CASS
Sentenza 1 marzo 2023
Sentenza 1 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 01/03/2023, n. 8745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8745 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da CO RD, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 28/05/2022 del tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Valentina Manuali, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 28 maggio 2022, il Gip del Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'opposizione presentata dall'interessato avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca della confisca dell'opera artistica (arazzo) "Una parola al vento...", originariamente disposta dal Gip contestualmente all'archiviazione del 1° giugno 2021, in relazione ai reati di cui agli art. 648 cod. pen. e 178 del d.lgs. n. 42 del 2004. Penale Sent. Sez. 3 Num. 8745 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA Data Udienza: 24/11/2022 2. Avverso l'ordinanza l'interessato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per Cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. Con un primo motivo di doglianza, si denuncia la nullità del provvedimento, per l'inosservanza del combinato disposto degli artt. 676, 667, comma 4, e 127 cod. proc. pen., a causa dell'indebita partecipazione della persona offesa al giudizio di esecuzione. Si sostiene che, nelle materie di specifica attribuzione del giudice dell'esecuzione di cui all'art. 676 cod. proc. pen., non sia prevista la partecipazione della parte che ha assunto la qualifica di persona offesa e che tale esclusione si possa desumere da un duplice dato normativo: dalla circostanza che è espressamente prevista la comunicazione dell'ordinanza al solo pubblico ministero e all'interessato istante e dalla esclusione - tra i soggetti legittimati a proporre opposizione avverso il provvedimento adottato - di altre parti rispetto a quelle espressamente individuate, ovvero il pubblico ministero, l'interessato istante e il difensore. Inoltre, a differenza di quanto sostenuto dal tribunale di Roma, nel procedimento in esame non vi sarebbe stata alcuna necessità di invocare la partecipazione della persona offesa per farle affermare un dato assolutamente pacifico: la non autenticità dell'opera. 2.2. Con un secondo motivo di impugnazione, si censura l'erronea applicazione della legge penale (art. 178, comma 4, del d.lgs. n. 42 del 2004), trattandosi di un soggetto terzo estraneo al reato. Più precisamente, si afferma che il Gip avrebbe errato nel disporre la confisca dell'opera nonostante l'archiviazione e l'accertato ruolo di danneggiato dell'indagato. L'art. 178, comma 4, del d.lgs. n. 42 del 2004, infatti, prevede espressamente la non applicabilità della misura ablatoria agli esemplari di opere contraffatte o falsi nelle ipotesi in cui le cose appartengano a persone estranee al reato. Orbene, posto che ai fini del riconoscimento di un soggetto quale "estraneo" alle condotte criminose si richiede - oltre alla ovvia assenza di qualsivoglia contributo partecipativo o di concorso nel reato da parte di quest'ultimo - anche che questi non abbia tratto alcun vantaggio, utilità o giovamento dalla commissione dello stesso, è innegabile che tali caratteristiche siano riscontrabili in capo all'indagato. Inoltre - sostiene il difensore - il giudice dell'esecuzione avrebbe errato nel ravvisare un difetto di diligenza in capo al dott. CO per essersi quest'ultimo limitato alla verifica della sussistenza della certificazione d'autenticità invece che rivolgersi all'Archivio Alighiero Boetti. Il provvedimento impugnato sembra poi confondere l'utilità come elemento costitutivo dei presupposti per l'applicazione della confisca con la possibile utilità che il dott. CO ricaverebbe dal tornare in possesso dell'opera. CONSIDERATO IN DIRITTO 2 1. Il ricorso è parzialmente fondato 1.1. Il primo motivo di doglianza - con cui il ricorrente lamenta l'indebita partecipazione della persona offesa al giudizio di esecuzione - è infondato. Deve infatti rilevarsi che il giudice dell'esecuzione - come correttamente evidenziato nel provvedimento impugnato - può svolgere attività istruttoria, sentire altri soggetti, chiedere informazioni e documenti e finanche assumere prove (art. 666, comma 5, cod. proc. pen.). E non esiste alcuna norma che vieta che nell'ambito di tale attività istruttoria sia sentito il soggetto che ha assunto la veste di persona offesa nella fase delle indagini. Peraltro, dalla stessa prospettazione del ricorrente emerge che la persona offesa è stata sentita su una questione già pacifica, in quanto ha confermato il dato, ampiamente acquisito, della falsità dell'opera d'arte; cosicché nessuna violazione lesione sostanziale può comunque derivare all'interessato dalla sua audizione. 