1985, di liquidazione del trattamento economico di maternità, la lavoratrice ne aveva sollecitato il pagamento con tre successive istanze presentate (la prima il 31 gennaio 1987, la seconda il 4 maggio 1988 e la terza il 3 maggio 1989), quando già era interamente decorso il termine annuale di prescrizione previsto dall'art. 6, ultimo comma, legge 11 gennaio 1943 n. 138, e che a nulla rilevava la pendenza di un procedimento amministrativo di verifica della legittimità dell'iscrizione negli elenchi, essendo il decorso del termine di prescrizione del trattamento economico di maternità indipendente da tale procedimento.
Il motivo è fondato.
La giurisprudenza di questa Corte ha già avuto occasione di affermare che nella controversia fra il lavoratore agricolo e l'INPS, relativa al diritto soggettivo del primo a conseguire prestazioni (come quelle di malattia e di maternità) che presuppongono l'iscrizione negli appositi elenchi anagrafici in relazione ad un rapporto di lavoro subordinato, il giudice ha il compito di accertare la sussistenza o meno di tale rapporto senza essere in ciò condizionato dai provvedimenti amministrativi di iscrizione o di cancellazione, che possono comunque essere disapplicati ove non conformi a legge (Cass. 21 gennaio 1993 n. 729). Presupposto essenziale per la costituzione del rapporto assicurativo, in materia di assicurazione di malattia per i lavoratori dipendenti a tempo determinato in agricoltura - anche ai fini del godimento, da parte delle braccianti agricole delle indennità previste dall'art. 15 della legge 30 dicembre 1971 n. 1204 sulla tutela delle lavoratrici madri - è infatti lo svolgimento di una attività lavorativa per almeno cinquantuno giornate nell'anno di riferimento, la cui prova, unitamente agli altri requisiti previsti dalla legge, è a carico del lavoratore, e che ai suddetti fini, non può attribuirsi decisivo rilievo all'iscrizione dell'interessato nei relativi elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ai sensi del decreto legge 3 febbraio 1970 n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970 n. 83, trattandosi di atto amministrativo sindacabile
"incidenter tantum" dal giudice ordinario sotto il profilo dell'insussistenza dei requisiti per il conseguimento delle prestazioni assicurative, e da disapplicarsi ove non conforme a legge (cfr. Cass. 21 agosto 1997 n. 7837). Si è altresì affermato che il diritto di una lavoratrice agricola all'indennità di maternità di cui all'art. 15 della legge 30 dicembre 1971 n. 1204 si prescrive nel medesimo termine stabilito
Per l'indennità di malattia dall'art. 6, ultimo comma, della legge 11 gennaio 1943 n. 138 e cioè in un anno dalla data della sua acquisizione (Cass. 24 giugno 1992 n. 7766, Cass. 26 aprile 1994 n. 4859, Cass. 19 gennaio 1998 n. 444). Considerato che, come risulta dalla narrativa della sentenza impugnata, l'INPS, contestata in sede amministrativa la sussistenza del rapporto di lavoro della EL UC alle dipendenze del padre OR EL UC e la legittimità della iscrizione della stessa negli elenchi dello SCAU, aveva agito in giudizio perché fosse accertata la insussistenza del suddetto rapporto di lavoro subordinato e dichiarata la illegittimità di quella iscrizione, non può ritenersi di certo la incompatibilità della eccezione di prescrizione sollevata dall'ente previdenziale, nel corso del giudizio, con la definitività della iscrizione della EL UC negli elenchi nominativi dei lavoratori dipendenti dell'agricoltura, per la omessa pronuncia nel termine stabilito dall'art. 17 del decreto legge 3 febbraio 1970 n. 7, convertito, con modificazioni,
nella legge 11 marzo 1970 n. 83. EL resto atteso che, anteriormente alla soppressione dello SCAU, i provvedimenti definitivi di iscrizione o di cancellazione dei lavoratori agricoli andavano in ogni caso riferiti a tale ente, quale responsabile della costituzione della posizione previdenziale del lavoratore agricolo (Cass. 27 ottobre 1986 n. 6309), l'accoglimento del ricorso avverso il rifiuto di iscrizione nei suddetti elenchi, a seguito della omessa pronuncia su di esso da parte della commissione per la manodopera agricola, non potrebbe essere riferito all'INPS ed integrare un riconoscimento da parte di quest'ultimo ente, soltanto erogatore della prestazione, del relativo diritto, al fine della interruzione della prescrizione.
L'accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l'assorbimento del secondo con il quale l'istituto ricorrente, nel denunciare violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ., nonché vizi di motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ.), critica la sentenza impugnata per non avere tenuto conto della deposizione dell'ispettore dello SCAU, Camillo Cecchetti, il quale aveva messo in evidenza che la EL UC, sentita nel corso dell'indagine ispettiva, non aveva saputo indicare le modalità di svolgimento del rapporto di lavoro, il periodo e il numero delle giornate lavorative effettuate, la retribuzione percepita;
per avere trascurato la presunzione di gratuità delle eventuali prestazioni di lavoro in questione, derivante dal vincolo di parentela esistente fra i due EL UC (padre e figlia) e dalla condizione di sostanziale convivenza fra gli stessi;
per non avere adeguatamente apprezzato ai fini della attendibilità della testimone RZ AR il legame di affinità intercorrente fra la stessa e i EL UC, e la esposizione di circostanze relative alle prestazioni lavorative non enunciate neppure dalla lavoratrice;
per avere ritenuto credibile la deposizione della testimone NA LA, pur avendo costei riferito circostanze del rapporto di lavoro della EL UC successive al periodo in cui essa aveva lavorato insieme con costei. Si deve infatti osservare che l'interesse a negare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, presupposto per la erogazione della trattamento economico riconosciuto alle lavoratrici madri ai sensi della legge 30 dicembre 1971 n. 1204, verrebbe meno ove si dovesse affermare la prescrizione del diritto alla suddetta prestazione.
Il ricorso va quindi accolto e la sentenza deve essere cassata, con rinvio ad altro giudice che si atterrà ai principi innanzi esposti e provvederà inoltre alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo;
cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione al Tribunale di Latina.
Così deciso in Roma, il 28 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria 4 maggio 1999