Sentenza 30 ottobre 1998
Massime • 1
Deve essere annullato per violazione del diritto di difesa, e quindi del principio del contraddittorio, il provvedimento di archiviazione del G.i.p. adottato anteriormente alla scadenza del termine di dieci giorni - decorrente dalla data di notificazione dell'avviso alla parte offesa della richiesta medesima - previsto dall'art. 408, comma terzo, cod. proc. pen., per la proposizione di eventuale atto di opposizione alla richiesta di archiviazione formulata dal P.m.
Commentario • 1
- 1. Il reato di diffamazione può essere commesso anche nei confronti di una persona mortaVincenzo Mennea · https://www.filodiritto.com/ · 9 novembre 2018
Il reato di diffamazione comprende anche le ipotesi di offesa alla memoria della persona del defunto. Il reato di diffamazione (art. 595 cod. pen.) può essere commesso anche nei confronti di una persona morta. Quindi se la persona offesa muore prima che sia decorso il termine per proporre la querela, possono proporre querela i prossimi congiunti (art. 597 cpv). Si intendono per tali gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, i fratelli, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti. Il diritto di proporre querela per l'offesa alla memoria di un defunto trova la sua ratio giustificativa nel diritto dei prossimi congiunti a vedere tutelata la reputazione del defunto, estendendosi il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/10/1998, n. 3394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3394 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. Fortunato Pisanti Presidente del 30.10.1998
1. Dott. Francesco Romano Consigliere SENTENZA
2. " GI OS " N.3394
3. " GO SC " REGISTRO GENERALE
4. " AL NT " N.18046/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da BU UR (persona offesa) n. il 25.1.1951
avverso il decreto di archiviazione del provvedimento n. 373/97-21 R.G. N.R., emesso del GIP del Tribunale di Belluno in data 29.3.1998 nei confronti di OG EM n. il 4.2.1950
Sentita la relazione fatta dal Consigliere, dott. Francesco Romano Letta la richiesta del Pubblico Ministero, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'impugnata provvedimento con trasmissione degli atti per l'ulteriore corso, al P.M. presa il Tribunale di Belluno.
F A T T O e D I R I T T O
Con decreto 28.3.1998 il GIP del Tribunale di Belluno disponeva l'archiviazione del procedimento n. 373/97 - 21 R.G.N.R. nei confronti di OG EM, ordinando la restituzione degli atti al P.M..
Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione BU UR nella qualità di persona offesa.
Premesso: che, in data 17.3.1998 il P.M. aveva chiesto l'archiviazione parziale del procedimento, notificando in data 24.3.1998 avviso ad essa persona offesa;
che, in data 28.3.1998, era stata, come si è detto, disposta l'archiviazione, deduce l'inosservanza del termine di 10 giorni, previsto dall'art. 408 c.p.p., con violazione del diritto alla difesa e del fondamentale principio del contraddittorio.
Il P.G. presso questa Corte ha presentato richiesta scritta del seguente tenore: "letto il ricorso Proposto dalla parte offesa BU UR;
rilevato che il GIP ha adottato il provvedimento di archiviazione anteriormente alla scadenza del termine di dieci giorni (decorrente dalla data di notifica dell'avviso alla parte offesa della richiesta di archiviazione formulata dal PM), fissato dall'art. 408, co. 3 c.p.p. per la proposizione di eventuale atto di opposizione;
che in tal modo risulta palesemente violato il diritto di difesa ed il principio del contraddittorio esplicitamente previsti e normativamente disciplinati dagli artt. 408-410 c.p.p.;
che, conseguentemente, legittima e fondata appare la censura proposta avverso l'impugnato decreto di archiviazione".
Per le suddette considerazioni, condivise e fatte proprie da questo Collegio, il decreto impugnato deve essere annullato senza rinvio e gli atti debbono essere trasmessi al P.M. presso il tribunale di Belluno per l'ulteriore corso di giustizia.
P. Q. M.
LA CORTE DI CASSAZIONE annulla senza rinvio l'impugnato decreto e ordina la trasmissione degli atti al PM. presso il Tribunale di Belluno per l'ulteriore corso di giustizia.
Così deciso in Roma, il 30 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 25 novembre 1998