1.2. Il secondo motivo di ricorso - relativo alla qualifica dell'interessato quale terzo estraneo al reato - è fondato. Preliminarmente, va ricordato che, in tema di confisca di opere d'arte, si è assistito ad una successione di leggi nel tempo, posto che inizialmente l'istituto era disciplinato dall'art. 127, ultimo comma, del d.lgs. n. 490 del 1990. Successivamente, in seguito all'entrata in vigore del codice dei beni culturali (d.lgs. n. 42 del 2004), l'istituto è stato disciplinato all'art. 178, comma 4, il quale peraltro è stato recentemente abrogato dalla legge n. 22 del 2022, che ha fatto transitare la disciplina in esame all'interno del codice penale e, in particolare, all'art. 518- quaterdecies. In tema di confisca di opere d'arte contraffatte la giurisprudenza di questa Corte è stata sempre costante nell'affermare, nonostante la successione di leggi nel tempo, l'ontologica diversità del falso d'arte rispetto alla mera copia o riproduzione. Ed infatti si è affermato che l'art. 128 del D.P.R. n. 490 del 1999 prevede che le disposizioni del precedente art. 127, il quale punisce la contraffazione di opere d'arte e la loro messa in commercio, non si applichino, tra l'altro, a chi pone in vendita copie di opere di pittura dichiarate espressamente non autentiche mediante annotazione sull'opera stessa ovvero, quando ciò non sia possibile, in dichiarazione separata. Ne consegue che in tal caso, non potendo configurarsi reato, non è possibile disporre la confisca di un quadro dichiaratamente falso, né è possibile, una volta confermata in appello l'assoluzione dal reato di commercio di un quadro contraffatto, oggetto, ciò nonostante, di confisca in primo grado, disporne la restituzione subordinandola all'apposizione, su di esso, di una dicitura di accertata contraffazione in sede giudiziaria, essendone lecita la detenzione per uso esclusivamente personale (Sez. 3, n. 10058 del 23/06/2000 Rv. 217004 - 01). Inoltre la confisca prevista dall'art. 127, ultimo comma del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 permane anche nel caso di 3 proscioglimento per improcedibilità dell'azione penale per morte dell'imputato, trattandosi di confisca obbligatoria la cui applicabilità prescinde da una sentenza di condanna (art. 240, secondo comma, n. 2) cod. pen.), salvo che si tratti di opere appartenenti a persone estranee al reato;
ne' è possibile procedere alla vendita nelle aste dei corpi di reati come "opere non autentiche", ai sensi dell'art. 128 del cit. d. Igs., trattandosi di falsi d'arte e non di "copie" di sculture, pitture e opere grafiche (Sez. 3, n. 22038 del 12/02/2003, Rv. 225319). Con più specifico riferimento alla disciplina di cui al d.lgs. n. 42 del 2004, si è affermato che la confisca ivi prevista non è assimilabile a quella obbligatoria, prevista dall'art. 240, comma secondo, n. 2 cod. pen., in quanto non riguarda beni di natura intrinsecamente criminosa;
sicché, ove disposta in assenza di condanna, postula comunque l'accertamento incidentale del fatto di reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo (Sez. 3, n. 30687 del 4/05/2021, Rv. 282079). Tali principi devono trovare applicazione anche nel caso di specie, in cui il dott. CO deve ritenersi persona estranea al reato, poste detenzione dell'opera d'arte contraffatta appare evidentemente incolpevole per almeno tre ordini di considerazioni. Innanzitutto egli ha pagato l'opera al valore di mercato, come se fosse vera;
in secondo luogo, l'acquisto dell'opera era accompagnato da un certificato di autenticità fornito dal venditore, rivelatosi successivamente un falso;
infine, è stato lo stesso CO ad avere avuto l'iniziativa di rivolgersi all'Archivio Boetti, iniziativa che sarebbe stata controproducente se egli avesse concorso nel reato. E deve ribadirsi che, in tema di confisca, è persona estranea al reato - nei cui confronti non può disposta la misura di sicurezza in esame - il soggetto che non abbia ricavato vantaggi ed utilità dal reato e che sia in buona fede, non potendo conoscere - con l'uso della diligenza richiesta dalla situazione concreta - il rapporto di derivazione della propria posizione soggettiva dal reato commesso da altra persona (ex multis, Sez. 1, n. 29197 del 17 giugno 2011, Rv. 250804). Dunque, non può essere attribuito al ricorrente - come invece fa il giudice dell'esecuzione - un onere di diligenza superiore a quello ordinario, richiedendogli di verificare se l'opera sia falsa presso l'archivio dell'autore, pur avendo acquistato l'opera dotata di certificato di autenticità. 2. Da quanto precede consegue che, ferma restando la confisca del certificato di autenticità dell'opera, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, in riferimento alla confisca dell'arazzo, con revoca di tale statuizione e restituzione dello stesso all'avente diritto.
