Sentenza 31 ottobre 2017
Massime • 1
La disciplina dell'assenza, che ha sostituito le disposizioni in tema di contumacia, si applica ai processi in cui, alla data di entrata in vigore della legge 28 aprile 2014, n. 67, non era stato pronunciato il dispositivo di primo grado, pur se la norma transitoria che dispone in tal senso - l'art. 15-bis, comma 1, della legge n. 67 del 2014 - è stata inserita con legge successiva (la legge 11 agosto 2014, n.118).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 31/10/2017, n. 57733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 57733 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2017 |
Testo completo
5 7735- 17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 31/10/2017 PAOLO ANTONIO BRUNO Presidente - Sent. n. sez. - 2393/2017 ROSSELLA CATENA - Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE ENRICO VITTORIO STANISLAO N.1336/2017 SCARLINI ANTONIO SETTEMBRE GIUSEPPE RICCARDI Motivazione Semplificata ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NZ RO nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 04/05/2016 della CORTE APPELLO di TRENTO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore STEFANO TOCCI che ha concluso per Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' Udito il difensore RITENUTO IN FATTO 1 - Con sentenza del 4 maggio 2016, la Corte di appello di Trento, in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale, del 19 giugno 2014, riconosceva a NA ZO la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, ritenendola, con le già concesse circostanze attenuanti generiche, prevalente sulla contestata recidiva, riduceva la pena inflitta per il delitto tentato di bancarotta patrimoniale post-fallimentare avendo, il predetto, in concorso con ME ST, socio accomandatario della s.a.s. fallita, compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi dei beni della società custoditi in un capannone, non riuscendo nel loro intento per l'intervento delle forze dell'ordine ed avendo, nel penetrare nel capannone, violato i sigilli. Gli imputati erano stati colti nella flagranza del reato. I motivi di appello erano stati rigettati dalla Corte territoriale perché: - non vi era prova alcuna della asserita falsità della firma sulla ricevuta della raccomandata inviata per la notifica del decreto di citazione a giudizio in prime cure;
- era emerso che, comunque, le finestre dalle quali gli imputati erano penetrati erano state chiuse anche con un nastro adesivo, ritrovato poi in terra, riportante delle sottoscrizioni che mostrava pertanto il vincolo e l'apposizione del sigillo;
- la presenza dei sigilli aveva fatto comprendere anche al ZO come si stesse agendo su beni sui quali esisteva un vincolo;
- il valore della merce non era nullo ma modico per cui non era applicabile l'art. 131 bis cod. pen.; i beni erano comunque numerosi. - Propone ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando le 2 proprie censure in tre motivi. 2 1 Con il primo deduce la nullità dell'impugnata sentenza in quanto al ricorrente non era stato notificato l'estratto contumaciale della sentenza della Corte territoriale. Nonostante dovesse applicarsi la previgente normativa in tema di assenza dell'imputato dal processo. Qualora tale vizio non fosse considerato a pena di nullità, argomenta la difesa, doveva comunque rinviarsi il processo alla Corte di appello affinchè provveda all'incombente. -2 2 Con il secondo motivo lamenta la nullità dell'ordinanza del 4 maggio 2016 per il mancato riconoscimento dell'impedimento dell'imputato e la nullità degli atti conseguenti. L'imputato aveva chiesto il rinvio dell'udienza a causa del proprio stato di salute, dovendosi anche tenere conto del fatto che dimorava a grande distanza 1 dalla Corte. Ciò gli aveva anche impedito di produrre una consulenza grafologica sulla falsità della firma di ricevuta della raccomandata inviatagli per la notifica della citazione in giudizio. -2 Con il terzo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di 2 motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo dei contestati reati. Sulle finestre dell'ufficio vi era solo del nastro adesivo, i cartelli erano stati strappati, sulla porta d'entrata mancava il sigillo ed era pertanto incongruo ritenere che l'imputato potesse essere consapevole dello stato dei luoghi, del fatto che fossero stati apposti dei sigilli sulle vie d'entrata al capannone e del fatto che si trattava di merce appartenente ad una massa fallimentare. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato è manifestamente infondato e ne va pertanto dichiarata l'inammissibilità. 1 Il primo motivo difetta di specificità ed è comunque manifestamente infondato. La difesa lamenta, infatti, che non siano state applicate le norme relative alla contumacia e siano state invece ritenute applicabili le disposizioni relative all'assenza dell'imputato dal processo, senza però specificarne in alcun modo le ragioni. Si tratta di una doglianza palesemente generica e che, comunque, risulta anche manifestamente infondata posto che l'art. 15 bis, comma 1, della legge 28 aprile 2014 n. 67 (pur se inserito nella legge n. 67 dalla successiva legge 11 agosto 2014 n. 118) ha disposto l'applicazione della nuova normativa concernente l'istituto dell'assenza, che sostituiva le disposizioni in tema di contumacia, ai processi in cui, alla data di entrata in vigore della legge n. 67, non era stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado, come è accaduto nel caso concreto, visto che la sentenza di prime cure era stata pronunciata il 19 giugno 2014, dopo, appunto, l'entrata in vigore della legge n. 67. La lettera dell'art. 15 bis, infatti, in cui si dispone che le norme relative alla sospensione dei processi nei confronti degli irreperibili (fra le quali quelle relative all'assenza dell'imputato dal processo) " si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che nei medesimi procedimenti non sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado" non può che essere letto nel senso sopra indicato, ossia che il discrimine temporale sia la data in vigore della legge della legge n. 67 pur se la norma transitoria (e, quindi, accessoria a tale impianto normativo) è stata inserita con legge successiva. 2 E 2 E' manifestamente infondato anche il secondo motivo di ricorso poiché la Corte territoriale, con motivazione del tutto priva di vizi logici manifesti, aveva ritenuto che il certificato medico prodotto, che denunciava una dispnea ed una crisi ipertensiva dell'imputato con immediate dimissioni, non costituisse un assoluto impedimento a comparire in udienza. 3 · Il terzo motivo è inammissibile perché interamente versato in fatto e, invece, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un. 30/4- 2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). Le argomentazioni proposte tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento. Gli elementi valorizzati dalla Corte territoriale per valutare la consapevolezza dell'imputato di concorrere, piuttosto che ad un qualsiasi delitto di furto aggravato, ad una distrazione di beni di un fallimento - la presenza, nei pressi del luogo in cui erano penetrati i malviventi, di nastro adesivo strappato, riportante segni riconducibili a chi ve l'aveva apposto per ragioni d'ufficio - sono del tutto adeguati, sul piano logico, a sostenerne le conclusioni.
4 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 2.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 2.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 31 ottobre 2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini Paolo Antonio Bruno Depositato in Cancellerian Roma, li 28 12. PL CANCELIFAE V Reser O N