P.Q.M
4 Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla confisca dell'arazzo; statuizione che revoca. Dispone la restituzione dell'arazzo all'avente diritto e manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore generale in sede, per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen. Così deciso il 24/11/2022
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Valentina Manuali, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 28 maggio 2022, il Gip del Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'opposizione presentata dall'interessato avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca della confisca dell'opera artistica (arazzo) "Una parola al vento...", originariamente disposta dal Gip contestualmente all'archiviazione del 1° giugno 2021, in relazione ai reati di cui agli art. 648 cod. pen. e 178 del d.lgs. n. 42 del 2004. Penale Sent. Sez. 3 Num. 8745 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA Data Udienza: 24/11/2022 2. Avverso l'ordinanza l'interessato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per Cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. Con un primo motivo di doglianza, si denuncia la nullità del provvedimento, per l'inosservanza del combinato disposto degli artt. 676, 667, comma 4, e 127 cod. proc. pen., a causa dell'indebita partecipazione della persona offesa al giudizio di esecuzione. Si sostiene che, nelle materie di specifica attribuzione del giudice dell'esecuzione di cui all'art. 676 cod. proc. pen., non sia prevista la partecipazione della parte che ha assunto la qualifica di persona offesa e che tale esclusione si possa desumere da un duplice dato normativo: dalla circostanza che è espressamente prevista la comunicazione dell'ordinanza al solo pubblico ministero e all'interessato istante e dalla esclusione - tra i soggetti legittimati a proporre opposizione avverso il provvedimento adottato - di altre parti rispetto a quelle espressamente individuate, ovvero il pubblico ministero, l'interessato istante e il difensore. Inoltre, a differenza di quanto sostenuto dal tribunale di Roma, nel procedimento in esame non vi sarebbe stata alcuna necessità di invocare la partecipazione della persona offesa per farle affermare un dato assolutamente pacifico: la non autenticità dell'opera. 2.2. Con un secondo motivo di impugnazione, si censura l'erronea applicazione della legge penale (art. 178, comma 4, del d.lgs. n. 42 del 2004), trattandosi di un soggetto terzo estraneo al reato. Più precisamente, si afferma che il Gip avrebbe errato nel disporre la confisca dell'opera nonostante l'archiviazione e l'accertato ruolo di danneggiato dell'indagato. L'art. 178, comma 4, del d.lgs. n. 42 del 2004, infatti, prevede espressamente la non applicabilità della misura ablatoria agli esemplari di opere contraffatte o falsi nelle ipotesi in cui le cose appartengano a persone estranee al reato. Orbene, posto che ai fini del riconoscimento di un soggetto quale "estraneo" alle condotte criminose si richiede - oltre alla ovvia assenza di qualsivoglia contributo partecipativo o di concorso nel reato da parte di quest'ultimo - anche che questi non abbia tratto alcun vantaggio, utilità o giovamento dalla commissione dello stesso, è innegabile che tali caratteristiche siano riscontrabili in capo all'indagato. Inoltre - sostiene il difensore - il giudice dell'esecuzione avrebbe errato nel ravvisare un difetto di diligenza in capo al dott. CO per essersi quest'ultimo limitato alla verifica della sussistenza della certificazione d'autenticità invece che rivolgersi all'Archivio Alighiero Boetti. Il provvedimento impugnato sembra poi confondere l'utilità come elemento costitutivo dei presupposti per l'applicazione della confisca con la possibile utilità che il dott. CO ricaverebbe dal tornare in possesso dell'opera. CONSIDERATO IN DIRITTO 2 1. Il ricorso è parzialmente fondato 1.1. Il primo motivo di doglianza - con cui il ricorrente lamenta l'indebita partecipazione della persona offesa al giudizio di esecuzione - è infondato. Deve infatti rilevarsi che il giudice dell'esecuzione - come correttamente evidenziato nel provvedimento impugnato - può svolgere attività istruttoria, sentire altri soggetti, chiedere informazioni e documenti e finanche assumere prove (art. 666, comma 5, cod. proc. pen.). E non esiste alcuna norma che vieta che nell'ambito di tale attività istruttoria sia sentito il soggetto che ha assunto la veste di persona offesa nella fase delle indagini. Peraltro, dalla stessa prospettazione del ricorrente emerge che la persona offesa è stata sentita su una questione già pacifica, in quanto ha confermato il dato, ampiamente acquisito, della falsità dell'opera d'arte; cosicché nessuna violazione lesione sostanziale può comunque derivare all'interessato dalla sua audizione. 1.2. Il secondo motivo di ricorso - relativo alla qualifica dell'interessato quale terzo estraneo al reato - è fondato. Preliminarmente, va ricordato che, in tema di confisca di opere d'arte, si è assistito ad una successione di leggi nel tempo, posto che inizialmente l'istituto era disciplinato dall'art. 127, ultimo comma, del d.lgs. n. 490 del 1990. Successivamente, in seguito all'entrata in vigore del codice dei beni culturali (d.lgs. n. 42 del 2004), l'istituto è stato disciplinato all'art. 178, comma 4, il quale peraltro è stato recentemente abrogato dalla legge n. 22 del 2022, che ha fatto transitare la disciplina in esame all'interno del codice penale e, in particolare, all'art. 518- quaterdecies. In tema di confisca di opere d'arte contraffatte la giurisprudenza di questa Corte è stata sempre costante nell'affermare, nonostante la successione di leggi nel tempo, l'ontologica diversità del falso d'arte rispetto alla mera copia o riproduzione. Ed infatti si è affermato che l'art. 128 del D.P.R. n. 490 del 1999 prevede che le disposizioni del precedente art. 127, il quale punisce la contraffazione di opere d'arte e la loro messa in commercio, non si applichino, tra l'altro, a chi pone in vendita copie di opere di pittura dichiarate espressamente non autentiche mediante annotazione sull'opera stessa ovvero, quando ciò non sia possibile, in dichiarazione separata. Ne consegue che in tal caso, non potendo configurarsi reato, non è possibile disporre la confisca di un quadro dichiaratamente falso, né è possibile, una volta confermata in appello l'assoluzione dal reato di commercio di un quadro contraffatto, oggetto, ciò nonostante, di confisca in primo grado, disporne la restituzione subordinandola all'apposizione, su di esso, di una dicitura di accertata contraffazione in sede giudiziaria, essendone lecita la detenzione per uso esclusivamente personale (Sez. 3, n. 10058 del 23/06/2000 Rv. 217004 - 01). Inoltre la confisca prevista dall'art. 127, ultimo comma del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 permane anche nel caso di 3 proscioglimento per improcedibilità dell'azione penale per morte dell'imputato, trattandosi di confisca obbligatoria la cui applicabilità prescinde da una sentenza di condanna (art. 240, secondo comma, n. 2) cod. pen.), salvo che si tratti di opere appartenenti a persone estranee al reato;
ne' è possibile procedere alla vendita nelle aste dei corpi di reati come "opere non autentiche", ai sensi dell'art. 128 del cit. d. Igs., trattandosi di falsi d'arte e non di "copie" di sculture, pitture e opere grafiche (Sez. 3, n. 22038 del 12/02/2003, Rv. 225319). Con più specifico riferimento alla disciplina di cui al d.lgs. n. 42 del 2004, si è affermato che la confisca ivi prevista non è assimilabile a quella obbligatoria, prevista dall'art. 240, comma secondo, n. 2 cod. pen., in quanto non riguarda beni di natura intrinsecamente criminosa;
sicché, ove disposta in assenza di condanna, postula comunque l'accertamento incidentale del fatto di reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo (Sez. 3, n. 30687 del 4/05/2021, Rv. 282079). Tali principi devono trovare applicazione anche nel caso di specie, in cui il dott. CO deve ritenersi persona estranea al reato, poste detenzione dell'opera d'arte contraffatta appare evidentemente incolpevole per almeno tre ordini di considerazioni. Innanzitutto egli ha pagato l'opera al valore di mercato, come se fosse vera;
in secondo luogo, l'acquisto dell'opera era accompagnato da un certificato di autenticità fornito dal venditore, rivelatosi successivamente un falso;
infine, è stato lo stesso CO ad avere avuto l'iniziativa di rivolgersi all'Archivio Boetti, iniziativa che sarebbe stata controproducente se egli avesse concorso nel reato. E deve ribadirsi che, in tema di confisca, è persona estranea al reato - nei cui confronti non può disposta la misura di sicurezza in esame - il soggetto che non abbia ricavato vantaggi ed utilità dal reato e che sia in buona fede, non potendo conoscere - con l'uso della diligenza richiesta dalla situazione concreta - il rapporto di derivazione della propria posizione soggettiva dal reato commesso da altra persona (ex multis, Sez. 1, n. 29197 del 17 giugno 2011, Rv. 250804). Dunque, non può essere attribuito al ricorrente - come invece fa il giudice dell'esecuzione - un onere di diligenza superiore a quello ordinario, richiedendogli di verificare se l'opera sia falsa presso l'archivio dell'autore, pur avendo acquistato l'opera dotata di certificato di autenticità. 2. Da quanto precede consegue che, ferma restando la confisca del certificato di autenticità dell'opera, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, in riferimento alla confisca dell'arazzo, con revoca di tale statuizione e restituzione dello stesso all'avente diritto.
P.Q.M
4 Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla confisca dell'arazzo; statuizione che revoca. Dispone la restituzione dell'arazzo all'avente diritto e manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore generale in sede, per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen. Così deciso il 24/11/2022